Conv. Americana Diritti dell'uomo "Patto di San José" Adottata il 22 novembre 1969 Preambolo Gli Stati americani firmatari della presente Convenzione, Riaffermando la loro intenzione di consolidare nell'emisfero occidentale, nel quadro di istituzioni democratiche, un sistema di libertà personali e di giustizia sociale fondato sul rispetto dei diritti umani essenziali; Riconoscendo che i diritti umani essenziali non dipendono dall'appartenenza di un individuo ad un certo Stato, ma sono fondati sugli attributi della persona umana, e che, in ragione di ciò, si giustifica la loro tutela a livello internazionale, da conseguire attraverso una convenzione che rafforzi o che sia complementare alla tutelane fornita dagli ordinamenti interni degli Stati americani; Considerando che i suddetti principi sono stati inseriti nella Carta dell'Organizzazione degli Stati Americani, nella Dichiarazione americana dei diritti e dei doveri dell'uomo, nonché nella Dichiarazione universale dei diritti umani, e che sono stati altresì ribaditi e specificati in altri strumenti internazionali, sia in ambito universale che regionale; e Ribadendo che, ai sensi della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, l'ideale di un essere umano libero dal timore e dalla miseria, può realizzarsi solo se si creano le condizioni che consentano a ciascuno di godere dei diritti economici, sociali e culturali, nonché dei diritti civili e politici, Considerando che la Terza Conferenza interamericana speciale ( Buenos Aires, 1967 ) ha approvato l'inserimento nella Carta dell'Organizzazione di norme più ampe in materia di diritti economici, sociali e di educazione e ha deciso che una convenzione interamericana sui diritti umani dovrebbe definire la struttura, la competenza e la procedura degli organi responsabili in queste materie, Hanno convenuto quanto segue: Parte I – Doveri degli Stati e diritti protetti Capitolo I - Enumerazione dei doveri Articolo 1 – Dovere di rispettare i diritti 1. Gli Stati Parte della presente Convenzione si impegnano a rispettare i diritti e le libertà da essa riconosciuti e ad assicurare a tutte le persone soggette alla loro giurisdizione il libero e pieno esercizio di tali diritti e libertà, senza alcuna discriminazione per ragioni di razza, colore, sesso, lingua, religione, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, origine nazionale o sociale, condizione economica, nascita o ogni altra condizione sociale. 2. Ai fini della presente Convenzione, il termine "persona" si riferisce ad ogni essere umano. Articolo 2 – Effetti della Convenzione sugli ordinamenti nazionali Quando l'esercizio dei diritti o delle libertà menzionati all'articolo 1 non sia già assicurato dalla legge o da altre disposizioni interne, gli Stati Parte si impegnano ad adottare, nel rispetto delle rispettive procedure costituzionali e delle norme di questa Convenzione, le misure legislative o di altro genere necessarie per rendere effettivi i menzionati diritti e libertà. Capitolo II – Diritti civili e politici Articolo 3 – Diritto al riconoscimento della personalità giuridica Ogni persona ha il diritto al riconoscimento della propria personalità giuridica. Articolo 4 – Diritto alla vita 1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita. Tale diritto è protetto dalla legge e, in generale, è tutelato a partire dal momento del concepimento. Nessuno può essere privato arbitrariamente della vita. 2. Nei paesi che non hanno abolito la pena di morte, questa può essere imposta solo per i reati più gravi e a seguito di una sentenza definitiva emessa da un tribunale competente e in base ad una disposizione di legge che preveda tale punizione, adottata prima della commissione del crimine. L'esecuzione della pena capitale non si estende ai crimini per i quali essa non è attualmente prevista. 3. La pena di morte non sarà reintrodotta negli Stati che l'hanno abolita. 4. In nessun caso la pena capitale viene inflitta per reati politici o per reati comuni connessi a reati politici. 5. La pena capitale non puà essere inflitta a persone che, al momento in cui il crimine è stato commesso, erano minori di 18 anni o di età superiore ai 70 anni; non viene applicata a donne incinte. 6. Ogni persona condannata a morte ha il diritto di chiedere l'amnistia, la grazia o la commutazione della pena; tale diritto sarà garantito in ogni caso. La pena di morte non sarà eseguita durante il tempo in cui la decisione in merito a tale richiesta sia pendente davanti all'autorità competente. Articolo 5 – Diritto ad un trattamento umano 1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria integrità fisica, mentale e morale. 2. Nessuno deve essere sottoposto a tortura o a pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti. Tutti coloro che sono privati della libertà vengono trattati con il rispetto dovuto alla dignità inerente di persona umana. 3. La pena non viene inflitta ad alcuna persona diversa dal reo. 4. Le persone accusate devono essere tenute in detenzione separatamente dalle persone condannate, salvo circostanze eccezionali, e sottoposte ad un trattamento adatto alla loro condizione di individui che non hanno subito condanne. 5. I minori d'età, nei casi in cui possano essere processati, devono essere sottoposti a procedimenti penali distinti da quelli predisposti per gli adulti, svolti dinanzi a tribunali specializzati, con la massima speditezza, in modo da essere comunque trattati conformemente alla loro condizione minorile. 6. Le pene consistenti nella privazione della libertà devono tendere essenzialmente alla rieducazione e alla riabilitazione dei condannati. Articolo 6 – Libertà dalla schiavitù 1. Nessuno deve essere soggetto a schiavitù o a servitù involontaria; la schiavitù è proibita in tutte le sue forme, tra le quali rientra la tratta degli schiavi e il traffico delle donne. 2. Nessuno è tenuto a eseguire un lavoro forzato o obbligatorio. Questa disposizione, nei paesi in cui per alcuni reati sia stabilita una pena privativa della libertà, unita a lavori forzati, non può essere interpretata in modo tale da proibire l'osservanza delle pena imposta da un giudice o da una corte competente. Il lavoro forzato non deve influire negativamente sulla dignità o sulle capacità fisiche o intellettuali del recluso. 3. Ai fini del presente articolo, non costituiscono lavoro forzato o obbligatorio: a) il lavoro o servizio normalmente richiesto ad una persona detenuta in esecuzione di una sentenza o di una decisione ufficiale adottata da un'autorità giudiziaria competente. Tale lavoro o servizio deve essere espletato sotto la supervisione e il controllo di autorità pubbliche; ogni persona adibita a tale lavoro o servizio non è in nessun modo posta a disposizione di una parte privata, di un'impresa, o di una persona giuridica privata; b) il servizio militare e, nei paesi in cui è riconosciuta l'obiezione di coscienza, il servizio nazionale previsto dalla legge in sostituzione del servizio militare; c) il servizio richiesto nei casi di pericolo o calamità che minacci l'esistenza o il benessere della comunità; d) il lavoro o servizio che faccia parte dei normali doveri civici. Articolo 7 – Diritto alla libertà personale 1. Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza personali. 2. Nessuno deve essere privato della propria libertà fisica, salvo per le ragioni e alle condizioni fissate preventivamente dalla Costituzione dello Stato in questione, o da leggi approvate nel rispetto della stessa. 3. Nessuno può essere soggetto ad arresto o imprigionamento arbitrario. . Ogni persona arrestata deve essere informata delle ragioni del suo arresto e deve essere prontamente portata a conoscenza del fatto o dei fatti di cui è accusata. 5. Ogni persona detenuta deve essere prontamente tradotta davanti ad un giudice o ad altro funzionario autorizzato dalla legge all'esercizio del potere giudiziario e ha diritto ad essere processata entro un termine temporale ragionevole, o ad essere rilasciata senza pregiudizio sul prosieguo del procedimento. Il suo rilascio può essere fatto dipendere da cauzione per garantire la sua comparizione in giudizio. 6. Chiunque sia privato della libertà ha diritto a ricorrere davanti ad un tribunale competente affinché questo decida senza ritardo sulla legittimità del suo arresto o detenzione e ordini il suo rilascio se l'arresto o la detenzione è illegale. Negli Stati Parte in cui la legge prevede che chiunque ritenga essere minacciato di una privazione della libertà ha il diritto di ricorrere ad una corte competente affinché questa decida della legalità di tale minaccia, tale ricorso non può essere limitato o abolito. Tali ricorsi possono essere proposti dalla parte interessata o da altra persona in sua rappresentanza. 7. Nessuno può essere detenuto per debiti. Tale principio non limita gli ordini emessi da un'autorità giudiziaria competente per l'inadempimento del dovere di provvedere agli alimenti. Articolo 8 – Diritto ad un processo equo 1. Ogni persona ha diritto ad essere sentita, con le dovute garanzie e entro un termine ragionevole, da un tribunale competente, indipendente e imparziale, precostituito per legge, per la determinazione di qualunque accusa di natura penale presentata contro di lui o per la determinazione dei suoi diritti o obblighi in materia civile, di lavoro, fiscale o di ogni altra natura. 2. Ogni persona accusata di reato è presunta innocente fino a che la sua colpevolezza non sia stata legalmente provata. Nel corso dei procedimenti, ogni persona ha diritto, in piena eguaglianza, alle seguenti garanzie minime: a) il diritto di ogni accusato ad essere assistito gratuitamente da un traduttore o interprete, nel caso in cui non comprenda o non parli la lingua del tribunale o della corte; b) la previa e dettagliata notifica all'accusato degli atti d'accusa; c) tempo e mezzi adeguati per preparare la propria difesa; d) il diritto dell'accusato di difendersi personalmente o di essere assistito da un difensore di sua scelta e di comunicare liberamente e in privato con il proprio legale; e) il diritto inalienabile ad essere assistito da un difensore d'ufficio, pagato o meno dallo Stato secondo quanto dispone la normativa interna, se l'accusato non si difende personalmente o non nomina un proprio difensore entro il periodo di tempo fissato dalla legge; f) il diritto della difesa di esaminare i testimoni presentati davanti alla corte e di ottenere la comparizione, in qualità di testimoni, di periti o di altre persone che possano far luce sui fatti; g) il diritto di non essere obbligato a testimoniare contro se stesso o a confessarsi colpevole; e infine h) il diritto a proporre appello contro il giudizio. 3. La confessione da parte dell'accusato è considerata valida solo se resa al di fuori di qualunque forma di coercizione. 4. Una persona accusata che sia stata assolta con sentenza non più appellabile non sarà soggetta ad un nuovo processo per lo stesso reato. 5. I procedimenti in materia penale sono pubblici, salvo si renda altrimenti necessario per proteggere gli interessi della giustizia. Articolo 9 – Irretroattività della legge penale Nessuno può essere condannato per un'azione o omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo la legge applicabile. Non può essere applicata una pena più grave di quella applicabile al tempo in cui il reato è stato commesso. Se, successivamente alla commissione del reato, la legge dispone che venga imposta una pena più lieve, il colpevole deve beneficiarne. Articolo 10 – Diritto alla riparazione giudiziaria Ogni persona ha diritto ad un indennizzo, secondo quanto dispone la legge, nel caso sia stata condannata in via definitiva a motivo di un errore giudiziario. Articolo 11 – Diritto alla vita privata 1. Ognuno ha diritto al rispetto del proprio onore e al riconoscimento della propria dignità. 2. Nessuno può essere oggetto di interferenze arbitrarie o abusive nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel domicilio, o nella sua corrispondenza, o ad attacchi al suo onore o alla sua reputazione. 3. Ognuno ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o attacchi. Articolo 12 – Libertà di coscienza e religione 1. Ognuno ha diritto alla libertà di coscienza e religione. Tale libertà include la libertà di mantenere o di cambiare la propria religione o credo, nonché la libertà di professare o di diffondere la propria religione o il proprio credo, sia individualmente sia insieme ad altri, in pubblico o in privato. 2. Nessuno deve essere soggetto a limitazioni che possano compromettere la libertà di conservare o cambiare la religione o il credo. 3. La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo può essere soggetta solo alle limitazioni prescritte dalla legge e necessarie a proteggere la sicurezza, l'ordine, la salute o la morale pubblica o gli altrui diritti o libertà. 4. I genitori o chi ne ha la custodia, secondo i casi, hanno il diritto di curare l'educazione religiosa e morale dei figli o dei minori loro affidati, secondo le proprie convinzioni. Articolo 13 – Libertà di pensiero e di espressione 1. Ognuno ha diritto alla libertà di pensiero e di espressione. Tale diritto include la libertà di ricercare, ricevere e trasmettere informazioni e idee di ogni tipo, senza considerazione di frontiera, oralmente o per iscritto, attraverso la stampa, in forma artistica o attraverso qualunque altro mezzo di propria scelta. 2. L'esercizio del diritto di cui al paragrafo precedente non è soggetto a censura preventiva, ma sarà motivo di responsabilità successiva, come stabilito espressamente dalla legge nella misura necessaria ad assicurare: a) il rispetto dei diritti e della reputazione di altri; b) la protezione della sicurezza nazionale, dell'ordine pubblico o della salute o della morale pubbliche. 3. Il diritto di espressione non può essere limitato con metodi o mezzi indiretti, quali l'abuso di controlli pubblici o privati sulla stampa periodica, sulle frequenze per le trasmissioni radio, o sulle strumentazioni per la diffusione dell'informazione, o con ogni altro mezzo che tenda ad impedire la comunicazione e la circolazione di idee e opinioni. 4. Fermo restando quanto previsto dal paragrafo 2, gli spettacoli pubblici possono essere sottoposti da parte della legge a forme di censura preventiva al solo scopo di regolarne l'accesso per proteggere la morale dell'infanzia e dell'adolescenza. 5. Qualunque propaganda in favore della guerra e qualunque richiamo all'odio nazionale, razziale o religioso che costituisca incitamento alla violenza illegale o ad ogni altra azione simile contro qualunque persona o gruppo di persone per qualsiasi ragione, compresi motivi di razza, colore, religione, lingua o origine nazionale o sociale, deve essere considerato dalla legge come reato. Articolo 14 – Diritto di replica 1. Chiunque abbia subito un'ingiuria in seguito a dichiarazioni scorrette o offensive o idee diffuse in pubblico da un mezzo di comunicazione regolato dalla legge, ha il diritto di replica o di rettifica usando lo stesso strumento di comunicazione, alle condizioni che la legge ha la facoltà di stabilire. 2. In nessun caso la rettifica o la replica escludono le altre responsabilità legali derivanti dalle affermazioni. 3. Per la protezione effettiva dell'onore e della reputazione, ogni editore ed ogni impresa produttrice di giornali, opere cinematografiche, radio e televisione, avranno una persona responsabile che non sarà tutelata da speciali immunità o privilegi. Articolo 15 – Diritto di riunione È riconosciuto il diritto di riunione pacifica senz'armi. Nessuna limitazione può essere introdotta all'esercizio di tale diritto diversa da quelle imposte in conformità alla legge e necessarie in una società democratica nell'interesse della sicurezza nazionale, della sicurezza o dell'ordine pubblico o per proteggere la salute o la morale pubblica o i diritti o le libertà di altri. Articolo 16 – Libertà di associazione 1. Ognuno ha il diritto di associarsi liberamente per finalità ideologiche, religiose, politiche, economiche, di lavoro, sociali, culturali, sportive o di altra natura. 2. L'esercizio di tale diritto sarà soggetto solo alle limitazioni previste dalla legge che risultino necessarie in una società democratica, nell'interesse della sicurezza nazionale, della sicurezza e dell'ordine pubblico, o per proteggere la salute o le morale pubblica o i diritti o le libertà altrui. 3. Quanto previsto in questo articolo non impedisce l'imposizione di restrizioni legali, fino alla soppressione dell'esercizio del diritto di associazione, ai membri delle forze armate o della polizia. Articolo 17 – Tutela della famiglia 1. La famiglia è l'unità collettiva naturale e fondamentale della società; essa ha diritto alla protezione da parte della società e dello Stato. 2. È riconosciuto il diritto degli uomini e delle donne in età matrimoniale di sposarsi e a fondare una famiglia, se sussistono i requisiti stabiliti dalle leggi nazionali, purché tali condizioni non contrastino con il principio di non discriminazione stabilito dalla presente Convenzione. 3. Nessun matrimonio può essere contratto senza il libero e pieno consenso dei nubendi. 4. Gli Stati Parte adottano misure adeguate per garantire l'eguaglianza di diritti e un adeguato bilanciamento di responsabilità tra gli sposi nel matrimonio, durante il matrimonio e nell'eventualità del suo scioglimento. In caso di scioglimento, saranno introdotte disposizioni finalizzate alla necessaria tutela dei figli, esclusivamente sulla base del loro interesse. 5. La legge riconosce eguali diritti ai figli nati fuori o all'interno del matrimonio. Articolo 18 – Diritto al nome Ognuno ha il diritto al nome e al cognome dei propri genitori o di uno di loro. La legge regola il modo in cui tale diritto deve essere garantito a tutti, se necessario con il ricorso a nomi imposti. Articolo 19 – Diritti dell'infanzia Ogni minorenne ha diritto alle misure di protezione rese necessarie dalla sua condizione di minore, da parte della sua famiglia, della società e dello Stato. Articolo 20 – Diritto alla nazionalità 1. Ogni persona ha diritto ad una nazionalità. 2. Ogni persona ha il diritto alla nazionalità dello Stato nel cui territorio è nato, se non ha diritto ad altra nazionalità; 3. Nessuno può essere privato arbitrariamente della propria nazionalità o del diritto a cambiarla. Articolo 21 – Diritto di proprietà 1. Ognuno ha il diritto di usare e godere della propria proprietà. La legge può subordinare tale uso e godimento all'interesse della società. 2. Nessuno può essere privato della sua proprietà salvo dietro pagamento di un giusto indennizzo, per ragioni di pubblica utilità o di interesse sociale, e nei casi e con le formalità stabiliti dalla legge. 3. L'usura e ogni altra forma di sfruttamento dell'uomo sull'uomo deve essere proibita dalla legge. Articolo 22 – Libertà di movimento e di residenza 1. Ogni persona legalmente presente nel territorio di uno Stato Parte ha il diritto di muoversi al suo interno e di risiedervi, nei limiti delle disposizioni previste dalla legge. 2. Ogni persona ha il diritto di uscire liberamente da qualsiasi paese, incluso dal proprio. 3. L'esercizio dei diritti sopra enunciati può essere limitato solo in forza di una legge e nella misura necessaria in una società democratica per impedire il crimine o per tutelare la sicurezza nazionale, la sicurezza e l'ordine pubblico, la morale pubblica, la salute pubblica o i diritti o le libertà di altri. 4. L'esercizio dei diritti riconosciuti nel paragrafo 1 può essere limitato dalla legge in determinate zone per ragioni di pubblico interesse. 5. Nessuno può essere espulso dal territorio dello Stato di cui ha la cittadinanza o privato del diritto di accedervi. 6. Uno straniero legalmente presente nel territorio di uno Stato Parte della presente Convenzione ne può essere espulso solo a seguito di una decisione adottata in forza di una norma di legge. 7. Ogni persona ha il diritto di richiedere e di ottenere asilo in un territorio estero, in accordo con le leggi interne e le convenzioni internazionali, nel caso sia perseguito per reati politici o per connessi reati comuni. 8. In nessun caso uno straniero può essere espulso o rinviato verso un altro paese, si tratti o meno del suo paese d'origine, se in quel paese rischiano di essere violati il suo diritto alla vita o la sua libertà personale per motivi di razza, religione, condizione sociale o opinioni politiche. 9. Le espulsioni collettive di stranieri sono proibite. Articolo 23 – Diritti di partecipazione politica 1. Ogni cittadino gode dei seguenti diritti e opportunità: a) di prendere parte alla conduzione degli affari pubblici, direttamente o attraverso rappresentanti liberamente scelti; b) di votare e di essere eletto in elezioni periodiche e autentiche, a suffragio universale e uguale, a voto segreto che garantisca la libera espressione della volontà dei votanti; c) di avere accesso, in condizioni generali di eguaglianza, alla funzione pubblica nel proprio paese. 2. La legge può regolare l'esercizio dei diritti e delle facoltà di cui al precedente paragrafo solo per ragioni di età, nazionalità, residenza, lingua, istruzione, capacità civile o mentale, o a seguito di una condanna penale decisa da una corte competente. Articolo 24 – Eguaglianza davanti alla legge Tutte le persone sono eguali davanti alla legge. Di conseguenza esse godono senza discriminazione di eguale protezione da parte della legge. Articolo 25 – Protezione giudiziaria 1. Ognuno ha diritto ad un accesso semplice e rapido o a qualsiasi altro ricorso effettivo ad una corte o tribunale competente per ottenere protezione dagli atti che violano i suoi diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione o dalle leggi dello Stato in questione o dalla presente Convenzione, anche quando tali violazioni siano state poste in essere da persone nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali. 2. Gli Stati Parte si impegnano a: a) assicurare che l'autorità competente costituita secondo l'ordinamento legale dello Stato decida in merito ai diritti di ogni persona che propone un'azione; b) ampliare le possibilità di ricorso giudiziario; c) assicurare che autorità competenti diano esecuzione alle decisioni prese sulle basi del ricorso presentato. Capitolo III – Diritti economici, sociali e culturali Articolo 26 – Sviluppo progressivo Gli Stati Parte si impegnano ad adottare misure, sia a livello nazionale sia attraverso la cooperazione internazionale, specialmente di natura economica e tecnica, al fine di conseguire progressivamente, con la legislazione o altri mezzi appropriati, la piena realizzazione dei diritti derivanti dalle norme di tipo economico, sociale, educativo, scientifico e culturale contenute nella Carta dell'Organizzazione degli Stati Americani come emendata dal Protocollo di Buenos Aires [ la versione spagnola aggiunge:"nella misura delle risorse disponibili" - N.d.T. ]. Capitolo IV – Deroghe, interpretazione e applicazione Articolo 27 – Deroghe 1. In tempo di guerra, in caso di pericolo pubblico o di altra emergenza che minaccia l'indipendenza o la sicurezza di uno Stato Parte, lo Stato in questione può adottare misure in deroga agli obblighi assunti in forza della presente Convenzione nell'estensione e per il periodo di tempo strettamente richiesti dalle esigenze della situazione, a condizione che tali misure non siano incompatibili con ulteriori obblighi che gli derivano dal diritto internazionale e non comportino discriminazioni basate sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione o l'origine sociale. 2. La norma precedente non autorizza alcuna sospensione dei diritti fissati dai seguenti articoli: 3 ( diritto al riconoscimento della personalità giuridica ); 4 ( diritto alla vita ); 5 ( diritto ad un trattamento umano ); 6 ( libertà dalla schiavitù e dalla servitù ); 9 ( irretroattività della legge penale ); 12 ( libertà di coscienza e religione ); 17 ( tutela della famiglia ); 18 ( diritto al nome ); 19 ( diritti del bambino ); 20 ( diritto alla nazionalità ); 23 ( diritti di partecipazione politica ), né delle garanzie giudiziarie indispensabili alla tutela di tali diritti. 3. Ogni Stato Parte che si avvale del diritto di deroga deve immediatamente informare gli altri Stati Parte attraverso il Segretario generale dell'Organizzazione degli Stati Americani di quali disposizioni ha disposto la sospensione, nonché le ragioni che hanno motivato la deroga e la data in cui essa dovrà cessare. Articolo 28 – Clausola federale 1. Quando uno Stato Parte è costituito come Stato federale, il governo nazionale di tale Stato Parte deve dare attuazione alle disposizioni della presente Convenzione riguardanti le materie sulle quali esercita le sue competenze legislative e giurisdizionali. 2. Con riguardo alle disposizioni sulle quali hanno competenza le unità costitutive dello Stato federale, il governo nazionale deve adottare misure adeguate, nel rispetto della Costituzione e delle leggi, al fine di consentire alle autorità competenti delle entità federate di adottare provvedimenti appropriati per dare attuazione alla presente Convenzione. 3. Quando due o più Stati Parte concordano nel formare una federazione o altro tipo di associazione, essi devono preoccuparsi di garantire che la federazione o la diversa entità così costituita contenga le disposizioni necessarie per continuare a garantire nel nuovo Stato l'efficacia delle norme della presente Convenzione. Articolo 29 – Norme interpretative Nessuna disposizione di questa Convenzione deve essere interpretata in modo da: a) permettere ad uno Stato Parte, ad un gruppo, o ad una persona di sopprimere il godimento o l'esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti da questa Convenzione o di limitarli in forma più estesa di quanto essa stessa preveda; b) limitare il godimento e l'esercizio di uno dei diritti o libertà riconosciuti in forza delle leggi di uno Stato Parte o di un'altra Convenzione di cui tale Stato sia parte; c) escludere altri diritti o garanzie inerenti alla persona umana o derivanti dalla democrazia rappresentativa come forma di governo; d) escludere o limitare gli effetti giuridici che possano produrre la Dichiarazione americana dei diritti e dei doveri dell'uomo e altri atti internazionali della stessa natura. Articolo 30 – Scopo delle limitazioni Le limitazioni che, ai sensi della presente Convenzione, possono essere poste al godimento o all'esercizio dei diritti o delle libertà riconosciute dalla Convenzione medesima, non possono essere attuate se non in conformità con leggi adottate per ragioni di interesse generale e nel rispetto delle finalità per le quali le limitazioni stesse sono state previste. Articolo 31 – Riconoscimento di altri diritti Altri diritti e libertà riconosciuti in conformità con le procedure stabilite negli articoli 76 e 77 possono essere inseriti nel sistema di protezione della presente Convenzione. Capitolo V – Responsabilità personali Articolo 32 – Rapporto tra diritti e doveri 1. Ogni persona è responsabile verso la propria famiglia, verso la comunità e verso l'umanità. 2. I diritti di ogni persona sono limitati dai diritti degli altri, dalla sicurezza di tutti e dalle giuste esigenze del bene comune, in una società democratica. Parte II – Mezzi di protezione Capitolo VI – Organi competenti Articolo 33 Gli organi seguenti hanno competenza sulle materie riguardanti l'adempimento degli impegni assunti dagli Stati Parte della presente Convenzione: a) la Commissione interamericana per i diritti umani, d'ora innanzi "la Commissione"; b) la Corte interamericana dei diritti umani, d'ora innanzi "la Corte". Capitolo VII – La commissione interamericana per i diritti umani Sezione 1 – Organizzazione della Commissione Articolo 34 La Commissione interamericana per i diritti umani è composta da sette membri, scelti tra persone di alta autorità morale e di riconosciuta competenza nel campo dei diritti umani. Articolo 35 La Commissione è rappresentativa di tutti i paesi membri dell'Organizzazione degli Stati Americani: Articolo 36 1. I membri della Commissione sono eletti a titolo individuale dall'Assemblea Generale dell'Organizzazione e sono scelti in base ad una lista di candidati proposta dai governi degli Stati membri. 2. Ciascuno di tali governi può proporre fino a tre candidati, che possono essere cittadini dello Stato che li propone o di qualsiasi altro Stato membro dell'Organizzazione degli Stati Americani. Quando viene proposta una terna di candidati, almeno uno di essi deve essere cittadino di uno Stato diverso da quello proponente. Articolo 37 1. I membri della Commissione sono eletti per una durata di quattro anni e possono essere rieletti una sola volta. Il mandato di tre dei membri scelti per la prima elezione della Commissione termina alla fine del secondo anno. Immediatamente dopo tale prima elezione l'Assemblea Generale deve determinare tramite sorteggio i nomi dei suddetti tre membri. 2. Della Commissione non può fare parte più di un cittadino di uno Stato. Articolo 38 A ricoprire i posti che si dovessero rendere vacanti per motivi diversi dal naturale decorrere del mandato provvede il Consiglio permanente dell'Organizzazione, in base alle disposizioni contenute nello Statuto della Commissione. Articolo 39 La Commissione redige il proprio Statuto, che è sottoposto all'Assemblea Generale per l'approvazione. Essa adotta anche il proprio Regolamento. Articolo 40 I servizi di segreteria della Commissione vengono svolti da un'adeguata unità specializzata presso il Segretariato generale dell'Organizzazione. Tale unità deve essere dotata delle risorse necessarie per adempiere ai compiti assegnatile dalla Commissione. Sezione 2 – Funzioni della Commissione Articolo 41 La principale funzione della Commissione è quella di promuovere il rispetto e la tutela dei diritti umani. Nell'esercizio di tale mandato, essa ha i seguenti compiti e poteri: a) Sviluppare la consapevolezza dei diritti umani presso i popoli dell'America; b) rivolgere raccomandazioni ai governi degli Stati membri, quando ritenga opportuna tale azione, perché adottino misure progressive in favore dei diritti umani nel quadro della loro legislazione nazionale e delle norme costituzionali, nonché misure appropriate per sostenere il rispetto di tali diritti; c) predisporre studi e rapporti ritenuti opportuni per l'espletamento dei propri compiti; d) richiedere ai governi degli Stati membri di fornirle informazioni sulle misure da essi adottate in materia di diritti umani; e) rispondere, attraverso il Segretariato generale dell'Organizzazione degli Stati Americani, ai quesiti avanzati dagli Stati membri su materie concernenti i diritti umani e, nei limiti del possibile, fornire a tali Stati le attività di consulenza richieste; f) dare seguito alle petizioni e alle altre comunicazioni in attuazione dei poteri di cui agli articoli da 44 a 51 della presente Convenzione; g) presentare all'Assemblea Generale dell'Organizzazione degli Stati Americani un rapporto annuale. Articolo 42 Gli Stati Parte trasmettono alla Commissione copia di ciascuno dei rapporti e studi che essi annualmente presentano, nei rispettivi settori, ai Comitati esecutivi del Consiglio economico e sociale interamericano e del Consiglio interamericano per l'educazione, la scienza e la cultura, in modo che la Commissione possa tenere sotto osservazione la promozione dei diritti cui si riferiscono le norme in campo economico, sociale, educativo, scientifico e culturale contenuti nella Carta dell'Organizzazione degli Stati Americani come emendata dal Protocollo di Buenos Aires. Articolo 43 Gli Stati Parte si impegnano a fornire alla Commissione tutte le informazioni che essa richieda loro circa il modo in cui la legislazione nazionale assicura un'effettiva applicazione a ciascuna norma della Convenzione. Sezione 3 – Competenze della Commissione Articolo 44 Ogni persona o gruppo di persone, nonché ogni ente non-governativo legalmente riconosciuto in uno o più degli Stati dell'Organizzazione può presentare petizioni alla Commissione contenenti denunce o reclami per violazioni della presente Convenzione commesse da uno Stato Parte. Articolo 45 1. Ogni Stato Parte può, al momento del deposito dello strumento di ratifica o di adesione alla Convenzione, o successivamente in ogni momento, dichiarare di riconoscere la competenza della Commissione a ricevere ed esaminare comunicazioni in cui uno Stato Parte pretende che un altro Stato Parte ha commesso violazione di un diritto umano riconosciuto dalla presente Convenzione. 2. Le comunicazioni presentate in virtù di questo articolo sono ammissibili e possono essere esaminate solo se presentate da uno Stato Parte che abbia fatto una dichiarazione con cui riconosce la competenza della Commissione ai sensi del paragrafo precedente. La Commissione dichiarerà inammissibile qualunque comunicazione contro uno Stato che non abbia fatto tale dichiarazione. 3. Una dichiarazione di riconoscimento della competenza può essere fatta con durata indefinita oppure per un periodo di tempo determinato o per un caso specifico. 4. Le dichiarazioni sono depositate presso il Segretariato generale dell'Organizzazione degli Stati Americani, che ne trasmette le relative copie agli Stati membri dell'Organizzazione. Articolo 46 1. L'ammissibilità di una petizione o comunicazione presentata ai sensi degli articoli 44 e 45 viene dichiarata dalla Commissione alle seguenti condizioni: a) che i rimedi secondo il diritto interno siano stati perseguiti ed esauriti secondo i principi generalmente riconosciuti del diritto internazionale; b) che la petizione o comunicazione sia stata depositata entro un periodo di sei mesi dalla data in cui la parte che lamenta la violazione di un proprio diritto ha ricevuto notifica della decisione giudiziale definitiva; c) che l'oggetto della petizione o comunicazione non sia in attesa di regolamentazione in un altro procedimento internazionale; d) che, nel caso dell'articolo 44, la petizione contenga nome, nazionalità, professione, domicilio e firma della persona, o delle persone, o del legale rappresentante dell'ente che propone la petizione. 2. Le disposizioni dei paragrafi 1.a) e 1.b) del presente articolo non si applicano quando: a) la legislazione nazionale dello Stato in questione non concede garanzie giudiziali del giusto processo per la tutela del diritto o dei diritti che si pretende siano stati violati; b) alla parte che lamenta la violazione dei propri diritti è stato negato l'accesso ai rimedi previsti dal diritto interno o le è stato impedito di esperirli interamente; c) sia intervenuto un ritardo non giustificato nel pervenire ad un giudizio definitivo a seguito dal ricorso ai summenzionati rimedi. Articolo 47 La Commissione considera inammissibile la petizione o la comunicazione proposta in base agli articoli 44 e 45se: a) manca uno dei requisiti indicati nell'articolo 46; b) non riporta fatti che tendono a stabilire l'avvenuta violazione dei diritti garantiti nella Convenzione; c) le dichiarazioni del ricorrente o dello Stato indicano che la petizione o comunicazione è manifestamente infondata o chiaramente irricevibile; d) è sostanzialmente la riproduzione di una petizione o comunicazione già esaminata dalla Commissione o da un altro organismo internazionale. Sezione 4 – Procedura davanti alla Commissione Articolo 48 1. Quando la Commissione riceve una petizione o comunicazione riportante che è stato violato un diritto protetto dalla Convenzione, essa procede nel modo seguente: a) Se ritiene che la petizione o comunicazione è ammissibile, richiede informazioni al governo dello Stato indicato come responsabile della presunta violazione e fornirà al governo la trascrizione dei passi pertinenti della petizione o comunicazione. Le informazioni richieste devono essere fornite entro un periodo ragionevole da determinare da parte della Commissione alla luce delle circostanze del caso. b) Dopo che le informazioni richieste sono pervenute, o dopo che sia trascorso il periodo stabilito senza che alcuna informazione sia pervenuta dallo Stato, la Commissione verifica se il fondamento della petizione o della comunicazione sussista ancora. Se è venuto meno, la Commissione ordina l'archiviazione del caso. c) La Commissione può anche dichiarare che la petizione o la comunicazione è inammissibile o irricevibile sulla base di informazioni o prove pervenutele successivamente. d) Se l'archiviazione non è stata disposta, la Commissione, informandone le parti, esamina il contenuto della petizione o comunicazione allo scopo di verificare i fatti riportati. Se necessario e consigliabile, la Commissione può disporre indagini e richiedere agli Stati interessati, per l'effettiva realizzazione delle indagini, ogni necessaria facilitazione, che essi sono tenuti a prestare. e) La Commissione può richiedere agli Stati interessati di fornire ogni informazione pertinente e, su richiesta, ascoltare deposizioni orali o ricevere memorie scritte dalle parti. f) La Commissione si mette a disposizione delle parti allo scopo di raggiungere una composizione amichevole della controversia sulla base del rispetto per i diritti umani riconosciuti dalla Convenzione. 2. In casi gravi e urgenti, tuttavia, perché la Commissione conduca un'indagine è richiesta la sola presentazione di una petizione o comunicazione che abbia i requisiti formali di ammissibilità; l'indagine si svolge previo consenso dello Stato nel cui territorio si sarebbe verificata la pretesa violazione. Articolo 49 Se viene raggiunta una composizione amichevole della controversia secondo quanto dispone il paragrafo 1.f) dell'articolo 48, la Commissione redige un rapporto che viene trasmesso al ricorrente e agli Stati Parte della Convenzione ed è quindi comunicato al Segretario generale dell'Organizzazione degli Stati Americani perché sia pubblicato. Il rapporto contiene una breve ricostruzione dei fatti e della soluzione raggiunta. Se una parte nella controversia lo richiede, le sarà data la più ampia informazione. Articolo 50 1. Se non si giunge ad un accordo amichevole, la Commissione, entro il termine fissato dallo Statuto, redige un rapporto in cui riporta i fatti e stila le proprie conclusioni. Se il rapporto non rappresenta in tutto o in parte il parere unanime dei membri della Commissione, ciascun membro può allegarvi un'opinione separata. Le dichiarazioni scritte o orali presentate dalle parti ai sensi del paragrafo 1.e dell'articolo 48 sono allegate al rapporto. 2. Il rapporto è trasmesso agli Stati interessati, i quali non sono autorizzati a renderlo pubblico. 3. Nel trasmettere il rapporto la Commissione può avanzare, se lo ritiene appropriato, suggerimenti e raccomandazioni. Articolo 51 1. Se, entro un termine di tre mesi dalla data della trasmissione del rapporto della Commissione agli Stati interessati, la controversia non è stata né composta né sottoposta dalla Commissione o dallo Stato interessato alla Corte e la giurisdizione di quest'ultima accettata, la Commissione può, con il voto della maggioranza assoluta dei suoi membri, emettere la propria opinione e le proprie conclusioni riguardanti il caso sottoposto alla sua considerazione. 2. Se opportuno, la Commissione avanza raccomandazioni pertinenti e stabilisce un termine entro il quale lo Stato deve adottare le misure di sua spettanza per porre rimedio alla situazione considerata. 3. Quando il termine prescritto è scaduto, la Commissione decide con il voto della maggioranza assoluta dei suoi membri se lo Stato ha preso o meno misure adeguate e se pubblicare o no il rapporto. Capitolo VIII - La Corte interamericana dei diritti umani Sezione 1 – Organizzazione della Corte Articolo 52 1. La Corte si compone di sette giudici, cittadini di Stati membri dell'Organizzazione, eletti a titolo individuale tra giuristi della più alta autorità morale e di riconosciuta competenza nel campo dei diritti umani, in possesso dei requisiti necessari per l'esercizio delle più alte funzioni giudiziarie secondo la legge dello Stato di cui sono nazionali o dello Stato che li propone come candidati. 2. Non ci può essere più di un giudice con la cittadinanza di uno stesso Stato. Articolo 53 1. I giudici della Corte sono eletti a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dagli Stati Parte della presente Convenzione nell'Assemblea Generale dell'Organizzazione degli Stati Americani, su un ventaglio di candidature proposte dagli stessi Stati. 2. Ciascuno Stato Parte può proporre fino a tre candidati, cittadini dello Stato proponente o di qualunque altro Stato membro dell'Organizzazione degli Stati Americani. Quando è proposta una terna, almeno uno dei candidati dovrà avere la cittadinanza di uno Stato diverso da quello proponente. Articolo 54 1. I giudici della Corte sono eletti per un mandato di sei anni e possono essere rieletti solo una volta. Per tre giudici scelti in occasione della prima elezione il mandato cessa alla fine del terzo anno. I nomi di questi tre giudici sono estratti a sorte nell'Assemblea Generale immediatamente dopo l'elezione. 2. Un giudice eletto in sostituzione di un altro il cui mandato non sia completato, svolge le sue funzioni fino al compimento del mandato del predecessore. 3. I giudici restano in carica fino allo scadere del mandato. Tuttavia, essi continuano a svolgere le loro funzioni riguardanti i casi da loro iniziati, o che siano ancora pendenti, riguardo ai quali non vengono sostituiti dai giudici eletti successivamente. Articolo 55 1. Se un giudice è cittadino di uno Stato che compare come parte in un caso sottoposto al giudizio della Corte, tale giudice mantiene il diritto a conoscere del caso. 2. Se uno dei giudici che si occupano di un caso è cittadino di uno degli Stati che sono parti in un certo caso, ogni altro Stato Parte nel caso può nominare una persona di sua scelta per svolgere nell'ambito della Corte le funzioni di giudice ad hoc. 3. Se tra i giudici che si occupano di un caso nessuno è cittadino di alcuno degli Stati che compaiono come parti del caso, ciascuno di tali Stati può nominare un giudice ad hoc. 4. Il giudice ad hoc deve possedere tutti i requisiti di cui all'art. 52. 5. Se un certo numero di Stati Parte della Convenzione hanno il medesimo interesse relativamente ad un singolo caso, tale gruppo va considerato parte unitaria ai fini delle norme precedenti. In caso di dubbio, è la Corte a decidere. Articolo 56 Il quorum per le deliberazioni della Corte è di cinque giudici. Articolo 57 La Commissione è rappresentata in tutti i casi portati davanti alla Corte. Articolo 58 1. La sede della Corte viene decisa dagli Stati Parte della Convenzione nella Assemblea Generale dell'Organizzazione; tuttavia la Corte può riunirsi nel territorio di ogni Stato membro dell'Organizzazione degli Stati Americani quando la maggioranza dei giudici lo ritenga opportuno, previo consenso dello Stato interessato. La sede della Corte può essere modificata dagli Stati Parte della Convenzione con un voto adottato a maggioranza di due terzi. 2. La Corte dispone per la nomina del proprio Segretario. 3. Il Segretario delle Corte ha il suo ufficio presso la sede della Corte; partecipa inoltre alle riunioni che la Corte dovesse tenere fuori dalla propria sede. Articolo 59 La Corte dispone per la propria Segreteria. La Segreteria opera sotto la direzione del Segretario della Corte, secondo le norme amministrative del Segretariato Generale dell'Organizzazione per tutti gli aspetti non incompatibili con il carattere indipendente della Corte. Il personale della Segreteria della Corte è nominato dal Segretario generale dell'Organizzazione d'intesa con il Segretario della Corte. Articolo 60 La Corte redige il proprio Statuto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea Generale e adotta il proprio regolamento. Sezione 2 – Competenze e funzioni della Corte Articolo 61 1. Solo gli Stati Parte e la Commissione hanno diritto a sottoporre un caso alla deliberazione della Corte. 2. Perché la Corte possa conoscere di un caso è necessario che siano state concluse le procedure di cui agliarticoli 48 e 50. Articolo 62 1. Uno Stato Parte può, al deposito del proprio strumento di ratifica o di adesione alla presente Convenzione, o successivamente in ogni momento, dichiarare che riconosce come vincolante di pieno diritto, e senza necessità di accordi speciali, la giurisdizione della Corte su tutte le materie riguardanti l'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione. 2. La suddetta dichiarazione può essere resa in modo incondizionato, oppure a condizione di reciprocità, per un periodo determinato o per casi specifici. Deve essere rivolta al Segretario generale dell'Organizzazione, il quale ne trasmette copia agli altri Stati membri dell'Organizzazione e al Segretario della Corte. 3. La competenza della Corte si estende a tutti i casi riguardanti l'interpretazione e l'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione che le siano sottoposti, a condizione che gli Stati che sono parti in causa riconoscano o abbiano riconosciuto tale competenza, sia con dichiarazione resa ai sensi del precedente paragrafo, sia in forza di un accordo speciale. Articolo 63 1. Se la Corte ritiene che vi sia stata una violazione di un uno dei diritti o libertà protetti dalla presente Convenzione, essa dispone che alla parte offesa sia assicurato il godimento del diritto o libertà violato. Se del caso, la Corte dispone la riparazione delle conseguenze del provvedimento o della situazione costituente violazione di tale diritto o libertà e che alla parte offesa sia corrisposto un giusto indennizzo. 2. In casi di estrema gravità e urgenza, quando necessario per evitare un danno irreparabile alle persone, la Corte adotta, nelle questioni che sta esaminando, le misure provvisorie che ritiene pertinenti. Per i casi non ancora sottoposti alla Corte, quest'ultima può agire su richiesta della Commissione. Articolo 64 1. Gli Stati membri dell'Organizzazione possono consultare la Corte circa l'interpretazione della presente Convenzione o di altri trattati concernenti la tutela dei diritti umani negli Stati americani. Nell'ambito delle loro rispettive competenze, anche gli organi di cui al Capitolo X della Carta dell'Organizzazione degli Stati Americani, come emendata dal Protocollo di Buenos Aires, possono parimenti consultare la Corte. 2. La Corte, su richiesta di uno Stato dell'Organizzazione, può fornire a tale Stato pareri relativi alla compatibilità di qualunque sua legge nazionale con gli strumenti internazionali citati al paragrafo precedente. Articolo 65 In occasione delle sessioni dell'Assemblea Generale dell'Organizzazione degli Stati Americani, la Corte sottopone alla considerazione dell'Assemblea un rapporto sul lavoro svolto nell'anno precedente. In esso vengono precisati, in particolare, i casi in cui uno Stato non ha dato esecuzione alle sentenze della Corte, avanzando in materia le opportune raccomandazioni. Sezione 3 – Procedura Articolo 66 1. La Corte deve emettere sentenze motivate. 2. Se la sentenza non rispecchia in tutto o in parte l'opinione unanime dei giudici, ciascun giudice ha il diritto di allegare alla sentenza la propria opinione dissidente o separata. Articolo 67 La sentenza della Corte è definitiva e non soggetta ad appello. In caso di disaccordo circa il significato o la portata della sentenza, la Corte, su richiesta di una delle parti, deve darne un'interpretazione, a condizione che la richiesta sia formulata entro novanta giorni dalla data di notifica della sentenza. Articolo 68 1. Gli Stati Parte alla Convenzione si impegnano a dare esecuzione alla sentenza della Corte in tutti i casi in cui siano parti. 2. La parte della sentenza che dispone il risarcimento del danno può essere eseguita nel paese in questione secondo le procedure nazionali relative all'esecuzione delle sentenze contro lo Stato. Articolo 69 Le parti in causa ricevono notifica della sentenza della Corte; la sentenza è trasmessa anche agli Stati Parte della Convenzione. Capitolo IX – Disposizioni comuni Articolo 70 1. I giudici della Corte e i membri della Commissione, dal momento della loro elezione e per tutto il periodo in cui svolgono le loro funzioni, godono delle immunità proprie degli agenti diplomatici secondo il diritto internazionale. Nel compimento delle loro funzioni ufficiali godono inoltre dei privilegi necessari allo svolgimento dei loro compiti. 2. In nessun caso i giudici della Corte e i membri della Commissione sono tenuti a rispondere di decisioni o opinioni espresse nell'esercizio delle loro funzioni. Articolo 71 Il ruolo di giudice della Corte o di membro della Commissione è incompatibile con ogni altra attività che possa compromettere la loro indipendenza o imparzialità, secondo quanto precisato nei rispettivi statuti della Corte e della Commissione. Articolo 72 I giudici della Corte e i membri della Commissione ricevono emolumenti e rimborsi delle spese di viaggio secondo le modalità e alle condizioni definite nei rispettivi statuti, con la dovuta considerazione dell'importanza della funzione e della necessità di mantenere la loro indipendenza. Emolumenti e rimborsi per spese di viaggio sono a carico del bilancio dell'Organizzazione degli Stati Americani, nel quale sono iscritte anche le spese della Corte e della sua Segreteria. A tale scopo, la Corte deve scrivere il proprio bilancio e sottoporlo per approvazione all'Assemblea Generale attraverso il Segretariato Generale. Quest'ultimo non può introdurvi modifiche. Articolo 73 Se del caso, l'Assemblea Generale può, ma solo su richiesta della Commissione o della Corte, applicare sanzioni contro i membri della Commissione o i giudici della Corte quando ricorrono ragioni giustificabili per applicare le sanzioni fissate dai rispettivi statuti. Un voto a maggioranza di due terzi degli Stati membri dell'Organizzazione è richiesto per decidere nel caso di membri della Commissione, mentre nel caso dei giudici della Corte è richiesto il voto di due terzi degli Stati Parte della presente Convenzione. Parte III – Disposizioni generali e transitorie Capitolo X – Firma, ratifica, riserve, e mendamenti, protocolli, denuncia Articolo 74 1. La presente Convenzione è aperta alla firma e alla ratifica o adesione di ciascuno Stato membro dell'Organizzazione degli Stati Americani. 2. La ratifica o l'adesione alla Convenzione ha luogo con il deposito dei uno strumento di ratifica o adesione presso il Segretariato generale dell'Organizzazione degli Stati Americani. La Convenzione entra in vigore al deposito dell'undicesimo strumento di ratifica o adesione. Rispetto ai singoli Stati che ratificano o aderiscono successivamente, la Convenzione entra in vigore alla data del deposito dello strumento di ratifica o adesione. 3. Il Segretario Generale deve informare ogni Stato membro dell'Organizzazione dell'entrata in vigore della Convenzione. Articolo 75 La presente Convenzione può essere oggetto di riserve solo in conformità con le disposizioni della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 23 maggio 1969. Articolo 76 1. Ogni Stato Parte direttamente, oppure la Commissione e la Corte per il tramite del Segretario Generale, possono presentare all'Assemblea Generale, proposte di emendamento della Convenzione ed essa adotta le misure che ritiene appropriate. 2. Gli emendamenti entrano in vigore per gli Stati che li ratificano alla data in cui due terzi degli Stati Parte della Convenzione hanno depositato i rispettivi strumenti di ratifica. Rispetto agli altri Stati Parte, gli emendamenti entrano in vigore alla data del deposito dei rispettivi strumenti di ratifica. Articolo 77 1. Secondo l'articolo 31, uno Stato Parte e la Commissione possono presentare proposte di protocolli aggiuntivi alla presente Convenzione alla considerazione degli Stati Parte in sede di Assemblea Generale, allo scopo di includere gradualmente altri diritti e libertà all'interno del sistema di protezione creato dalla presente Convenzione. Articolo 78 1. Gli Stati Parte possono denunciare la presente Convenzione allo scadere del quinto anno dalla data dell'entrata in vigore, con un preavviso di un anno. Notifica della denuncia deve essere inviata al Segretario generale dell'Organizzazione, che ne informa tutti gli Stati Parte. 2. La denuncia non produce l'effetto di liberare lo Stato in questione dagli obblighi contenuti nella presente Convenzione rispetto ad atti che costituiscono violazioni delle norme della Convenzione posti in essere prima che la denuncia abbia prodotto effetto. Capitolo XI – Disposizioni transitorie Sezione 1 – Commissione Interamericana per i diritti umani Articolo 79 All'entrata in vigore della presente Convenzione, il Segretario generale, con atto scritto, richiede a ciascuno Stato membro dell'Organizzazione di presentare, entro un termine di novanta giorni, le sue candidature per l'elezione dei membri della Commissione interamericana per i diritti umani. Il Segretario generale deve predisporre una lista in ordine alfabetico dei candidati presentati e trasmetterla agli Stati membri dell'Organizzazione almeno trenta giorni prima della successiva sessione dell'Assemblea Generale. Articolo 80 I membri della Commissione sono eletti a scrutinio segreto dall'Assemblea Generale tra le candidature contenute nella lista di cui all'articolo 79. I candidati che ottengono il maggior numero di voti e la maggioranza assoluta dei voti dei rappresentanti degli Stati membri sono dichiarati eletti. Se dovessero rendersi necessarie più votazioni allo scopo di eleggere i membri della Commissione, i candidati che ricevono il minor numero di voti verrebbero eliminati in successione, secondo le formalità definite dall'Assemblea Generale. Sezione 2 - Rete Interamericana dei diritti umani Articolo 81 All'entrata in vigore della presente Convenzione, il Segretario generale, con atto scritto, richiede a ciascuno Stato Parte di presentare, entro un termine di novanta giorni, le sue candidature per l'elezione dei giudici della Corte interamericana dei diritti umani. Il Segretario generale deve predisporre una lista in ordine alfabetico dei candidati presentati e trasmetterla agli Stati Parte almeno trenta giorni prima della successiva sessione dell'Assemblea Generale. Articolo 82 I giudici della Corte sono eletti a scrutinio segreto dall'Assemblea Generale tra le candidature contenute nella lista di cui all'articolo 81. I candidati che ottengono il maggior numero di voti e la maggioranza assoluta dei voti dei rappresentanti degli Stati Parte sono dichiarati eletti. Se dovessero rendersi necessarie più votazioni allo scopo di eleggere tutti i giudici della Corte, i candidati che ricevono il minor numero di voti verrebbero eliminati in successione, secondo le formalità definite dall'Assemblea Generale.