Convenzione dei diritti dei lavoratori migranti

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IV Parte - Altri diritti dei lavoratori e dei membri della loro famiglia che sono provvisti di documenti o in situazione regolare

Articolo 36

I lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie che sono provvisti di documenti o in situazione regolare nello Stato d'impiego beneficiano dei diritti previsti nella presente parte della Convenzione, oltre a quelli enunciati nella terza parte.

Articolo 37

Prima della loro partenza, o al più tardi al momento della loro ammissione nello Stato di impiego, i lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie hanno il diritto di essere pienamente informati dallo Stato di origine o lo Stato di impiego, secondo il caso, di tutte le condizioni poste alla loro ammissione e specialmente di quelle concernenti il loro soggiorno e le attività remunerate alle quali si possono dirigere oltre che delle esigenze alle quali si devono conformare nello Stato di impiego e delle autorità alle quali loro si dovranno indirizzare per domandare che queste condizioni siano modificate.

Articolo 38

1. Gli Stati di impiego fanno tutti gli sforzi possibili per autorizzare i lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie ad assentarsi temporaneamente senza che questo leda la loro autorizzazione di soggiorno o di lavoro, secondo il caso.

Così facendo, gli Stati parte tengono conto degli obblighi e dei bisogni particolari dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie, particolarmente nel loro Stato di origine.

3. I lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie hanno il diritto di essere pienamente informati delle condizioni nelle quali sono autorizzati a tali assenze temporanee.

Articolo 39

1. I lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie hanno il diritto di circolare liberamente sul territorio dello Stato di impiego e di scegliervi liberamente la loro residenza.

4. I diritti menzionati al paragrafo 1 del presente articolo non possono essere oggetto di restrizioni se non quelle previste dalla legge, necessarie per proteggere la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, la salute o la moralità pubblica, o i diritti e le libertà altrui, e compatibili con gli altri diritti riconosciuti dalla presente Convenzione.

Articolo 40

1. I lavoratori migranti e i membri della loro famiglia hanno il diritto di formare con altri delle associazioni e dei sindacati nello Stato di impiego in vista di favorire e di proteggere i loro interessi economici, sociali, culturali ed altri.

2. L'esercizio di questi diritti non può essere oggetto di restrizioni se non di quelle previste dalla legge e che costituiscono delle misure necessarie, in una società democratica, nell'interesse della sicurezza nazionale, dell'ordine pubblico o per proteggere i diritti e le libertà altrui.

Articolo 41

1. I lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie hanno il diritto di prendere parte agli affari pubblici dei loro Stati di origine, di votare e di essere eletti nel corso di elezioni organizzati da questo Stato, in maniera conforme alla sua legislazione.

2. Gli Stati interessati devono, in caso di bisogno e in maniera conforme alla propria legislazione, facilitare l'esercizio di questi diritti

Articolo 42

1. Gli Stati parte prevedono l'allestimento di procedure o di istituzioni destinate a permettere di tenere conto, tanto nello Stato di origine che nello Stato di impiego, dei bisogni, aspirazioni ed obblighi particolari dei lavoratori migranti e i membri della loro famiglia, e nel caso, la possibilità per i lavoratori migranti e i membri della loro famiglia di avere loro rappresentanti liberamente scelti in queste istituzioni.

2. Gli Stati di impiego facilitano, in maniera conforme alla loro legislazione nazionale, la consultazione o la partecipazione dei lavoratori migranti e dei membri della loro famiglia alle decisioni concernenti la vita e l'amministrazione delle comunità locali.

3. I lavoratori migranti possono godere dei diritti politici nello Stato di impiego, se questo Stato nell'esercizio della propria sovranità accorda loro tali diritti.

Articolo 43

1. I lavoratori migranti beneficiano della parità di trattamento con i cittadini dello Stato di impiego, per quel che concerne:

a) L'accesso alle istituzioni e ai servizi educativi, senza riserve di condizioni di ammissione e altre prescrizioni fissate dalle istituzioni e servizi competenti;

b) L'accesso ai servizi di orientamento professionale e di collocamento.

c) L'accesso alle facilitazioni e istituzioni di formazione professionale e di riqualificazione

d) l'accesso all'alloggio, ivi compresi i programmi sociali alloggiativi, e la protezione contro lo sfruttamento in materia di affitti;

e) L'accesso ai servizi sociali e sanitari, con riserva che le condizioni per avere il diritto di beneficiare dei diversi programmi siano rispettate;

f) L'accesso alle cooperative ed alle imprese autogestite, senza che il loro status di migranti si trovi ad essere modificato e con riserva in caso di regole e regolamenti degli organi competenti;

g) L'accesso e la partecipazione alla vita culturale;

2. Gli Stati parte si adoperano per creare le condizioni che permettano di assicurare l'uguaglianza effettiva di trattamento dei migranti lavoratori in vista di permettere loro di godere dei diritti menzionati al paragrafo 1 del presente articolo, ogni volta che le condizioni poste alla loro autorizzazione di soggiorno dallo Stato di impiego rispondono alle prescrizioni in merito.

3. Gli Stati di impiego non impediscono ai datori dei lavoratori migranti di creare degli alloggi o dei servizi sociali o culturali loro rivolti.

Con riserva dell'articolo 70 della presente Convenzione, uno Stato di impiego può subordinare la messa in opera di detti servizi alle condizioni applicate in materia nel detto Stato.

Articolo 44

1. Gli Stati parte, riconoscendo che la famiglia è l'elemento naturale e fondamentale della società e dello Stato, prendono le misure appropriate per assicurare la protezione dell'unità della famiglia del lavoratore migrante.

2. Gli Stati parte prendono le misure che ritengono appropriate e che ricadono nella loro competenza per facilitare la riunione dei lavoratori migranti con il loro congiunto o con le persone aventi con loro tali relazioni che, in virtù della legge applicabile, producono degli effetti equivalenti al matrimonio, oltre che con i loro bambini a carico minori e non coniugati.

3. Per ragioni umanitarie, gli Stati di impiego prevedono favorevolmente di accordare l'uguaglianza di trattamento, alle condizioni previste al paragrafo 2 del presente articolo, agli altri membri della famiglia del lavoratore migrante.

Articolo 45

1. I membri della famiglia dei lavoratori migranti beneficiano, nello Stato di impiego, della parità di trattamento con i nazionali di tale Stato per quel che concerne:

a) L'accesso alle istituzioni e ai servizi educativi, con riserva delle condizioni di ammissione e altre prescrizioni fissate dalle istituzioni e servizi di competenza;

b) L'accesso alle istituzioni e servizi di orientamento e di formazione professionale, con riserva che le condizioni per parteciparvi siano soddisfatte;

c) L'accesso ai servizi sociali e sanitari, con riserva che le condizioni richieste per beneficiare dei diversi programmi siano soddisfatte;

d) L'accesso e la partecipazione alla vita culturale

2. Gli Stati di impiego conducono, ne caso dovuto in collaborazione con il paese di origine, una politica che mira a facilitare l'integrazione dei bambini del lavoratori migranti nel sistema di educazione locale, in particolare per quel che concerne l'insegnamento della lingua locale.

3. Gli Stati di impiego si sforzano di facilitare l'insegnamento ai bambini dei lavoratori migranti della loro lingua madre e della loro cultura e, a questo riguardo, gli Stati di origine collaborano ogni volta secondo i bisogni.

4. Gli Stati di impiego possono assicurare dei programmi speciali di insegnamento nella lingua madre dei bambini dei lavoratori migranti, nel caso in collaborazione con gli Stati d'origine.

Articolo 46

I lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie, con riserva della legislazione applicabile negli Stati interessati, oltre che degli accordi internazionali in materia e degli obblighi incombenti allo Stato interessato del fatto di loro appartenenza a delle unioni doganali, beneficiano di una esenzione dei diritti e delle tasse di importazione e di esportazione per i loro beni personali nonché di portare con sé il materiale necessario all'esercizio dell'attività remunerata motivandone l'ammissione nello Stato di impiego:

a) Al momento della partenza dallo Stato di origine o dello Stato di residenza abituale;

b) Al momento dell'ammissione iniziale nello Stato di impiego;

c) Al momento della partenza definitiva dallo Stato di impiego;

d) Al momento del ritorno definitivo nello Stato di origine o nello Stato di residenza abituale

Articolo 47

1. I lavoratori migranti hanno il diritto di trasferire i loro guadagni e risparmi, in particolare i fondi necessari al mantenimento della loro famiglia, dallo Stato di impiego a quello di origine o ad ogni altro Stato.

Questi spostamenti vengono operati conformemente alle procedure stabilite dalla legislazione applicabile dallo Stato competente e conformemente agli accordi internazionali vigenti.

2. Gli Stati competenti prendono le misure appropriate per facilitare questi spostamenti

Articolo 48

1. Senza pregiudicare gli accordi vigenti riguardanti la doppia imposizione, per le rimesse nello Stato di impiego, i lavoratori migranti e i membri della loro famiglia:

a) Non sono soggetti ad imposte, diritti o tasse in maniera tale che siano più elevate o più onerose di quelle che sono richieste ai nazionali in una situazione analoga;

b) Beneficiano della riduzione o esenzione di imposte del caso, di qualunque tipo, e di tutti gli sgravi fiscali accordati ai nazionali in una situazione analoga, ivi comprese le deduzioni per i parenti a carico.

2. Gli Stati parte si sforzano di adottare delle misure appropriate miranti ad evitare la doppia imposizione sulle rimesse e i risparmi dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie.

Articolo 49

1. Quando dei permessi di soggiorno e di lavoro distinti sono richiesti dalla legislazione nazionale, lo Stato di impiego rilascia, al lavoratore migrante una autorizzazione di soggiorno per una durata almeno uguale a quella del suo permesso di lavoro.

2. I lavoratori migranti che, nello Stato di impiego, sono autorizzati a scegliere liberamente la loro attività remunerata non vengono considerati come versanti in situazione irregolare e non perdono il loro permesso di soggiorno per il solo fatto che la loro attività remunerata cessa prima della scadenza del loro permesso di lavoro o autorizzazione analoga.

3. Allo scopo di lasciare ai lavoratori migranti indicati nel paragrafo 2 del presente articolo sufficientemente tempo per trovare un'altra attività remunerata, il permesso di soggiorno non viene loro ritirato, almeno per il periodo nel quale possono avere diritto a indennità di disoccupazione.

Articolo 50

1. In caso di decesso di un lavoratore migrante o di dissoluzione del suo matrimonio, lo Stato di impiego prevede favorevolmente di accordare ai membri della famiglia di detto lavoratore migrante che risiedono in tale Stato nel quadro del nucleo familiare l'autorizzazione di dimorarvi; lo Stato di impiego tiene conto della durata della loro residenza in quello Stato.

2. I membri della famiglia ai quali tale autorizzazione non viene accordata disporranno prima della loro partenza di un lasso di tempo ragionevole per loro permettere di regolare i propri affari nello Stato di impiego.

3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non saranno interpretate come lesive dei diritti al soggiorno e al lavoro che vengono altrimenti accordati ai suddetti membri della famiglia dalla legislazione dello Stato di impiego o dai trattati bilaterali o multilaterali applicabili a questo Stato.

Articolo 51

I lavoratori migranti che, nello Stato di impiego, non siano autorizzati a scegliere liberamente la loro attività remunerata non vengono considerati come trovantisi in condizioni irregolari né perdono il loro permesso di soggiorno per il semplice fatto che la loro attività remunerata abbia fine prima della scadenza del loro permesso di lavoro, salvo nel caso che il permesso di soggiorno sia espressamente subordinato all'attività remunerata specifica per la quale il lavoratore sia stato ammesso nello Stato di impiego.

Questi lavoratori migranti hanno il diritto di cercare un altro impiego, di partecipare a dei programmi di interesse pubblico e di seguire dei tirocini di riqualificazione durante il periodo residuo di validità del loro permesso di lavoro, con riserva delle condizioni e restrizioni specifiche nel permesso di lavoro.

Articolo 52

1. I lavoratori migranti godono nello Stato di impiego del diritto di scegliere liberamente la loro attività remunerata, con riserva delle restrizioni o condizioni seguenti.

2. Per tutti i lavoratori migranti, lo Stato di impiego può:

a) Restringere l'accesso ad alcune categorie limitate di impieghi, funzioni, servizi o attività, allorquando gli interessi dello Stato lo esigano e che la legislazione nazionale lo preveda;

b) Restringere la libera scelta dell'attività remunerata conformemente alla propria legislazione relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali acquisite al difuori del suo territorio.

Gli Stati parte interessati si sforzano tuttavia di assicurare il riconoscimento di tali qualifiche.

3. Nel caso dei lavoratori migranti titolari di un permesso di soggiorno di durata limitata, lo Stato di impiego può anche:

a) Subordinare l'esercizio del diritto alla libera scelta dell'attività remunerata alla condizione che il lavoratore migrante abbia risieduto legalmente sul suo territorio in vista di esercitarvi una attività remunerata durante il periodo prescritto da tale legislazione nazionale, tale periodo non deve eccedere due anni;

b) Limitare l'accesso di un lavoratore migrante a una attività remunerata a titolo di una politica volta a dare la priorità ai nazionali o a persone che sono loro assimilabili a tali affetti in virtù della legislazione o di accordi bilaterali o multilaterali.

Una tale limitazione cessa di essere applicabile ad un lavoratore migrante che ha risieduto legalmente sul suo territorio in vista di esercitarvi una attività remunerata durante il periodo prescritto da tale legislazione nazionale, tale periodo non deve eccedere i cinque anni.

4. Gli Stati di impiego prescrivono le condizioni nelle quali i lavoratori migranti che sono stati ammessi nel paese per prendervi un impiego possono essere autorizzati a lavorare per conto proprio.

Si tiene conto del periodo durante il quale i lavoratori hanno già soggiornato legalmente nello Stato di impiego.

Articolo 53

1. I membri delle famiglie di un lavoratore migrante che hanno essi stessi una autorizzazione di soggiorno o di ammissione che sia senza limitazione di durata o sia automaticamente rinnovabile sono autorizzati a scegliere liberamente una attività remunerata nelle condizioni che sono applicabili a suddetto lavoratore in virtù delle disposizioni dell'articolo 52 della presente Convenzione.

2. Nel caso di membri della famiglia di un lavoratore migrante che non siano autorizzati a scegliere liberamente una attività remunerata, gli Stati parte studiano favorevolmente la possibilità di accordare loro l'autorizzazione di esercitare una attività remunerata con priorità sugli altri lavoratori che domandano di essere ammessi sul territorio dello Stato di impiego, con riserva di accordi bilaterali e multilaterali vigenti.

Articolo 54

1. Senza pregiudicare le condizioni della loro autorizzazione di soggiorno o del loro permesso di lavoro e dei diritti previsti agli articoli 25 e 27 della presente Convenzione, i lavoratori migranti beneficiano della uguaglianza di trattamento con i cittadini dello Stato di impiego per quel che concerne:

a) La protezione contro il licenziamento;

b) Le indennità di disoccupazione;

c) L'accesso a programmi di interesse pubblico destinati a combattere la disoccupazione;

d) L'accesso a un altro impiego in caso di perdita di lavoro o di cessazione di un'altra attività remunerata, con riserva dell'articolo 52 della presente Convenzione.

2. Se un lavoratore migrante stima che i termini del suo contratto di lavoro sono stati violati dal suo datore di lavoro, egli ha il diritto di portare il suo caso dinanzi alle autorità competenti dello Stato di impiego, alle condizioni previste al paragrafo 1 dell'articolo 18 della presente Convenzione.

Articolo 55

I lavoratori migranti che hanno ricevuto l'autorizzazione di esercitare una attività remunerata, con riserva delle condizioni specificate al momento del rilascio della detta autorizzazione, beneficiano dell'uguaglianza di trattamento con i nazionali dello Stato di impiego nell'esercizio di detta attività remunerata.

Articolo 56

1. I lavoratori migranti e i membri della loro famiglia descritti nella presente parte della Convenzione non possono essere espulsi dallo Stato di impiego se non per ragioni definite nella legislazione nazionale di detto Stato, e sotto riserva delle garanzie previste nella terza parte

2. L'espulsione non deve essere utilizzata con il fine di privare i lavoratori migranti o i membri delle loro famiglie dei diritti derivanti dal permesso di soggiorno e permesso di lavoro.

3. Quando si prevede di espellere un lavoratore migrante o un membro della sua famiglia, si dovrà tenere conto delle considerazioni umanitarie e dei tempi durante i quali l'interessato ha già soggiornato nello Stato di impiego.

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