Cost. della Org. Intern. del lavoro

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Capo IV - Misure diverse

Art. 39

L'Organizzazione internazionale del Lavoro ha la personalità giuridica; in particolare essa ha la capacità:

a) di concludere contratti;

b) di acquistare beni mobili ed immobili e di disporre degli stessi beni;

c) di stare in giudizio.

Art. 40

1. L'Organizzazione internazionale del Lavoro gode, sul territorio di tutti i suoi Membri, dei privilegi e delle immunità che le sono necessari per raggiungere i suoi scopi.

2. I delegati alla Conferenza, i Membri del Consiglio d'amministrazione come pure il Direttore generale ed i funzionari dell'Ufficio godono parimente dei privilegi e delle immunità necessari per il libero esercizio delle loro funzioni riferentesi all'Organizzazione.

3. Questi privilegi ed immunità saranno determinati mediante un accordo speciale, che sarà preparato dall'Organizzazione e proposto all'accettazione degli Stati Membri.

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