Atto finale Helsinki

Indice

2. Informazione

Gli Stati partecipanti,

Consapevoli del bisogno di una sempre più larga conoscenza e comprensione dei vari aspetti della vita negli altri Stati partecipanti,

Riconoscendo l'apporto di tale processo all'accrescimento della fiducia tra i popoli,

Desiderando di continuare ad accrescere, con lo sviluppo della reciproca comprensione fra gli Stati partecipanti e con l'ulteriore miglioramento delle loro relazioni gli sforzi volti a conseguire progressi in questo campo,

Riconoscendo l'importanza della diffusione dell'informazione proveniente dagli altri Stati partecipanti e di una migliore conoscenza di tale informazione,

Sottolineando quindi il ruolo essenziale e l'influenza della stampa, della radio, della televisione, del cinema, delle agenzie di stampa nonché dei giornalisti che operano in questi campi,

Si propongono di facilitare una più libera e ampia diffusione di ogni tipo di informazione, di incoraggiare la cooperazione nel campo dell'informazione e lo scambio di informazioni con altri paesi nonché di migliorare le condizioni in cui i giornalisti di uno Stato partecipante esercitano la loro attività professionale in un altro Stato partecipante, ed

Esprimono la loro intenzione in particolare:

a) Miglioramento della diffusione, dell'accesso e dello scambio di informazione

i) Informazione orale

- Di facilitare la diffusione dell'informazione orale incoraggiando conferenze e cicli di conferenze tenuti da personalità e specialisti degli altri Stati partecipanti, e mediante lo scambio di opinioni in occasione di tavole rotonde, seminari, simposi, corsi estivi, congressi e altri incontri bilaterali o multilaterali.

ii) Informazione scritta

- Di facilitare il miglioramento della diffusione, sul loro territorio, dei giornali e delle pubblicazioni stampate, periodiche e non periodiche, degli altri Stati partecipanti.

A tal fine: essi incoraggeranno le loro imprese e gli organismi competenti a concludere accordi e contratti intesi ad aumentare gradualmente i quantitativi ed il numero di testate di giornali e pubblicazioni importati dagli altri Stati partecipanti.

Tali accordi e contratti menzioneranno in particolare le condizioni di consegna più rapide e l'utilizzazione dei canali abituali esistenti in ogni paese per la distribuzione delle proprie pubblicazioni e dei propri giornali, nonché le forme e i mezzi di pagamento, convenuti tra le parti, che consentano il raggiungimento degli obiettivi previsti da detti accordi e contratti;

adotteranno, ove necessario, misure appropriate per realizzare gli obiettivi di cui sopra e per applicare le disposizioni contenute negli accordi e nei contratti.

- Di contribuire e migliorare l'accesso del pubblico alle pubblicazioni stampate, periodiche e non periodiche, importate sulle basi sopra indicate.

In particolare:

essi incoraggeranno l'aumento del numero dei punti di vendita di tali pubblicazioni;

agevoleranno l'offerta di tali pubblicazioni periodiche durante i congressi, le conferenze, le visite ufficiali e le altre manifestazioni internazionali nonché ai turisti durante la stagione;

svilupperanno le possibilità di abbonamento secondo le modalità proprie di ciascun paese;

miglioreranno le possibilità di lettura e di prestito di tali pubblicazioni nelle grandi biblioteche pubbliche e nelle loro sale di lettura nonché nelle biblioteche universitarie.

Essi intendono migliorare le possibilità di conoscenza dei bollettini di informazione ufficiali pubblicati dalle rappresentanze diplomatiche e distribuiti da tali rappresentanze conformemente a intese accettabili per le parti interessate.

iii) Informazione filmata e radioteletrasmessa.

- Di promuovere il miglioramento della diffusione della informazione filmata e radioteletrasmessa.

A tal fine: essi incoraggeranno una più estesa proiezione in sala e diffusione alla radio e alla televisione di una maggiore varietà di informazioni registrate e filmate, provenienti dagli altri Stati partecipanti e che illustrino i vari aspetti della vita di tali paesi, informazioni ricevute sulla base degli accordi o delle intese che fossero necessari fra le organizzazioni e le imprese direttamente interessate;

faciliteranno l'importazione da parte delle organizzazioni e delle imprese competenti di materiale registrato audiovisivo proveniente dagli altri Stati partecipanti.

Gli Stati partecipanti notano l'espansione della diffusione dell'informazione radiotrasmessa ed esprimono la speranza che tale processo continui, in modo da corrispondere all'interesse della comprensione reciproca fra i popoli e agli obiettivi fissati da questa Conferenza.

b) Cooperazione nel campo dell'informazione

- Di incoraggiare la cooperazione nel campo dell'informazione sulla base di accordi o intese a breve o a lungo termine.

In particolare: essi favoriranno una maggiore cooperazione fra gli organi di informazione di massa, ivi comprese le agenzie di stampa, nonché fra le organizzazioni e le case editrici;

favoriranno la cooperazione fra gli enti radio-televisivi pubblici o privati, nazionali o internazionali, in particolare mediante lo scambio di programmi radiotelevisivi sia in diretta sia registrati, nonché mediante la coproduzione, la trasmissione e la distribuzione di tali programmi;

incoraggeranno incontri e contatti sia fra le organizzazioni dei giornalisti sia fra i giornalisti degli Stati partecipanti;

considereranno favorevolmente le possibilità di intese fra pubblicazioni periodiche nonché fra i giornali degli Stati partecipanti, in vista dello scambio e della pubblicazione di articoli;

incoraggeranno lo scambio di informazioni tecniche nonché l'organizzazione di ricerche comuni e di incontri dedicati allo scambio di esperienze e di vedute fra esperti nel settore della stampa, della radio e della televisione.

c) Miglioramento delle condizioni di lavoro dei giornalisti

Gli Stati partecipanti, desiderosi di migliorare le condizioni nelle quali i giornalisti di uno Stato partecipante esercitano la loro professione in un altro Stato partecipante, intendono in particolare:

esaminare con spirito favorevole ed entro un termine appropriato e ragionevole le domande di visto da parte dei giornalisti;

- accordare ai giornalisti degli Stati partecipanti accreditati a titolo permanente, sulla base di intese, visti di entrata o di uscita multipli per periodi determinati;

- facilitare il rilascio, ai giornalisti degli Stati partecipanti in essi accreditati, di permessi di soggiorno nel paese di residenza temporanea nonché, ove e quando necessario, il rilascio degli altri documenti ufficiali dei quali sia opportuno che essi siano muniti;

- alleggerire, su base di reciprocità, le procedure concernenti gli spostamenti dei giornalisti degli Stati partecipanti nel paese dove essi esercitano la loro professione, e offrire progressivamente più larghe possibilità per tale specie di spostamenti, salva l'osservanza dei regolamenti concernenti l'esistenza di zone vietate per motivi di sicurezza;

- assicurare che le richieste di detti giornalisti concernenti tali spostamenti ottengano, per quanto possibile, un sollecito corso, tenendo conto della scadenza indicata dal richiedente;

- ampliare le possibilità per i giornalisti degli Stati partecipanti di comunicare personalmente con le loro fonti di informazione, comprese tra queste le organizzazioni e le istituzioni ufficiali;

- accordare ai giornalisti degli Stati partecipanti il diritto di importare, con il solo onere di riesportarla, l'attrezzatura tecnica ( macchine fotografiche e cinematografiche, registratori, mezzi radio e televisivi ) necessaria per l'esercizio della loro professione;*

- mettere i giornalisti degli altri Stati partecipanti, accreditati a titolo permanente o temporaneo, in condizione di trasmettere completamente, regolarmente e con rapidità utilizzando i mezzi riconosciuti dagli Stati partecipanti, agli organi di informazione da loro rappresentati, i risultati della loro attività professionale compresi i nastri registrati e le pellicole e i films non sviluppati, a fini di pubblicazione o di trasmissione per radio o televisione.

Gli Stati partecipanti riaffermano che nel legittimo svolgimento della loro attività professionale i giornalisti non saranno espulsi né in qualsiasi altro modo penalizzati.

Ove un giornalista accreditato fosse espulso, egli sarà informato delle ragioni di tale misura e potrà presentare domanda per il riesame del suo caso.

Indice

* Pur constatando che in molti casi i giornalisti stranieri utilizzano personale locale idoneo, gli Stati partecipanti notano che tutte le disposizioni di cui sopra si applicherebbero, salva l'osservanza dei regolamenti appropriati, alle persone provenienti dagli altri Stati partecipanti che siano regolarmente e professionalmente impiegate in qualità di tecnici, fotografi o operatori di macchina per conto della stampa, della radio, della televisione o del cinema