Atto finale Helsinki

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3. Disposizioni relative al commercio e alla cooperazione industriale

Armonizzazione delle norme

Gli Stati partecipanti,

Riconoscendo che lo sviluppo dell'armonizzazione internazionale delle norme e dei regolamenti tecnici, nonché della cooperazione internazionale nel settore della certificazione è un mezzo importante per eliminare gli ostacoli tecnici al commercio internazionale ed alla cooperazione industriale, facilitando cosi il loro sviluppo e incrementando la produttività,

riaffermano il loro interesse al raggiungimento di una armonizzazione internazionale più ampia possibile delle norme e dei regolamenti tecnici;

esprimono la loro disponibilità a promuovere accordi internazionali ed altre convenzioni appropriate relativi all'accettazione di certificati di conformità con norme e regolamenti tecnici;

considerano desiderabile incrementare la cooperazione internazionale nel settore della normazione, in particolare appoggiando le attività delle organizzazioni intergovernative e delle altre organizzazioni competenti in questo settore.

Arbitrato

Gli Stati partecipanti,

Considerando che la pronta ed equa composizione delle controversie che possono derivare dalle transazioni commerciali relative ai beni ed ai servizi e dai contratti per la cooperazione industriale contribuirebbe ad ampliare ed agevolare il commercio e la cooperazione,

Considerando che l'arbitrato è un mezzo appropriato per la composizione di tali controversie, raccomandano, ove necessario, alle organizzazioni, alle imprese ed alle ditte dei loro paesi di includere clausole di arbitrato nei contratti commerciali e di cooperazione industriale o nelle convenzioni speciali;

raccomandano che le disposizioni sull'arbitrato prevedano un arbitrato basato su un insieme di regole arbitrali reciprocamente accettabili e consentano l'arbitrato in un paese terzo, tenendo conto degli accordi intergovernativi ed altri esistenti in questo settore.

Intese bilaterali specifiche

Gli Stati partecipanti,

Consapevoli della necessità di facilitare gli scambi commerciali e di incoraggiare l'attuazione di nuove forme di cooperazione industriale;

considereranno favorevolmente la conclusione, nei casi appropriati, di accordi bilaterali specifici concernenti i diversi problemi che presentano un interesse reciproco nei settori degli scambi commerciali e della cooperazione industriale, in particolare allo scopo di evitare la doppia imposizione e di facilitare il trasferimento dei profitti e il rientro dell'ammontare degli apporti investiti.

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