Conv. eliminazione discriminazione della donna

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Parte quinta

Articolo 17

1) Al fine di esaminare i progressi realizzati nell'applicazione della presente Convenzione, viene istituito un Comitato per l'eliminazione della discriminazione nei confronti della donna ( qui di seguito detto il Comitato ) composto, al momento dell'entrata in vigore della convenzione, di 18, e dopo la ratifica o l'adesione del trentacinquesimo Stato parte, di 23 esperti di alta autorità morale ed eminentemente comptenti nel campo nel qual si applica la presente Convenzione, eletto dagli Stati parti tra i loro cittadini e che siederanno a titolo personale, tenendo conto del principio di una equa ripartizione geografica e della rappresentatività delle diverse forme di cultura e dei principali sistemi giuridici.

2) I membri del Comitato sono eletti a scrutinio segreto su una lista di candidati designati dagli stati parti.

Ciascuno Stato può designare un candidato scelto tra i suoi cittadini.

3) La prima elezione ha luogo sei mesi dopo la data di entrata in vigore della presente Convenzione.

Almeno tre mesi prima della data di ciascuna elezione, il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite indirizza una lettera agli Stati parte per invitarli a proporre le loro candidature entro due mesi.

Il Segretario generale stabilisce un elenco in ordine alfabetico di tutti i candidati, con l'indicazione degli Stati dai quali sono stati designati, e comunica la lista degli Stati parti.

4) I membri del Comitato sono eletti nel corso di una riunione degli Stati parte convocata dal Segretario Generale nella sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

A questa riunione, dove il quorum è costituito da due terzi degli Stati parti, vengono eletti membri del Comitato i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti e la maggioranza assoluta dei voti dei rappresentanti degli Stati parti presenti e votanti.

5) I membri del Comitato sono eletti per quattro anni.

Tuttavia, il mandato di nove dei membri eletti alla prima elezione, terminerà dopo due anni.

Il Presidente estrarrà a sorte i nomi di questi nove membri immediatamente dopo la prima elezione.

6) L'elezione dei cinque membri aggiunti del Comitato verrà effettuata in conformità alle disposizioni contenute nei paragrafi 2,3 e 4 del presente articolo, in seguito alla trentacinquesima ratifica o adesione.

Il mandato di due dei membri aggiunti eletti in questa occasione terminerà dopo due anni.

Il nome di questi due membri sarà estratto a sorte dal Presidente del Comitato.

7) Per coprire le vacanze fortuite, lo Stato parte il cui esperto ha cessato di esercitare le proprie funzioni di membro del Comitato nominerà un altro esperto tra i suoi cittadini, con riserva di approvazione da parte del Comitato.

8) I membri del Comitato riceveranno, con l'approvazione dell'Assemblea generale, degli emolumenti prelevati dalle risorse dell'Organizzazione delle Nazioni Unite alle condizioni fissate dall'Assemblea considerata l'importanza della funzioni del Comitato.

9) Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite mette a disposizione del Comitato il personale ed i mezzi materiali necessari per l'espletamento efficace delle funzioni che gli sono affidate in virtù della presente Convenzione.

Articolo 18

1) Gli Stati parti si impegnano a presentare al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, per esame da parte del Comitato, un rapporto sulle misure di ordine legislativo, giudiziario, amministrativo, o di altro genere, che hanno adottato per dar seguito alle disposizioni della presente Convenzione e sui progressi realizzati in merito:

a) durante l'anno seguente all'entrata in vigore della Convenzione nello Stato interessato;

b) quindi ogni quattro anni, ovvero su richiesta del Comitato.

2) I rapporti possono indicare i fattori e le difficoltà che influiscono sulle condizioni di applicazione degli obblighi previsti dalla presente Convenzione.

Articolo 19

1) Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

2) Il Comitato elegge il proprio Ufficio per un periodo di due anni.

Articolo 20

1) Il Comitato si riunisce normalmente durante un periodo di due settimane al massimo ogni anno per esaminare i rapporti presentati in conformità all'art. 18 della presente Convenzione.

2) Le Sessioni del Comitato hanno luogo normalmente nella Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o in altro luogo adatto stabilito dal Comitato stesso.

Articolo 21

1) Il Comitato rende conto ogni anno all'Assemblea generale delle Nazioni Unite attraverso il Consigli economico e sociale delle Nazioni Unite, delle sue attività ed ha facoltà di formulare suggerimenti e raccomandazioni generali basate sull'esame dei rapporti e delle informazioni ricevute dagli Stati parti.

Questi suggerimenti e raccomandazioni sono inclusi nel rapporto del Comitato, accompagnati, se del caso, dalle osservazioni degli Stati parte.

2) Il Segretario generale trasmette, per informazione, i rapporti del Comitato alla Commissione della condizione della donna.

Articolo 22

Gli istituti specializzati hanno diritto di essere rappresentati in occasione dell'esame dell'applicazione di ogni disposizione della presente Convenzione che rientri nell'ambito delle loro competenze.

Il Comitato può inviare gli Istituti specializzati a presentare dei rapporti sull'applicazione della Convenzione nei campi che rientrano nell'ambito delle loro attività.

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