II Convenzione di Ginevra

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Disposizioni finali

Art. 54

La presente Convenzione é redatta in francese e in inglese.

Ambedue i testi sono parimenti autentici.

Il Consiglio federale svizzero farà eseguire traduzioni ufficiali della Convenzione in lingua russa e in lingua spagnola.

Art. 55

La presente Convenzione, che porterà la data di oggi, potrà, sino al 12 febbraio 1950, essere firmata a nome delle Potenze rappresentate alla Conferenza che si é aperta a Ginevra il 21 aprile 1949, nonchè delle Potenze non rappresentate a questa Conferenza che parteciparono alla X Convenzione dell'Aja del 18 ottobre 1907 per l'adattamento alla guerra marittima dei principi della Convenzione di Ginevra del 1906, o alle Convenzioni di Ginevra del 1864, del 1906 o del 1929, per il miglioramento della sorte dei feriti e dei malati negli eserciti in campagna.

Art. 56

La presente Convenzione sarà ratificata il più presto possibile e le ratifiche saranno depositate a Berna.

Del deposito di ciascuno strumento di ratifica sarà steso un processo verbale, una copia del quale, certificata conforme, sarà consegnata dal Consiglio federale svizzero a tutte le Potenze a nome delle quali la Convenzione sarà stata fatta o l'adesione sarà stata notificata.

Art. 57

La presente Convenzione entrerà in vigore sei mesi dopo che almeno due strumenti di ratifica saranno stati depositati.

Essa entrerà successivamente in vigore per ciascuna Alta Parte contraente sei mesi dopo avvenuto il deposito dello strumento di ratifica.

Art. 58

La presente Convenzione sostituisce la X Convenzione dell'Aja del 18 ottobre 1907 per l'adattamento alla guerra marittima dei principi della Convenzione di Ginevra del 1906, nei rapporti tra le Alte Parti contraenti.

Art. 59

A contare dalla data della sua entrata in vigore, la presente Convenzione sarà aperta alle adesioni di qualunque Potenza a nome della quale la Convenzione stessa non sia stata firmata.

Art. 60

Le adesioni saranno notificate per iscritto al Consiglio federale svizzero ed avranno effetto trascorsi sei mesi dalla data nella quale gli saranno giunte.

Il Consiglio federale svizzero comunicherà le adesioni a tutte le Potenze in nome delle quali sia stata firmata la Convenzione o notificata l'adesione.

Art. 61

Le situazioni previste dagli articoli 2 e 3 conferiranno effetto immediato alle ratifiche depositate ed alle adesioni notificate dalle Parti in conflitto prima o dopo l'inizio delle ostilità o dell'occupazione.

La comunicazione delle ratifiche o delle adesioni ricevute dalle Parti in conflitto sarà fatta dal Consiglio federale svizzero per la via più rapida.

Art. 62

Ciascuna delle Alte Parti contraenti avrà facoltà di denunciare la presente Convenzione.

La denuncia sarà notificata per iscritto al Consiglio federale svizzero.

Questo comunicherà tale notifica ai Governi di tutte le Alte Parti contraenti.

La denuncia produrrà i suoi effetti un anno dopo la sua notifica al Consiglio federale svizzero.

Tuttavia la denuncia notificata mentre la Potenza denunciante é implicata in un conflitto non produrrà effetto alcuno sino a tanto che la pace non sarà stata conchiusa e, in ogni caso, fino a tanto che le operazioni di liberazione e di rimpatrio delle persone protette dalla presente convenzione non saranno finite.

La denuncia varrà soltanto nei confronti della Potenza denunciante.

Essa non avrà effetto alcuno sugli obblighi che le Parti in conflitto saranno tenute ad adempiere in virtù dei principi del diritto internazionale quali risultano dagli usi vigenti tra nazioni civili, dalle leggi dell'umanità e dalle esigenze della pubblica coscienza.

Art. 63

Il Consiglio federale svizzero farà registrare la presente Convenzione presso il Segretariato delle Nazioni Unite.

Il Consiglio federale svizzero informerà pure il Segretariato delle Nazioni Unite di tutte le ratifiche, adesioni e denunce che gli fossero notificate relativamente alla presente Convenzione.

In fede di che, i sottoscritti, dopo aver depositato i loro pieni poteri, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Ginevra, il 12 agosto 1949, nelle lingue francese e inglese.

L'originale sarà depositato negli archivi della Confederazione Svizzera.

Il Consiglio federale svizzero trasmetterà una copia, certificata conforme, della Convenzione a ciascuno degli Stati firmatari, come pure agli Stati che avranno aderito alla Convenzione.

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