Carta sociale Europea

Indice

Parte VI

Articolo K - Firma, ratifica ed entrata in vigore

1 La presente Carta è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa.

Essa sarà soggetta a ratifica, accettazione o approvazione.

Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

2 La presente Carta entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di un mese dopo la data in cui tre Stati membri del Consiglio d'Europa avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati dalla presente Carta in conformità con le disposizioni del paragrafo precedente.

3 Per ogni Stato membro che esprima in seguito il suo consenso ad essere vincolato dalla presente Carta, questa entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di un mese dopo la data di deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

Articolo L - Applicazione territoriale

1 La presente Carta si applica al territorio metropolitano di ciascuna Parte.

Ogni firmatario può al momento della firma o al momento del deposito del suo strumento di ratifica, specificare, con una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, il territorio che è considerato a tal fine come il suo territorio metropolitano.

2 Ogni firmatario può, al momento della firma o al momento del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione o in ogni altro successivo momento, dichiarare, in una notifica indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa, che la Carta si applicherà in tutto o in parte al territorio o ai territori non metropolitani designati in tale dichiarazione per il quale o per i quali cura le relazioni internazionali o si è assunto la responsabilità internazionale.

Nella dichiarazione dovranno essere specificati quali articoli o paragrafi della parte II della Carta accetta in quanto obbligatori per ogni territorio indicato nella dichiarazione.

3 La Carta si applicherà al territorio o ai territori designati nella dichiarazione di cui al paragrafo precedente a partire dal primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di un mese dopo la data di ricevimento della notifica di detta dichiarazione da parte del Segretario generale.

4 Ogni Parte potrà, in ogni successivo momento, dichiarare con una notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa che, per quanto concerne uno o più dei territori cui la Carta si applica ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, essa accetta in quanto obbligatorio ogni articolo o paragrafo numerato che non aveva ancora accettato per questo o questi territori.

Tali impegni ulteriori saranno considerati parte integrante della dichiarazione originaria per il territorio in questione ed avranno gli stessi effetti a decorrere dal primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di un mese dopo la data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Articolo M - Denuncia

1 Nessuna Parte può denunciare la presente Carta prima dello scadere di un periodo di cinque anni dopo la data in cui la Carta è entrata in vigore per quel che la riguarda, o prima dello scadere di ogni altro ulteriore periodo di due anni; in ogni caso, un preavviso di sei mesi sarà notificato al Segretario Generale del Consiglio d'Europa che ne informerà le altre Parti.

2 Ogni Parte può, ai sensi delle norme enunciate nel paragrafo precedente, denunciare ogni articolo o paragrafo della parte II della Carta che ha accettato, con riserva che il numero degli articoli o dei paragrafi che questa Parte si è impegnata ad accettare non sia mai inferiore a sedici nel primo caso ed a sessantatré nel secondo caso e che questo numero di articoli o di paragrafi continui a comprendere gli articoli scelti da questa Parte tra quelli oggetto di un riferimento speciale nell'articolo A, paragrafo 1, capoverso b).

3 Ogni Parte può denunciare la presente Carta o ogni articolo o paragrafo della parte II della Carta in base alle condizioni previste al paragrafo 1 del presente articolo riguardo ad ogni territorio cui la Carta si applica ai sensi di una dichiarazione resa secondo il paragrafo 2 dell'articolo L.

Articolo N - Annesso

L'annesso alla presente Carta è parte integrante della stessa.

Articolo O - Notifiche

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio ed al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro:

a) ogni firma;

b) il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione;

c) ogni data di entrata in vigore della presente Carta secondo il suo articolo K;

d) ogni dichiarazione in applicazione degli articoli A, paragrafi 2 e 3, D, paragrafi 1 e 2, F, paragrafo 2, e L, paragrafi 1, 2, 3, e 4;

e) ogni emendamento secondo l'articolo J;

f) ogni denuncia secondo l'articolo M;

g) ogni altro atto, notifica o comunicazione relativa alla presente Carta.

In fede di che, i sottoscritti debitamente autorizzati a tal fine hanno firmato la presente Carta riveduta.

Fatto a Strasburgo il 3 maggio 1996, in francese ed in inglese, entrambi i testi facendo ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa.

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne comunicherà copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa ed al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro

Indice