Cost. della Org. Intern. del lavoro

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Capo II - Funzionamento

Art. 14

1. Il Consiglio d'amministrazione stabilisce l'ordine del giorno delle sessioni della Conferenza dopo avere esaminato tutte le proposte concernenti gli oggetti che devono essere iscritti all'ordine del giorno, fatte dal governo di uno dei Membri e da una delle organizzazioni rappresentative indicate nell'articolo 3, o da qualsiasi organizzazione di diritto internazionale pubblico.

2. Il Consiglio d'amministrazione fissa la procedura necessaria per garantire una seria preparazione tecnica ed una conveniente consultazione dei Membri che sono maggiormente interessati da parte di una conferenza tecnica preparatoria o in altro modo, prima che la Conferenza accetti una convenzione od una raccomandazione.

Art. 15

1. Il Direttore generale esercita le funzioni di Segretario generale della Conferenza e deve mandare l'ordine del giorno di ogni sessione, quattro mesi prima dell'apertura, a ciascun Membro e, per mezzo di essi, ai delegati non governativi, quando siano stati designati.

2. I rapporti concernenti gli oggetti all'ordine del giorno devono essere trasmessi in modo che i Membri abbiano il tempo sufficiente per procedere ad un conveniente esame dei rapporti stessi prima della Conferenza.

Il Consiglio d'amministrazione emana le norme d'applicazione della presente disposizione.

Art. 16

1. Qualunque Governo dei Membri ha il diritto di opporsi all'iscrizione all'ordine del giorno di uno o più degli oggetti proposti.

I motivi di tale opposizione devono essere esposti in una nota esplicativa indirizzata al Direttore generale, il quale dovrà darne comunicazione ai Membri dell'Organizzazione.

2. Gli argomenti ai quali è stata fatta opposizione rimangono tuttavia iscritti all'ordine del giorno, se la Conferenza decide in tal senso a maggioranza di due terzi dei voti espressi dai delegati presenti.

3. Se la Conferenza decide, salvo quanto è prescritto nel capoverso precedente, a maggioranza di due terzi dei voti espressi dai delegati presenti, che una questione debba essere esaminata, detta questione sarà inclusa nell'ordine del giorno della sessione seguente.

Art. 17

1. La Conferenza elegge un presidente e tre vicepresidenti.

I tre vicepresidenti devono essere rispettivamente un delegato governativo, un delegato dei datori di lavoro ed un delegato dei lavoratori.

La Conferenza determina la propria procedura e può nominare commissioni incaricate di studiare e riferire su qualsiasi soggetto.

2. La semplice maggioranza dei voti espressi dai Membri presenti decide in tutti i casi in cui non sia disposto altrimenti in modo esplicito dalle disposizioni della presente Costituzione o da altro istrumento che conferisce poteri alla Conferenza, oppure dagli accordi finanziari o di bilancio approvati in virtù dell'articolo 13.

3. Nessuna votazione è valida se il numero dei voti espressi è inferiore alla metà del numero dei delegati presenti alla sessione.

Art. 18

La Conferenza può aggiungere alle Commissioni da essa istituite consiglieri tecnici i quali non hanno diritto di voto deliberativo.

Art. 19

1. Se la Conferenza approva proposte relative a un oggetto iscritto all'ordine del giorno, essa deve precisare se tali proposte debbano assumere la forma:

a) di una convenzione internazionale;

b) o di una raccomandazione, quando l'oggetto trattato o uno dei suoi aspetti non si presta all'adozione immediata di una convenzione.

2. In entrambi i casi, affinchè una convenzione o una raccomandazione siano approvati dalla Conferenza nella votazione finale, è necessaria la maggioranza di due terzi dei voti espressi dai delegati presenti.

3. Nel formulare qualsiasi convenzione o raccomandazione di applicazione generale, la Conferenza deve tener conto delle speciali condizioni determinate in alcuni paesi dal clima, dall'incompleto sviluppo dell'organizzazione industriale e da altre circostanze particolari, e suggerire tutte quelle modificazioni che possono essere ritenute necessarie per rispondere alle condizioni proprie di tali paesi.

4. Due copie della convenzione o della raccomandazione devono essere firmate dal presidente della Conferenza e dal Direttore generale.

Una di queste due copie è depositata negli archivi dell'Ufficio internazionale del Lavoro e l'altra presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.

Il Direttore generale trasmette una copia autentica della convenzione o della raccomandazione a ciascun Membro.

5. Se si tratta di una convenzione:

a) la convenzione è trasmessa per ratificazione a tutti i Membri;

b) ciascun Membro si impegna a sottoporre, entro un anno dalla chiusura della sessione della Conferenza ( o appena sarà possibile, ma non oltre 18 mesi dalla chiusura della sessione della Conferenza, se per circostanze eccezionali fosse impossibile di provvedere entro un anno ), la convenzione all'autorità od alle autorità competenti, perchè sia convertita in legge o perchè siano presi provvedimenti di altro genere.

c) i Membri informano il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro delle misure prese, in virtù del presente articolo, per sottoporre la convenzione all'autorità od alle autorità competenti, e gli comunicano ogni schiarimento concernente l'autorità o le autorità considerate competenti e le decisioni di quest'ultime;

d) il Membro che ha ottenuto il consenso dell'autorità o delle autorità competenti comunica la sua ratificazione formale della convenzione al Direttore generale e prende le misure necessarie per l'esecuzione delle disposizioni della convenzione;

e) se una convenzione non ottiene il consenso dell'autorità o delle autorità competenti, il Membro è unicamente tenuto a fare rapporto al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro, a intervalli adeguati, conformemente a quanto decide il Consiglio d'amministrazione, sullo stato della sua legislazione e sulla sua prassi per quanto concerne la questione che è oggetto della convenzione;

deve essere precisato in che misura è stato dato seguito o si intende dare seguito alle disposizioni della convenzione tanto nel campo legislativo, quanto in quello amministrativo, oppure mediante l'introduzione di contratti collettivi od in qualsiasi altro modo, e devono essere specificate le difficoltà che impediscono o ritardano la ratificazione di una siffatta convenzione.

6. Se si tratta di una raccomandazione:

a) la raccomandazione è trasmessa a tutti i Membri per esame, al fine di farle acquistare efficacia come legge nazionale od in altro modo;

b) ciascun Membro si impegna a sottoporre, entro un anno dalla chiusura della sessione della Conferenza ( o appena sarà possibile, ma non oltre 18 mesi dalla chiusura della sessione della Conferenza, se per circostanze eccezionali fosse impossibile di provvedere entro un anno ), la raccomandazione alla autorità o alle autorità competenti, perchè sia convertita in legge o perchè siano presi provvedimenti d'altro genere;

c) i Membri informano il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro delle misure prese, in virtù del presente articolo, per sottoporre la raccomandazione all'autorità od alle autorità competenti, e gli comunicano ogni schiarimento concernente l'autorità o le autorità considerate competenti e le decisioni di quest'ultime;

d) eccettuato l'obbligo di sottoporre la raccomandazione all'autorità o alle autorità competenti, i Membri sono unicamente tenuti a fare rapporto al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro, a intervalli adeguati, conformemente a quanto decide il Consiglio d'amministrazione, sullo stato della loro legislazione e sulla loro prassi per quanto concerne la questione che è oggetto della raccomandazione

deve essere precisato in che misura è stato dato seguito o si intende dare seguito alle disposizioni della raccomandazione tanto nel campo legislativo quanto in quello amministrativo, oppure mediante l'introduzione di contratti collettivi o in qualsiasi altro modo, e deve essere indicato quali modificazioni di siffatte disposizioni paiono o potranno parere necessarie per l'accettazione o l'applicazione delle disposizioni stesse.

7. Se si tratta di uno Stato federativo, sono applicabili le seguenti disposizioni:

a) per quanto concerne le convenzioni e le raccomandazioni, per le quali il governo federale reputa un intervento federale conforme alla sua costituzione e conveniente, gli obblighi dello Stato federativo sono identici a quelli dei Membri che non sono Stati federativi;

b) per quanto concerne le convenzioni e le raccomandazioni, per le quali il governo federale reputa che, secondo il suo sistema costituzionale, l'azione degli Stati federali, delle province o dei cantoni è preferibile ad una azione federale, detto governo deve:

I) in conformità della sua costituzione e delle costituzioni degli Stati federati, delle province o dei cantoni interessati, concludere accordi effettivi perchè siffatte convenzioni o raccomandazioni siano sottoposte, entro 18 mesi al massimo della chiusura della sessione della Conferenza, alle competenti autorità federali, od a quelle degli stati federati, delle province o dei cantoni, in previsione di una azione legislativa o di qualsiasi altra azione;

II) con riserva dell'approvazione dei governi degli Stati federati, delle province o dei cantoni interessati, prendere provvedimenti per stabilire consultazioni periodiche tra le autorità federali da una parte e le autorità degli Stati federati, delle province e dei cantoni dall'altra, allo scopo di sviluppare nello Stato federativo stesso un'azione coordinata che permetta di attribuire efficacia alle disposizioni di siffatte convenzioni e raccomandazioni;

III) informare il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro delle misure prese in virtù del presente articolo per sottoporre le convenzioni e le raccomandazioni alle competenti autorità federali, come pure alle autorità delle province o dei cantoni, e comunicargli ogni schiarimento concernente l'autorità o le autorità considerate competenti e le decisioni di quest'ultime;

IV) per quanto concerne le singole convenzioni non ratificate, presentare al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro, a intervalli adeguati, conformemente alle decisioni del Consiglio d'amministrazione, un rapporto sullo stato della legislazione e della prassi della federazione e degli Stati federati, delle sue province o dei suoi cantoni per quanto concerne la questione che è oggetto della convenzione;

deve essere precisato in che misura è stato dato seguito o si intende dare seguito alle disposizioni della convenzione, tanto nel campo legislativo quanto in quello amministrativo, oppure mediante l'introduzione di contratti collettivi od in qualsiasi altro modo.

V) per quanto concerne le singole raccomandazioni, presentare al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro, a intervalli adeguati, conformemente alle decisioni del Consiglio d'amministrazione, un rapporto sullo stato della legislazione e della prassi della federazione e degli Stati federati, delle sue province o dei suoi cantoni per quanto concerne la questione che è oggetto della raccomandazione;

deve essere precisato in che misura è stato attribuito o si intende attribuire efficacia alle disposizioni della raccomandazione e deve essere indicato quali modificazioni di siffatte disposizioni paiono o potranno parere necessarie per l'accettazione o per l'applicazione delle disposizioni stesse.

8. In nessun caso l'accettazione di una convenzione o di una raccomandazione da parte della conferenza, o la ratificazione di una convenzione da parte di un Membro devono essere interpretate nel senso che esse siano di pregiudizio a leggi, sentenze, usanze o accordi che garantiscono ai lavoratori condizioni più favorevoli di quelle previste nella convenzione o nella raccomandazione.

9. Su proposta del Consiglio d'amministrazione, la Conferenza può abolire, alla maggioranza dei due terzi dei voti espressi dai delegati presenti, qualsiasi Convenzione precedentemente adottata conformemente alle disposizioni del presente articolo, nel caso in cui essa appaia priva di scopo e non apporti un contributo efficace al raggiungimento degli obiettivi dell'Organizzazione.

Art. 20

Ogni convenzione così ratificata è comunicata dal Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro al Segretario generale delle Nazioni Unite per essere registrata conformemente alle disposizioni dell'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, ma impegna soltanto gli Stati che l'hanno ratificata.

Art. 21

1. Ogni disegno che nello scrutinio finale sul suo complesso non raccoglie la maggioranza dei due terzi dei voti espressi dai Membri presenti, può formare oggetto di una speciale convenzione tra i Membri dell'Organizzazione che lo desiderino.

2. Qualsiasi convenzione così conclusa è comunicata dai governi interessati al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro ed al Segretario generale delle Nazioni Unite per essere registrata conformemente alle disposizioni dell'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

Art. 22

Ciascun Membro s'impegna a presentare all'Ufficio internazionale del Lavoro un rapporto annuale sui provvedimenti da esso presi allo scopo di porre in esecuzione le convenzione alle quali ha aderito.

Questi rapporti saranno stesi nella forma indicata dal Consiglio d'amministrazione e dovranno contenere gli schiarimenti chiesti da quest'ultimo.

Art. 23

1. Il Direttore generale presenta, alla prima sessione seguente, un riassunto delle informazioni e dei rapporti che gli sono stati comunicati dai Membri conformemente agli articoli 19 e 20.

Ogni Membro trasmette alle organizzazioni, riconosciute rappresentanti in base all'articolo 3, copia delle informazioni e dei rapporti comunicati al Direttore generale in applicazione degli articoli 19 e 22.

Art. 24

Ogni reclamo diretto all'Ufficio internazionale del Lavoro da una organizzazione professionale di lavoratori o di datori di lavoro contro uno dei Membri, perchè non avrebbe provveduto in modo soddisfacente all'esecuzione di una convenzione cui ha aderito, può essere trasmesso dal Consiglio di amministrazione al governo posto in causa, il quale potrà essere invitato a fare le dichiarazioni che riterrà opportune al riguardo.

Art. 25

Se, entro un conveniente termine, il governo posto in causa non presenta alcuna dichiarazione, o se la dichiarazione non sembra soddisfacente al Consiglio di amministrazione, quest'ultimo avrà il diritto di rendere pubblico il reclamo ricevuto e, se occorre, la risposta inviata.

Art. 26

1. Ciascun Membro può presentare un reclamo all'Ufficio internazionale del Lavoro contro un altro Membro che, a parer suo, non provveda in modo soddisfacente all'esecuzione di una convenzione da entrambi ratificata a norma degli articoli precedenti.

2. Il Consiglio d'amministrazione, se lo stima opportuno, prima di deferire la questione a una Commissione di inchiesta secondo la procedura seguente, può mettersi in rapporto con il governo interessato, nel modo indicato all'articolo 24.

3. Se il Consiglio d'amministrazione non ritiene necessario comunicare il reclamo al governo posto in causa, o se, dopo la comunicazione, non è pervenuta una risposta soddisfacente entro un termine adeguato, il Consiglio può nominare una Commissione d'inchiesta, per esaminare la questione e riferire in merito.

4. La stessa procedura può essere iniziata dal Consiglio, sia d'ufficio, sia in seguito al reclamo di uno dei delegati alla Conferenza.

5. Quando una vertenza sorta in applicazione dell'articolo 25 o 26 è portata davanti al Consiglio, il governo chiamato in causa, se non ha già un rappresentante in seno al Consiglio, ha il diritto di designare un delegato per prendere parte alle sue deliberazioni concernenti detta vertenza.

La data in cui le discussioni devono aver luogo sarà notificata in tempo utile al governo messo in causa.

Art. 27

Qualora un reclamo fosse rinviato, in virtù dell'articolo 25, davanti ad una Commissione d'inchiesta, ciascuno dei Membri, sia o non sia direttamente interessato nel medesimo, s'impegna a mettere a disposizione della Commissione tutte le informazioni in suo possesso circa l'oggetto del reclamo.

Art. 28

La Commissione d'inchiesta, dopo un esame completo del reclamo, redige un rapporto contenente le sue costatazioni su tutte le circostanze di fatto che permettono di precisare la portata della contestazione e le proposte che crede di dover formulare circa i provvedimenti da prendere, per dare soddisfazione al governo reclamante, e circa i termini in cui questi provvedimenti devono essere presi.

Art. 29

1. Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro comunica il rapporto della Commissione d'inchiesta al Consiglio di amministrazione e ad ogni Stato interessato nella controversia e provvede alla sua pubblicazione.

2. Ogni governo interessato deve comunicare al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro, entro il termine di tre mesi, se accetta o non accetta le raccomandazioni contenute nel rapporto della Commissione e, in caso negativo, se desidera sottoporre la controversia alla Corte internazionale di giustizia.

Art. 30

Qualora un Membro non prendesse, per quanto concerne una convenzione od una raccomandazione, i provvedimenti indicati nei paragrafi 5b), 6b), o 7b) I) dell'articolo 19, ogni altro Membro ha il diritto di deferire la vertenza al Consiglio d'amministrazione.

Se il Consiglio d'amministrazione reputa che il Membro non ha preso le misure prescritte, esso ne fa rapporto alla Conferenza.

Art. 31

La Corte internazionale di giustizia decide definitivamente i ricorsi e le controversie che le sono sottoposti conformemente all'articolo 29.

Art. 32

Le conclusioni o le raccomandazioni eventuali della Commissione d'inchiesta possono essere confermate, modificate o annullate dalla Corte internazionale di giustizia.

Art. 33

Se un Membro non si conforma, entro il termine prescritto, alle raccomandazioni che possono essere contenute sia nel rapporto della Commissione d'inchiesta, sia nella decisione della Corte internazionale di giustizia, il Consiglio di amministrazione può proporre alla Conferenza le misure che reputa opportune per garantire l'esecuzione di dette raccomandazioni.

Art. 34

Il governo inadempiente può in qualunque tempo informare il Consiglio d'amministrazione di avere preso i provvedimenti necessari per conformarsi sia alle raccomandazioni della Commissione di inchiesta, sia a quelle contenute nella decisione della Corte internazionale di giustizia, e può domandare l'istituzione di una Commissione d'inchiesta incaricata di verificare le sue dichiarazioni.

In questo caso sono applicabili le disposizioni degli articoli 27, 28, 29, 31 e 32 e, se il rapporto della commissione d'inchiesta o la decisione della Corte internazionale di giustizia sono favorevoli al governo inadempiente, il Consiglio di amministrazione deve immediatamente proporre la revoca dei provvedimenti presi in virtù dell'articolo 33.

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