Convenzione sui diritti dell'Infanzia e dell'adolescenza  

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Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti dell'infanzia

Sulla vendita di bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini

Gli Stati parti al presente Protocollo

Considerando che per progredire nella realizzazione degli scopi della Convenzione relativa ai diritti del fanciullo e l'applicazione delle sue disposizioni, in particolare dell'articolo primo, 11, 21, 32, 33, 34, 35 e 36, sarebbe opportuno garantire che il bambino sia tutelato dalla vendita di bambini, dalla prostituzione di bambini e dalla pornografia che inscena bambini,

Considerando altresì che la Convenzione relativa ai diritti del fanciullo sancisce il diritto del bambino di essere protetto dallo sfruttamento economico di non essere costretto ad un lavoro comportante rischiante o suscettibile di compromettere la sua istruzione, di nuocere alla sua salute o al suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale o sociale,

Constatando con viva preoccupazione che la tratta internazionale di bambini ai fini della loro vendita, prostituzione e di pornografia inscenante bambini ha assunto dimensioni considerevoli e crescenti,

Profondamente preoccupati per la prassi diffusa e persistente del turismo sessuale alla quale i bambini sono particolarmente esposti, nella misura in cui favorisce direttamente la vendita di bambini, la prostituzione di bambini e la pornografia inscenante bambini,

Consapevoli che alcune categorie particolarmente vulnerabili, in particolare le bambine, sono maggiormente esposte al rischio di sfruttamento sessuale e che è recensito un sovrannumero anomalo di bambine fra le vittime dello sfruttamento sessuale,

Preoccupati per l'offerta crescente su Internet e su altri nuovi supporti tecnologici, di materiale pornografico inscenante bambini e ricordando che nelle sue conclusioni la Conferenza internazionale sulla lotta contro la pornografia implicante bambini su Internet ( Vienna 1999 ) ha in modo specifico richiesto la penalizzazione a livello mondiale della produzione, distribuzione, esportazione, importazione, trasmissione, possesso internazionale e pubblicità di materiale pornografico, implicante bambini e sottolineando la rilevanza di una cooperazione e di un partenariato più stretti fra poteri pubblici e operatori di Internet,

Convinti che l'eliminazione della vendita di bambini, della loro prostituzione e della pornografia inscenante bambini, sarà agevolata dall'adozione di un approccio globale che tenga conto dei fattori che contribuiscono a questi fenomeni, in particolare sotto-sviluppo, povertà, disparità economiche, ineguaglianza delle strutture socio-economiche, dissesto delle famiglie, esodo rurale, discriminazione basata sul sesso, irresponsabile comportamento sessuale degli adulti, prassi tradizionali pregiudizievoli, conflitti armati e tratta dei bambini,

Ritenendo la necessità di un'azione di sensibilizzazione del pubblico per ridurre la domanda che è all'origine della vendita dei bambini, della loro prostituzione e della pornografia pedofila, e che occorre rafforzare il partenariato mondiale fra tutti i protagonisti e migliorare l'attuazione della legge a livello nazionale,

Prendendo nota delle norme degli strumenti giuridici internazionali pertinenti in materia di protezione dei bambini, in particolare la Convenzione dell'Aja sulla protezione dei bambini e la cooperazione in materia di adozioni internazionali, la Convenzione dell'Aja sugli aspetti civili del rapimento internazionale di bambini, la Convenzione dell'Aja relativa alla competenza, alle leggi applicabili, al riconoscimento, all'esecuzione e alla cooperazione in materia di patria potestà e di misure di protezione dei bambini, e la Convenzione n. 182 dell'OIL, concernente l'interdizione delle peggiori forme di lavoro dei bambini e l'azione immediata in vista della loro eliminazione,

Incoraggiati dal massiccio sostegno di cui gode la Convenzione relativa ai diritti del fanciullo, che traduce l'esistenza di una volontà generalizzata di promuovere e proteggere i diritti del fanciullo,

Considerando che occorre attuare le norme del Programma d'azione per la prevenzione della vendita di bambini, della prostituzione di bambini e della pornografia inscenante bambini, nonché della Dichiarazione e del Programma di azione adottati nel 1996 al Congresso mondiale contro lo sfruttamento sessuale dei bambini a fini commerciali tenutosi a Stoccolma dal 27 al 31 agosto 1996, nonché le decisioni e raccomandazioni pertinenti degli organismi internazionali interessati,

In debita considerazione dell'importanza delle tradizioni e dei valori culturali di ciascun popolo per la protezione del bambino e il suo armonico sviluppo,

Hanno concordato quanto segue

Articolo 1

Gli Stati parti vietano la vendita di bambini, la prostituzione di bambini e la pornografia con bambini, in conformità alle norme del presente Protocollo.

Articolo 2

Ai fini del presente Protocollo:

a) per vendita di bambini si intende qualsiasi atto o transazione che comporta il trasferimento di un bambino, di qualsiasi persona o gruppo di persone ad altra persona o ad altro gruppo dietro compenso o qualsiasi altro vantaggio;

b) per prostituzione di bambini si intende il fatto di utilizzare un bambino a fini di attività sessuali dietro compenso o qualsiasi altro vantaggio;

c) per pornografia rappresentante bambini si intende qualsiasi rappresentazione, con qualsiasi mezzo, di un bambino dedito ad attività sessuali esplicite, concrete o simulate o qualsiasi rappresentazione degli organi sessuali di un bambino a fini soprattutto sessuali.

Articolo 3

1. Ciascuno Stato parte vigila che, come minimo, i seguenti atti e attività siano pienamente recepiti dal suo diritto penale, a prescindere che tali reati siano commessi a livello interno o trans-nazionale da un individuo o in modo organizzato:

a) per quanto riguarda la vendita di bambini di cui all'articolo 2:

i) il fatto di offrire, consegnare o accettare un bambino, a prescindere dal mezzo utilizzato per i seguenti fini:

a. sfruttare il bambino a fini sessuali;

b. trasferire gli organi del bambino a fini di lucro;

c. sottoporre il bambino ad un lavoro forzato;

ii) il fatto di ottenere indebitamente, in quanto intermediario, il consenso all'adozione di un bambino in violazione degli strumenti giuridici internazionali relativi all'adozione;

b) il fatto di offrire, ottenere, procurare o fornire un bambino a fini di prostituzione, quale definita all'articolo 2;

c) il fatto di produrre, distribuire, diffondere, importare, esportare, offrire, vendere o detenere i summenzionati fini, materiale pornografico rappresentante bambini, quale definito all'articolo 2.

2. Fatto salvo il diritto interno di uno Stato parte, le stesse norme valgono in caso di tentata perpetrazione di uno qualsiasi di questi atti, di complicità nel commetterlo o di partecipazione allo stesso.

3. Ogni Stato parte farà in modo che tali reati siano passibili di pene adeguate in considerazione della loro gravità.

4. Fatte salve le norme del suo diritto interno, ogni Stato parte prende, se del caso, i provvedimenti richiesti al fine di determinare la responsabilità delle persone giuridiche per i reati di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Secondo i principi giuridici dello Stato parte, questa responsabilità può essere penale, civile o amministrativa.

5. Gli Stati parti prendono ogni provvedimento giuridico e amministrativo adeguato per accertarsi che tutte le persone che intervengono nell'adozione di un bambino agiscono in conformità alle norme degli strumenti giuridici internazionali applicabili.

Articolo 4

1. Ogni Stato parte prende le misure necessarie per stabilire la propria competenza al fine di giudicare i reati di cui al paragrafo 1 dell'art. 3, qualora tali reati siano stati commessi sul suo territorio o a bordo di navi o di aeronavi immatricolate in detto Stato.

2. Ogni Stato parte può prendere le misure necessarie per stabilire la propria competenza al fine di giudicare i reati di cui al paragrafo 1 dell'articolo 3, nei seguenti casi:

a) quando il presunto autore del reato è cittadino di detto Stato o ha la sua residenza abituale sul territorio di quest'ultimo;

b) quando la vittima è cittadino di detto Stato.

3. Ogni Stato parte prende altresì le misure necessarie per stabilire la propria competenza la fine di giudicare i summenzionati reati quando il presunto autore del reato è presente sul suo territorio, e lo Stato non lo estrada verso un altro Stato parte per il motivo che il reato è stato commesso da un suo cittadino.

4. Il presente Protocollo non esclude l'esercizio di alcuna competenza penale in applicazione del diritto interno.

Articolo 5

1. I reati di cui al paragrafo 1 dell'articolo 3 sono di diritto inclusi in qualsiasi trattato di estradizione in vigore fra gli Stati parti e sono altresì inclusi in qualsiasi trattato di estradizione successivamente concluso fra di loro in conformità alle condizioni enunciate in detti trattati.

2. Se uno Stato parte, il quale subordina l'estradizione all'esistenza di un trattato, è adito di una richiesta di estradizione ad opera di un altro Stato parte con il quale non è vincolato da alcun trattato di estradizione, esso può considerare il presente Protocollo come base giuridica dell'estradizione per quanto riguarda tali reati.

L'estradizione è subordinata alle condizioni previste dal diritto dello Stato richiesto.

3. Gli Stati parti che non subordinano l'estradizione all'esistenza di un trattato, riconoscono tali reati come casi di estradizione fra di loro, alle condizioni stabilite dal diritto dello Stato richiesto.

4. Fra Stati parti, tali reati sono considerati ai fini dell'estradizione, come essendo stati commessi non solo sul luogo dove stati perpetrati, ma anche sul territorio posto sotto la giurisdizione di Stati tenuti a stabilire la loro competenza ai sensi dell'articolo 4.

5. Se una richiesta di estradizione viene presentata per via di un reato di cui al paragrafo 1 dell'articolo 3, e se lo Stato richiesto non concede o non vuole concedere l'estradizione in ragione della nazionalità dell'autore del reato, questo Stato adotta le misure richieste per adire le sue autorità competenti in vista di un procedimento legale.

Articolo 6

1. Gli Stati parti si concedono reciprocamente la massima assistenza in vista di qualsiasi inchiesta, procedura penale o procedura di estradizione relativa a reati di cui al paragrafo 1 dell'articolo 3, ivi compreso per l'ottenimento degli elementi di prova di cui dispongono e che sono necessari alla procedura.

2. Gli Stati parti adempiono ai loro obblighi in forza del paragrafo 1 del presente articolo, in conformità ad ogni trattato o accordo di assistenza giuridica eventualmente esistente fra di loro.

In mancanza di tale trattato o accordo, gli Stati parti si concedono reciprocamente tale assistenza in conformità al loro diritto interno.

Articolo 7

Fatte salve le norme del loro diritto interno, gli Stati parti:

a) prendono misure appropriate per consentire la confisca e il sequestro, come opportuno:

i) di beni come documenti, averi e altri mezzi materiali utilizzati per commettere i reati di cui al presente Protocollo, o per agevolarne la perpetrazione;

ii) del prodotto di tali reati;

b) danno attuazione alle richieste di confisca e di sequestro dei beni o prodotti di cui al capoverso i) del paragrafo a) emanati da un altro Stato parte;

c) prendono provvedimenti in vista di chiudere temporaneamente o definitivamente i locali utilizzati per commettere tali reati.

Articolo 8

1. Gli Stati parti adottano ad ogni stadio della procedura penale le misure necessarie per proteggere i diritti e gli interessi dei bambini che sono vittime delle pratiche proscritte dal presente Protocollo, in particolare:

a) riconoscendo la vulnerabilità delle vittime ed adattando le procedure in modo da tenere debitamente conto dei loro particolari bisogni, in particolare in quanto testimoni;

b) informando le vittime riguardo ai loro diritti, al loro ruolo e alla portata della procedura, nonché alla programmazione e allo svolgimento della stessa, e circa la decisione pronunciata per il loro caso;

c) permettendo che, quando gli interessi personali delle vittime sono stati coinvolti, le loro opinioni, i loro bisogni o le loro preoccupazioni siano presentate ed esaminate durante la procedura, in modo conforme alle regole di procedura del diritto interno;

d) fornendo alle vittime servizi di assistenza appropriati, ad ogni stadio della procedura giudiziaria;

e) proteggendo, se del caso, la vita privata e l'identità delle vittime e adottando misure conformi al diritto interno per prevenire la divulgazione di qualsiasi informazione atta ad identificarle;

f) vigilando, se del caso, che le vittime e le loro famiglie e i testimoni a carico siano al riparo da intimidazioni e rappresaglie;

g) evitando ogni indebito riguardo nel pronunciare la sentenza e nell'esecuzione di ordinanze o decisioni che stabiliscono un indennizzo per le vittime.

2. Gli Stati parti si accertano che nessuna incertezza relativa all'età effettiva della vittima impedisca l'instaurazione di inchieste penali, soprattutto di inchieste volte a determinare la loro età.

3. Gli Stati parti si accertano che nel modo di trattare le vittime dei reati descritti nel presente Protocollo da parte dell'ordinamento giudiziario penale, l'interesse superiore del bambino sia sempre il criterio fondamentale.

4. Gli Stati parti adottano misure per impartire una formazione appropriata, in particolare in ambito giuridico e psicologico, alle persone che si occupano delle vittime dei reati di cui nel presente Protocollo.

5. Se del caso, gli Stati parti si adoperano come necessario per garantire la sicurezza e l'integrità delle persone e/o degli organismi di prevenzione e/o di tutela e di riabilitazione delle vittime di tali reati.

6. Nessuna disposizione del presente articolo pregiudica il diritto dell'accusato ad un processo equo o imparziale o è incompatibile con tale diritto.

Articolo 9

1. Gli Stati parti adottano o rafforzano, applicano e divulgano leggi, misure amministrative, politiche e programmi sociali per prevenire i reati di cui nel presente Protocollo.

Una particolare attenzione è concessa alla protezione dei bambini maggiormente esposti alle prassi in oggetto.

2. Con l'informazione mediante ogni mezzo appropriato, l'istruzione e la formazione, gli Stati parti sensibilizzano il pubblico, ivi compresi i bambini, riguardo alle misure atte a prevenire le prassi proscritte dal presente Protocollo e i loro effetti nefasti.

Adempiendo ai loro obblighi in forza del presente articolo, gli Stati parti incoraggiano la partecipazione della collettività e in particolare dei bambini e di quelli che ne sono vittime, a tali programmi d'informazione, d'istruzione e di formazione, anche a livello internazionale.

3. Gli Stati parti prendono tutte le misure concretamente possibili per assicurare ogni adeguata assistenza alle vittime dei reati, di cui nel presente Protocollo, in vista del loro completo reinserimento sociale e del loro completo ristabilimento fisico e psicologico.

4. Gli Stati parti vigilano che tutti i bambini vittime dei reati descritti nel Protocollo abbiano accesso a procedure che permettono loro senza discriminazioni di richiedere alle persone giuridicamente responsabili la riparazione del danno subito.

5. Gli Stati parti prendono misure appropriate per vietare in modo efficace la produzione e la diffusione dei materiali che pubblicizzano le prassi proscritte nel presente Protocollo.

Articolo 10

1. Gli Stati parti prendono tutte le misure necessarie per rafforzare la cooperazione internazionale mediante accordi multilaterali, regionali e bilaterali, aventi per oggetto di prevenire, identificare, perseguire e punire i responsabili di atti connessi alla vendita di bambini, alla prostituzione di bambini, alla pornografia e al turismo pedofili, nonché di indagare su tali accordi.

Gli Stati parti favoriscono altresì la cooperazione e il coordinamento internazionale fra le loro autorità, le organizzazioni non governative nazionali ed internazionali e le organizzazioni internazionali.

2. Gli Stati parti incoraggiano la cooperazione internazionale per facilitare il riadattamento fisico e psicologico dei bambini vittime, il loro reinserimento sociale e il loro rimpatrio.

3. Gli Stati parti si adoperano in vista di rafforzare la cooperazione internazionale per eliminare i principali fattori, quali in particolare la povertà e il sottosviluppo che rendono i bambini vulnerabili alla vendita, alla prostituzione, alla pornografia e al turismo pedofili.

4. Gli Stati parti che sono in grado di farlo, forniscono un aiuto finanziario, tecnico o di altro tipo nell'ambito dei programmi esistenti, multilaterali, regionali, bilaterali o altri.

Articolo 11

Nessuna delle norme del presente Protocollo pregiudica disposizioni maggiormente favorevoli al conseguimento dei diritti del fanciullo che figurano:

a) nella legislazione di uno Stato parte;

b) nel diritto internazionale in vigore per questo Stato.

Articolo 12

1. Ciascuno Stato parte sottopone, entro due anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente Protocollo nei suoi confronti, un rapporto al Comitato dei diritti del fanciullo contenente informazioni particolareggiate sulle misure che ha adottato per dare attuazione alle norme del Protocollo.

2. Dopo la presentazione del suo rapporto particolareggiato, ciascuno Stato parte include nei rapporti che sottopone al Comitato dei diritti del fanciullo, in conformità all'art. 44 della Convenzione, tutte le nuove informazione relative all'applicazione del presente Protocollo.

Gli altri Stati parti al Protocollo sottopongono un rapporto ogni cinque anni.

3. Il Comitato dei diritti del fanciullo può chiedere agli Stati parti informazioni supplementari circa l'applicazione del presente protocollo.

Articolo 13

1. Il presente Protocollo è aperto alla firma di ogni Stato che è parte alla Convenzione o che l'ha firmata.

2. Il presente Protocollo è sottoposto a ratifica, ed è aperto all'adesione di ogni Stato che è parte alla Convenzione o che l'ha firmata.

Gli strumenti di ratifica o di adesione saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Articolo 14

1. Il presente Protocollo entrerà in vigore tre mesi dopo la data di deposito del decimo strumento di ratifica o di adesione.

2. Per ciascuno degli Stati che ratificheranno il presente Protocollo o vi aderiranno dopo la sua entrata in vigore, il Protocollo entrerà in vigore un mese dopo la data in cui questo Stato avrà depositato il suo strumento di ratifica o di adesione.

Articolo 15

1. Ogni Stato parte può in qualsiasi momento denunciare il presente Protocollo mediante una notifica scritta indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, il quale ne informa le altre parti alla Convenzione e tutti gli Stati che l'hanno firmata.

La denuncia ha effetto un anno dopo la data in cui la notifica è stata ricevuta dal Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

2. La denuncia non libera lo Stato parte che ne è autore dagli obblighi che gli sono imposti dal Protocollo riguardo a qualsiasi reato commesso prima della data in cui la denuncia ha effetto, né intralcia in alcun modo il prosieguo dell'esame di qualsiasi questione di cui il Comitato fosse già investito prima di tale data.

Articolo 16

1. Ogni Stato parte può presentare una proposta di emendamento e depositare il testo presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Quest'ultimo comunica la proposta di emendamento agli Stati parti, domandando loro di fargli sapere se sono favorevoli alla convocazione di una conferenza di Stati parti per esaminare tale proposta di emendamento, e metterla ai voti.

Se entro i quattro mesi successivi alla data di tale comunicazione, almeno un terzo degli Stati parti si pronuncia a favore della convocazione di detta conferenza, il Segretario generale convoca la conferenza sotto l'egida dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Ogni emendamento adottato a maggioranza dagli Stati parti presenti e votanti alla conferenza, è sottoposto all'Assemblea generale per approvazione.

2. Ogni emendamento adottato in conformità alle disposizioni del paragrato 1 del presente articolo entra in vigore quando è stato approvato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite e accettato dalla maggioranza di due terzi degli Stati parti.

3. Quando un emendamento entra in vigore esso ha valenza obbligatoria per gli Stati parti che lo hanno accettato, mentre gli altri Stati parti rimangono vincolati dalle norme del presente Protocollo e da ogni emendamento precedente da essi accettato.

Articolo 17

1. Il presente Protocollo, i cui testi in arabo, in cinese, in francese, in inglese, in russo e in spagnolo fanno ugualmente fede, sarà depositato presso gli archivi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

2. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite trasmetterà una copia certificata conforme del presente Protocollo a tutti gli Stati parti alla Convenzione e a tutti gli Stati che l'hanno firmata.

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