Statuto  

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Parte II - Norme finali

Art. 36 Le modifiche statutarie

1. Ogni eventuale modifica al presente Statuto deve essere approvata dall'Assemblea nazionale validamente costituita con la presenza dei due terzi degli aventi diritto e con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto; le modifiche così approvate diventano operative dopo la ratifica da parte della Conferenza Episcopale Italiana.

Art. 37 I regolamenti di attuazione

1. I Regolamenti relativi alle materie di cui al presente Statuto sono approvati dal Consiglio nazionale con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto.

Art. 38 Relazioni con FUCI, MEIC e MIEAC

1. Le relazioni tra l'Azione Cattolica Italiana e la Federazione Universitaria Cattolica Italiana ( FUCI ), il Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale ( MEIC ), il Movimento di Impegno Educativo di Azione Cattolica ( MIEAC ) sono regolate attraverso accordi con tali organizzazioni.

Gli accordi comprendono, in particolare, le disposizioni concernenti l'inserimento di rappresentanti della FUCI, del MEIC e del MIEAC negli organi dell'Azione Cattolica Italiana, nonché di rappresentanti dell'Azione Cattolica Italiana negli organi di tali organizzazioni.

2. Il Regolamento di attuazione adottato dal Consiglio nazionale recepisce gli accordi di cui al primo comma e li armonizza con le restanti disposizioni regolamentari.

Art. 39 Lo scioglimento dell'Associazione

1. Lo scioglimento dell'Associazione nazionale è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto e diventa operativo dopo la ratifica da parte della Conferenza Episcopale Italiana.

2.Il patrimonio residuo, effettuata la liquidazione, è devoluto ad altro Ente con finalità analoghe, nel rispetto della normativa che regola gli Enti non commerciali; la relativa delibera è assunta dal Consiglio nazionale col voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti, sentita la Conferenza Episcopale Italiana.

Art. 40 Norma di rinvio

1. Per quanto non contemplato dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme canoniche e civili in materia di associazioni in quanto applicabili.

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