Carta delle Nazioni Unite

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Capitolo IX

Cooperazione internazionale, economica e sociale

ART. 55

Al fine di creare le condizioni di stabilità e di benessere che sono necessarie per avere rapporti pacifici ed amichevoli fra le nazioni, basati sul rispetto del principio dell'uguaglianza dei diritti o dell'autodecisione dei popoli, le Nazioni Unite promuoveranno:

a) un più elevato tenore di vita, il pieno impiego della mano d'opera, e condizioni di progresso e di sviluppo economico e sociale;

b) la soluzione dei problemi internazionali economici, sociali, sanitari e simili, e la collaborazione internazionale culturale ed educativa;

c) il rispetto e l'osservanza universale dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali per tutti, senza distinzione di razza, sesso, lingua o religione.

ART. 56

I Membri si impegnano ad agire, collettivamente o singolarmente, in cooperazione con l'Organizzazione per raggiungere i fini indicati all'art. 55.

ART. 57

1. I vari istituti specializzati costituiti con accordi intergovernativi, ed aventi, in conformità ai loro statuti, vasti compiti internazionali nei campi economico, sociale, culturale, educativo, sanitario e simili sono collegati con le Nazioni Unite in conformità alle disposizioni dell'art. 63.

2. Gli istituti così collegati con le Nazioni Unite sono qui di seguito indicati con l'espressione "istituti specializzati.

ART. 58

L'Organizzazione fa raccomandazioni per il coordinamento dei programmi e delle attività degli istituti specializzati.

ART. 59

L'Organizzazione promuove, se del caso, trattative tra gli Stati interessati per la creazione di nuovi istituti specializzati per il conseguimento dei fini indicati nell'art. 3

ART. 60

Il compito di adempiere le funzioni dell'Organizzazione indicate in questo capitolo spetta all'Assemblea Generale e, sotto la sua direzione al Consiglio Economico e Sociale, che a tale scopo dispone dei poteri ad esso attribuiti dal capitolo X

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