Convenzione concernente la lotta contro la discriminazione nel campo dell'insegnamento

Adottata il 14 dicembre 1960, entrata in vigore il 22 maggio 1962.

La Conferenza generale dell'ONU per l'educazione, la scienza e la cultura ( UNESCO ), riunitasi a Parigi dal 14 novembre al 15 dicembre 1960, nella sua undicesima sessione,

Ricordando che la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo afferma il principio della non-discriminazione e proclama il diritto di ogni persona all'educazione,

Considerando che la discriminazione in materia di insegnamento costituisce una violazione dei diritti enunciati nella detta Dichiarazione,

Considerando che ai termini del suo Atto costitutivo l'organizzazione dell'ONU per l'educazione, la scienza e la cultura si propone d'istituire la collaborazione delle nazioni, al fine di assicurare per tutti il rispetto universale dei diritti dell'uomo e uguali possibilità di educazione,

Conscia del fatto che è conseguente compito dell'Organizzazione per l'educazione, la scienza e la cultura, nel rispetto della diversità dei sistemi nazionali d'educazione, non solo di proscrivere ogni forma di discriminazione in materia d'insegnamento, ma anche di promuovere l'uguaglianza di possibilità e di trattamento per tutte le persone in questo campo,

Essendo oggetto di proposte concernenti i differenti aspetti della discriminazione nell'insegnamento, questione che costituisce il punto 17.1.4 dell'ordine del giorno della sessione,

Dopo aver deciso, nel corso della sua decima sessione, che questo problema sarà l'oggetto d'una convenzione internazionale e di raccomandazioni agli Stati Membri, Adotta, in questo quattordicesimo giorno di dicembre, la presente Convenzione:

Articolo 1

1. Ai fini della presente Convenzione, il termine "discriminazione" comprende ogni forma di distinzione, esclusione, limitazione o preferenza che, fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione, l'opinione politica o ogni altra opinione, l'origine nazionale o sociale, la condizione economica o la nascita, abbia lo scopo di distruggere o alterare l'uguaglianza di trattamento in materia di insegnamento, e specificatamente:

a) D'allontanare una persona o un gruppo dall'accesso ai diversi tipi o gradi dell'insegnamento;

b) Di limitare a un livello inferiore l'educazione di una persona o di un gruppo;

c) Sotto riserva di quanto detto all'articolo 2 di questa Convenzione, di istituire o di mantenere dei sistemi o delle istituzioni di insegnamento separate per delle persone o dei gruppi;

d) Di porre una situazione o un gruppo in una posizione incompatibile con la dignità umana.

2. Ai fini della presente Convenzione, la parola "insegnamento" indica i diversi tipi e gradi dell'insegnamento e comprende l'accesso all'insegnamento, il suo livello e la sua qualità, e le condizioni nelle quali è dispensato.

Articolo 2

Quando sono ammesse dallo Stato, le situazioni seguenti non sono considerate come discriminanti al senso dell'articolo primo della presente Convenzione:

a) La creazione o il mantenimento di sistemi o di istituzioni d'insegnamento separati per gli allievi dei due sessi, quando questi sistemi o istituzioni presentino equivalenti facilità d'accesso all'insegnamento, dispongano di un personale insegnante che abbia qualificazioni dello stesso ordine, e di locali scolastici e equipaggiamento della stessa qualità, e permettano di seguire gli stessi programmi di studi o programmi equivalenti;

b) La creazione o il mantenimento, per motivi d'ordine religioso o linguistico, di sistemi o di istituzioni separate che corrispondono alla scelta dei genitori o dei tutori legali degli allievi, se l'adesione a questi sistemi o il frequentare tali istituzioni resta facoltativo e se l'insegnamento dispensato è conforme alle norme che possono essere state prescritte o approvate dalle autorità competenti, in particolare per l'insegnamento dello stesso grado;

c) La creazione o il mantenimento di istituzioni di insegnamento private, se tali istituzioni hanno per obiettivo non l'esclusione di un gruppo qualsivoglia, ma di incrementare le possibilità di insegnamento che offrono i poteri pubblici, se il loro funzionamento risponde a questo obiettivo e se l'insegnamento impartito è conforme alle norme che possono essere state prescritte o approvate dalle autorità competenti, in particolare per l'insegnamento dello stesso grado.

Articolo 3

Al fine di eliminare e di prevenire ogni forma di discriminazione ai sensi della presente Convenzione, gli Stati che vi partecipano si impegnano a:

a) Abolire ogni disposizione legislativa e amministrativa e a far cessare ogni pratica amministrativa che comporterebbe una discriminazione nel campo dell'insegnamento;

b) Prendere le misure necessarie, eventualmente per via legislativa, perché non venga praticata alcuna discriminazione nell'ammissione degli allievi negli istituti d'insegnamento;

c) In quel che riguarda le spese scolari, l'attribuzione di borse di studio, e le facilitazioni e autorizzazioni che possono essere necessarie per proseguire gli studi all'estero, non ammettere alcuna differenza di trattamento tra nazionali da parte dei poteri pubblici, tranne quelle basate sul merito e sul bisogno;

d) Nell'aiuto eventualmente fornito, sotto qualunque forma ciò avvenga, da parte delle autorità pubbliche alle istituzioni d'insegnamento, non ammettere alcuna preferenza nè restrizione fondata esclusivamente sul fatto che gli allievi appartengano a un gruppo determinato;

e) Accordare agli stranieri residenti sul loro territorio lo stesso accesso all'insegnamento che ai propri nazionali.

Articolo 4

Gli Stati parte della presente Convenzione si impegnano inoltre a formulare, a sviluppare e ad applicare una politica nazionale tendente a promuovere, con dei metodi adatti alle circostanze e agli usi nazionali, l'uguaglianza di possibilità e di trattamento in materia di educazione, e specificatamente a:

a) Rendere obbligatorio e gratuito l'insegnamento elementare; generalizzare e rendere accessibile a tutti l'insegnamento secondario nelle sue diverse forme; rendere accessibile a tutti, in piena uguaglianza, in funzione delle capacità di ciascuno, l'insegnamento superiore; assicurare l'applicazione per tutti dell'obbligo scolare prescritto dalla legge;

b) Assicurare in tutti gli istituti pubblici dello stesso grado un insegnamento dello stesso livello e delle condizioni equivalenti in quel che riguarda la qualità dell'insegnamento impartito;

c) Incoraggiare e intensificare con dei metodi appropriati l'educazione delle persone che non hanno ricevuto l'istruzione elementare o che non l'hanno ricevuta fino al suo termine, e permettere loro di proseguire gli studi in funzione delle loro attitudini;

d) Assicurare senza discriminazione la preparazione alla professione insegnante.

Articolo 5

1. Gli Stati parte delle presente Convenzione concordano:

a) Che l'educazione deve tendere al pieno sviluppo della personalità umana e al rafforzamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, e che deve favorire la comprensione, la tolleranza e l'amicizia tra tutte le nazioni e tutti i gruppi razziali o religiosi, e inoltre lo sviluppo delle attività dell'ONU per il mantenimento della pace;

b) Che è importante rispettare la libertà dei genitori, o in caso dei tutori legali, di:

primo, scegliere per i loro figli istituzioni che non siano quelle pubbliche, ma conformi alle norme minimali che possono essere prescritte o approvate dalle autorità competenti;

secondo, di far assicurare, secondo le modalità d'applicazione proprie alla legislazione di ogni Stato, l'educazione religiosa e morale dei figli conformemente alle loro convinzioni; che inoltre nessuna persona e nessun gruppo dovrebbero essere costretti a ricevere un'istruzione religiosa incompatibile con le loro convinzioni;

c) Che è importante riconoscere ai membri delle minoranze nazionali il diritto di esercitare delle attività educative che siano loro proprie, compresa la gestione scolare e, secondo la politica di ogni Stato in materia di educazione, l'impiego o l'insegnamento della propria lingua, a condizione tuttavia che:

i) Questo diritto non venga esercitato in modo che impedisca ai membri delle minoranze di comprendere la cultura e la lingua dell'insieme della collettività e di prendere parte alle sue attività, o in modo da compromettere la sovranità nazionale;

ii) Il livello dell'insegnamento in queste scuole non sia inferiore al livello generale prescritto o approvato dalle autorità competenti; e

iii) Il frequentare le dette scuole sia facoltativo.

2. Gli Stati parte della presente Convenzione si impegnano a prendere tutte le misure necessarie per assicurare l'applicazione dei principi emessi al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 6

Nell'applicazione della presente Convenzione, gli Stati che ne fanno parte si impegnano a accordare la massima attenzione alle raccomandazioni che la Conferenza generale dell'ONU per l'educazione, la scienza e la cultura potrà adottare in vista di definire le misure da prendere per lottare contro i diversi aspetti della discriminazione nell'insegnamento e assicurare l'uguaglianza di possibilità e di trattamento.

Articolo 7

Gli Stati parte della presente Convenzione dovranno indicare, in rapporti periodici che presenteranno alla Conferenza generale dell'ONU per l'educazione, la scienza e la cultura, nelle date e nella forma che essa determinerà, le disposizioni legislative e regolamentari e le altre misure che avranno preso per l'applicazione della presente Convenzione, comprese quelle prese per formulare e sviluppare la politica nazionale definita all'articolo 4, e inoltre i risultati ottenuti e gli ostacoli incontrati nella messa in opera.

Articolo 8

Ogni contenzioso tra due o più Stati parte della presente Convenzione, riguardante l'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione, che non sarà stato regolato per via di negoziazione, sarà portato, su richiesta delle parti contendenti, davanti alla Corte Internazionale di Giustizia, perché essa decida al suo soggetto, a difetto di altra procedura di soluzione al contenzioso.

Articolo 9

Non sarà ammessa alcuna riserva alla presente Convenzione

Articolo 10

La presente Convenzione non ha per effetto di danneggiare i diritti di cui possono usufruire degli individui o dei gruppi in virtù di accordi conclusi tra due o più Stati, a condizione che questi diritti non siano contrari nè alla lettera, nè allo spirito della presente Convenzione.

Articolo 11

La presente Convenzione e stabilita in inglese, spagnolo, francese e russo, quattro testi fanno fede allo stesso modo.

Articolo 12

1. La presente Convenzione sarà sottomessa alla ratificazione o all'accettazione degli Stati membri dell'Organizzazione dell'ONU per l'educazione, la scienza e la cultura, conformemente alle loro procedure costituzionali rispettive.

2. Gli strumenti di ratificazione o d'accettazione saranno depositati presso il Direttore Generale dell'Organizzazione dell'ONU per l'educazione, la scienza e la cultura.

Articolo 13

1. La presente Convenzione è aperta all'adesione di ogni Stato non membro dell'Organizzazione dell'ONU per l'educazione, la scienza e la cultura invitato a aderirvi dal Consiglio esecutivo dell'Organizzazione.

2. L'adesione verrà fatta tramite il deposito di uno strumento di adesione presso il Direttore Generale dell'Organizzazione dell'ONU per l'educazione, la scienza e la cultura.

Articolo 14

La presente Convenzione entrerà in vigore tre mesi dopo la data del deposito del terzo strumento di ratificazione, d'accettazione o di adesione, ma solo nei confronti degli Stati che avranno depositato i loro strumenti rispettivi di ratificazione, di accettazione o di adesione a questa data, o anteriormente.

Entrerà in vigore per ogni altro Stato tre mesi dopo il deposito del suo strumento di ratificazione, di accettazione o di adesione.

Articolo 15

Gli Stati parte della presente Convenzione riconoscono che questa è applicabile non solo al loro territorio metropolitano, ma anche a tutti i territori non autonomi, sotto tutela, coloniali e altri, di cui essi gestiscano le relazioni internazionali essi si impegnano a consultare, se necessario, i governi o altre autorità competenti dei detti territori, al momento della ratificazione, dell'accettazione o dell'adesione, o precedentemente, al fine di ottenere l'applicazione della Convenzione in tali territori, e di notificare al Direttore Generale dell'Organizzazione dell'ONU per l'educazione, la scienza e la cultura i territori ai quali la Convenzione si applicherà, tale notificazione dovendo diventare effettiva tre mesi dopo la data della sua ricezione

Articolo 16

1. Ognuno degli Stati parte della presente Convenzione avrà la facoltà di denunciare la presente Convenzione in nome proprio o in nome di ogni territorio del quale gestisca le relazioni internazionali.

2. La denuncia sarà notificata da uno strumento scritto depositato presso il Direttore Generale dell'Organizzazione dell'ONU per l'educazione, la scienza e la cultura.

3. La denuncia diventerà effettiva dodici mesi dopo la ricezione dello strumento di denuncia.

Articolo 17

Il Direttore Generale dell'Organizzazione dell'ONU per l'educazione, la scienza e la cultura informerà gli Stati membri dell'Organizzazione, gli Stati non-membri indicati all'articolo 13, e l'ONU, del deposito di tutti gli strumenti di ratificazione, accettazione o adesione menzionati agli articoli 12 e 13, oltre che delle notificazioni e denuncie rispettivamente previste agli articoli 15 e 16.

Articolo 18

1. La presente Convenzione potrà essere rivista dalla Conferenza generale dell'ONU per l'educazione, la scienza e la cultura.

La revisione legherà pertanto solo gli Stati che faranno parte della Convenzione portante revisione.

2. Nel caso che la Conferenza generale adotti una nuova Convenzione portante revisione totale o parziale della presente Convenzione, e a meno che la nuova Convenzione non disponga diversamente, la presente Convenzione cesserebbe d'essere aperta alla ratificazione, accettazione o adesione a partire dalla data di entrata in vigore della nuova Convenzione portante revisione.