Statuto Corte Internazionale Giustizia

Capitolo I - Organizzazione della Corte

Articolo 2

La Corte è un corpo di giudici indipendenti, eletti senza riguardo alla loro nazionalità, tra persone di alta levatura morale, che posseggano i requisiti richiesti nei loro rispettivi paesi per la nomina alle più alte cariche giudiziarie, o siano giureconsulti di riconosciuta competenza nel campo del diritto internazionale.

Articolo 3

1. La Corte si compone di 15 membri, tra i quali non può essere compreso più di un cittadino di uno Stato determinato.

2. A tale effetto, colui che possa essere considerato come cittadino di più di uno Stato, sarà considerato cittadino di quello Stato in cui ordinariamente eserciti i diritti civili e politici.

Articolo 4

1. I membri della Corte sono eletti dall'Assemblea Generale e dal Consiglio di Sicurezza su una lista di persone designate dai gruppi nazionali della Corte Permanente di Arbitrato, in conformità alle disposizioni che seguono.

2. Qualora si tratti di Membri delle Nazioni Unite non rappresentati nella Corte Permanente di Arbitrato, i candidati sono designati da gruppi nazionali, nominati a tale effetto dai loro Governi secondo le stesse modalità prescritte per i Membri della Corte Permanente di Arbitrato nell'articolo 44 della Convenzione deli'Aja 1907 per il regolamento pacifico delle controversie internazionali.

3. Le condizioni alle quali uno Stato, che abbia aderito al presente Statuto ma non sia Membro delle Nazioni Unite, può partecipare all'elezione dei membri della Corte, sono stabilite, in mancanza di un accordo speciale, dall'Assemblea Generale su proposta del Consiglio di Sicurezza.

Articolo 5

1. Almeno tre mesi prima della data dell'elezione, il Segretario Generale delle Nazioni Unite invita per iscritto i membri della Corte Permanente di Arbitrato appartenti a Stati che abbiano aderito al presente Statuto ed i membri di gruppi nazionali designati in base all'articolo 4, paragrafo 2, a provvedere, entro un termine determinato, per gruppi nazionali, alla designazione di persone che siano in condizioni di assumere le funzioni di membro della Corte.

2. Nessun gruppo può designare più di quattro persone, di cui non più di due possono essere della sua nazionalità.

In nessun caso il numero dei candidati designati da un gruppo può superare il doppio del numero dei posti da coprire.

Articolo 6

Prima di procedere a tali designazioni, si raccomanda ad ogni gruppo nazionale di consultare la propria Corte suprema di giustizia, le facoltà e scuole giuridiche, le accademie nazionali e le sezioni nazionali di accademie internazionali dedicate agli studi giuridici.

Articolo 7

1. Il Segretario Generale compila una lista in ordine alfabetico di tutte le persone cosl designate.

Solo queste persone sono eleggibili, salvo il caso previsto dall'articolo 12 paragrafo 2.

2. Il Segretario Generale comunica tale lista all'Assemblea Generale ed al Consiglio di Sicurezza.

Articolo 8

L'Assemblea Generale ed il Consiglio di Sicurezza procedono, l'una indipendentemente dall'altro, all'elezione dei membri della Corte.

Articolo 9

In ogni elezione, gli elettori devono curare non solo che le persone da eleggere posseggano individualmente i requisiti richiesti, ma anche che nel collegio nel suo complesso sia assicurata la rappresentanza delle principali forme di civiltà e dei principali sistemi giuridici del mondo.

Articolo 10

1. Sono considerati eletti quei candidati che abbiano ottenuto la maggioranza assoluta dei voti nell'Assemblea Generale e nel Consiglio di Sicurezza.

2. Il voto nel Consiglio di Sicurezza, sia per la elezione di giudici che per la nomina di membri della commissione prevista dall'articolo 12, non comporta alcuna distinzione tra membri permanenti e membri non permanenti del Consiglio di Sicurezza.

3. Nel caso che più cittadini del medesimo Stato ottengano la maggioranza assoluta dei voti tanto nell'Assemblea Generale quanto nel Consiglio di Sicurezza, si considera eletto soltanto il più anziano.

Articolo 11

Se, dopo la prima seduta tenuta per la elezione, rimangono ancora da coprire uno o più seggi, si procede ad una seconda e, se necessario ad una terza seduta.

Articolo 12

1. Se, dopo la terza seduta, rimangono ancora scoperti uno o più seggi, può essere costituita in qualsiasi momento, su richiesta dell'Assemblea Generale o del Consiglio di Sicurezza, una commissione mista di sei membri, nominati tre dall'Assemblea Generale e tre dal Consiglio di Sicurezza, con il compito di scegliere a maggioranza assoluta di voti, un nome per ogni seggio ancora vacante, da presentare all'adozione separata dell' Assemblea Generale e del Consiglio di Sicurezza.

2. Se la commissione mista si accorda all'unanimità su una persona che possegga le qualità richieste, essa può includere nella propria lista tale persona, anche se questa non fosse stata inclusa nella lista di cui all'articolo 7.

3. Se la commissione mista constata di non poter riuscire ad assicurare l'elezione, i membri della Corte già eletti procedono, entro un termine fissato dal Consiglio di Sicurezza, a coprire i seggi vacanti mediante scelta tra quei candidati che abbiano ottenuto voti o nell'Assemblea Generale o nel Consiglio di Sicurezza.

4. In caso di parità di voti tra i giudici, decide il voto del più anziano.

Articolo 13

1. I membri della Corte sono eletti per nove anni e sono rieleggibili; tuttavia, per quanto riguarda i giudici eletti alla prima elezione, le funzioni di cinque giudici scadranno al termine di tre anni e quelle di altri cinque giudici al termine di sei anni.

2. I giudici, le cui funzioni devono scadere al termine dei periodi iniziali summenzionati di tre e di sei anni, sono estratti a sorte dal Segretario Generale immediatamente dopo l'espletamento del la prima elezione.

3. I membri della Corte restano in funzione fino a che i loro posti non siano stati ricoperti.

Anche dopo la loro sostituzione, essi prendono parte alla trattazione dei processi che abbiano iniziato, fino alla loro conclusione.

4. In caso di dimissioni di un membro della Corte, le dimissioni stesse devono essere indirizzate al Presidente della Corte che le trasmette al Segretario Generale.

Quest'ultima notificazione produce la vacanza del seggio.

Articolo 14

Alla copertura dei posti vacanti si provvede con lo stesso sistema stabilito per la prima elezione, con riserva della disposizione seguente: entro un mese dal verificarsi della vacanza, il Segretario Generale provvede a diramare gli inviti previsti dall'articolo 5 e la data dell'elezione è fissata dal Consiglio di Sicurezza.

Articolo 15

Un membro della Corte, eletto in sostituzione di un membro che non abbia compiuto il periodo delle sue funzioni, rimane in carica fino alla scadenza del periodo del suo precedessore.

Articolo 16

1. I membri della Corte non possono esercitare alcuna funzione politica od amministrativa, né dedicarsi ad alcun'altra occupazione di natura professionale.

2. In caso di dubbio a questo riguardo, la Corte decide.

Articolo 17

1. I membri della Corte non possono esercitare le funzioni di agente, consulente od avvocato in alcuna controversia.

2. Essi non possono partecipare alla decisione di alcuna controversia alla quale abbiano precedentemente preso parte in qualità di agenti, consulenti od avvocati di una delle parti, oppure di membri di una corte nazionale od internazionale, o di una commissione d'inchiesta, o in qualsiasi altra veste.

3. In caso di dubbio a questo riguardo, la Corte decide.

Articolo 18

1. I membri della Corte non possono esser rimossi dalle loro funzioni a meno che, a giudizio unanime dei membri essi abbiano cessato di adempiere alle condizioni richieste.

2. In tal caso, il Cancelliere ne dà comunicazione al Segretario Generale.

3. Tale comunicazione produce la vacanza del seggio.

Articolo 19

I membri della Corte, godono nell'esercizio delle loro funzioni, dei privilegi e delle immunità diplomatiche.

Articolo 20

Ogni membro della Corte, prima di entrare in funzione, deve fare in udienza pubblica una dichiarazione solenne di esercitare le sue attribuzioni in modo imparziale e coscienzioso.

Articolo 21

1. La Corte elegge il suo Presidente e il suo Vice Presidente per un periodo di tre anni; essi sono rieleggibili.

2. La Corte nomina il proprio Cancelliere e può procedere alla nomina degli altri funzionari che siano necessari.

Articolo 22

1. La sede della Corte è stabilita all'Aja.

La Corte può tuttavia sedere ed esercitare le sue fun zioni altrove, qualora lo ritenga opportuno.

2. Il Presidente ed il Cancelliere risiedono nella sede della Corte.

Articolo 23

1. La Corte resta in sessione in permanenza, salvo che nel periodo delle ferie giudiziarie, le cui date e la cui durata sono fissate dalla Corte.

2. I membri della Corte hanno diritto a congedi periodici, le cui date e la cui durata sono fissate dalla Corte, tenuto conto della distanza fra l'Aja e la dimora personale di ciascun giudice.

3. I membri della Corte hanno l'obbligo di tenersi permanentemente a disposizione della Corte, a meno che non si trovino in congedo o non siano impediti da malattia od altre ragioni gravi debitamente giustificate al Presidente.

Articolo 24

1. Se, per una ragione speciale, un membro della Corte ritiene di non dover partecipare alla decisione di una determinata controversia egli ne deve informare il Presidente.

2. Se il Presidente ritiene che, per una ragione speciale, uno dei membri della Corte non debba partecipare alla decisione di una determinata controversia, deve dargliene notizia.

3. Se, in simili casi, il Presidente ed il membro della Corte sono in disaccordo, la questione è decisa dalla Corte.

Articolo 25

1. La Corte esercita le sue funzioni in adunanza plenaria, tranne che nei casi in cui il presente Statuto disponga altrimenti.

2. Il Regolamento della Corte può disporre che sia concesso ad uno o più giudici, a seconda delle circostanze ed a rotazione, di essere dispensati dal partecipare alle sedute, a condizione che il numero dei giudici disponibili per costituire la Corte non risulti ridotto a meno di undici.

3. Un quorum di nove giudici è sufficiente per costituire la Corte.

Articolo 26

1. La Corte può costituire in qualsiasi momento una o più sezioni composte di almeno tre giudici secondo quanto essa decida, per trattare particolari categorie di controversie: per esempio, controversie in materia di lavoro e controversie concernenti il transito e le comunicazioni.

2. La Corte può in qualsiasi momento costituire una sezione per trattare una controversia determinata.

Il numero dei giudici di tale sezione è deciso dalla Corte con l'assenso delle parti.

3. Le controversie sono esaminate e decise dalle sezioni previste dal presente articolo, qualora le parti ne facciano richiesta.

Articolo 27

Una decisione emessa da una delle sezioni previste dagli articoli 26 e 29 è considerata come resa dalla Corte.

Articolo 28

Le sezioni previste dagli articoli 26 e 29 possono, con il consenso delle parti, sedere ed esercitare le loro funzioni in località diversa dall'Aja.

Articolo 29

Al fine di un rapido espletamento dei processi, la Corte costituisce ogni anno una sezione composta di cinque giudici, per decidere con procedimento sommario, quando le parti lo domandino.

Inoltre, due giudici saranno designati per sostituire i giudici che si trovino nell'impossibilità di partecipare alle sedute.

Articolo 30

1. La Corte stabilisce il Regolamento per l'esercizio delle sue funzioni.

In particolare stabilisce le proprie norme di procedura.

2. Il Regolamento della Corte può prevedere che degli assessori risiedano nella Corte o in una delle sue sezioni, senza diritto di voto.

Articolo 31

1. I giudici della nazionalità di ciascuna delle parti conservano il diritto di partecipare alla trattazione del processo di cui la Corte è investita.

2. Se il Collegio giudicante comprende un giudice della nazionalità di una delle parti, ogni altra parte ha facoltà di scegliere una persona che vi partecipi come giudice.

Tale persona sarà scelta di preferenza tra le persone che siano state designate quali candidati a norma degli articoli 4 e 5.

3. Se il Collegio giudicante non comprende alcun giudice della nazionalità delle parti, ognuna di queste può procedere alla scelta di un giudice a norma del paragrafo 2 del presente articolo.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano al caso previsto dagli articoli 26 e 29.

In simili casi il Presidente richiede ad uno, o, se necessario, a due dei membri della Corte che compongono la sezione, di cedere il posto ai membri della Corte della nazionalità delle parti interessate e, se questi manchino o non possano essere presenti, ai giudici appositamente scelti dalle parti.

5. Qualora più parti facciano causa comune, esse devono considerarsi, ai fini delle precedenti disposizioni, come costituenti una sola parte.

In caso di dubbio riguardo a questo punto, la Corte decide.

6. I giudici scelti a termini dei paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo devono adempiere alle condizioni richieste dagli articoli 2, 17 ( paragrafo 2 ), 20 e 24 del presente Statuto.

Essi prendono parte alla decisione in condizioni di parità con i loro colleghi.

Articolo 32

1. Ogni membro della Corte percepisce uno stipendio annuale.

2. Il Presidente riceve un assegno annuo speciale.

3. Il Vice Presidente riceve un assegno annuo speciale per ogni giorno in cui eserciti le funzioni di Presidente.

4. I giudici non membri della Corte, scelti a norma dell'articolo 31, ricevono un'indennità per ogni giorno in cui esercitano le loro funzioni.

5. Tali stipendi, assegni ed indennità sono stabiliti dall'Assemblea Generale.

Essi non possono subire diminuzioni nel periodo di durata delle funzioni.

6. Lo stipendio del Cancelliere è fissato dall'Assemblea Generale su proposta della Corte.

7. Un regolamento adottato dall'Assemblea Generale stabilisce le condizioni alle quali sono concesse pensioni di riposo ai membri della Corte e al Cancelliere, e le condizioni in base alle quali i membri della Corte ed il Cancelliere ottengono il rimborso delle loro spese di viaggio.

8. Gli stipendi, gli assegni e le indennità sopraindicati saranno esenti da ogni imposta.

Articolo 33

Le spese della Corte sono sostenute dalle Nazioni Unite nel modo stabilito dall'Assemblea Generale.

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