Statuto Corte Internazionale Giustizia

Capitolo IV - Pareri consultivi

Articolo 65

1. La Corte può dare un parere consultivo su qualsiasi questione giuridica a richiesta di qualsiasi organo od ente a ciò autorizzato a norma dello Statuto delle Nazioni Unite.

2. Le questioni sulle quali si richiede il parere consultivo della Corte devono essere presentate alla Corte a mezzo di istanza scritta contenente una formulazione precisa della questione sulla quale è richiesto il parere ed accompagnata da tutti i documenti utili per illustrare la questione.

Articolo 66

1. Il Cancelliere dà immediata comunicazione della richiesta di un parere consultivo a tutti gli Stati che abbiano il diritto di comparire davanti alla Corte.

2. Il Cancelliere informa inoltre, per mezzo di una speciale e diretta comunicazione, ogni Stato avente diritto di comparire davanti alla Corte ed ogni organizzazione internazionale che la Corte ( o, se questa non fosse riunita, il Presidente ), consideri in condizione di fornire informazioni sulla questione che la Corte è disposta a ricevere, entro un termine da stabilirsi dal Presidente, dichiarazioni scritte, o ad udire, in una pubblica udienza da tenersi all'uopo, dichiarazioni orali sulla questione.

3. Se uno di tali Stati, che non avesse ricevuto la speciale comunicazione prevista al paragrafo 2 di questo articolo, esprime il desiderio di sottoporre una dichiarazione scritta o di essere udito, la Corte decide.

4. Gli Stati e le organizzazioni che abbiano presentato dichiarazioni scritte od orali, od entrambe, hanno facoltà di discutere le dichiarazioni fatte da altri Stati od organizzazioni nella forma, nella misura ed entro i termini che la Corte o, se essa non fosse riunita, il Presidente, stabiliscano per ogni caso particolare.

A tal fine, il Cancelliere comunica tempestivamente tali dichiarazioni scritte agli Stati ed alle organizzazioni che ne abbiano parimenti presentate.

Articolo 67

La Corte emette i suoi pareri consultivi in pubblica udienza, dopo che ne sia stata data notizia al Segretario Generale ed ai rappresentanti dei Membri delle Nazioni Unite, degli altri Stati e delle organizzazioni internazionali direttamente interessate.

Articolo 68

Nell'esercizio delle sue funzioni consultive la Corte si ispira alle disposizioni del presente Statuto che si applicano in materia contenziosa, nella misura in cui essa le ritenga applicabili.

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