Codice di Diritto Canonico

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L'istruzione catechetica

Can. 773

È dovere proprio e grave soprattutto dei pastori delle anime curare la catechesi del popolo cristiano, affinché la fede dei fedeli, per mezzo dell'insegnamento della dottrina e dell'esperienza della vita cristiana, diventi viva, esplicita e operosa.

Can. 774

§1. La sollecitudine della catechesi, sotto la guida della legittima autorità ecclesiastica, riguarda tutti i membri della Chiesa, ciascuno per la sua parte.

§2. I genitori sono tenuti prima di tutti gli altri all'obbligo di formare con la parola e l'esempio i figli nella fede e nella pratica della vita cristiana; sono vincolati da una pari obbligazione, coloro che ne fanno le veci e i padrini.

Can. 775

§1. Osservate le disposizioni date dalla Sede Apostolica, spetta al Vescovo diocesano emanare norme circa la materia catechetica e parimenti provvedere che siano disponibili gli strumenti adatti per la catechesi, preparando anche un catechismo, se ciò sembrasse opportuno, e altresì favorire e coordinare le iniziative catechistiche.

§2. Spetta alla Conferenza Episcopale, se pare utile, curare che vengano pubblicati catechismi per il proprio territorio, previa approvazione della Sede Apostolica.

§3. Presso la Conferenza Episcopale può essere istituito l'ufficio catechistico, con la precipua funzione di offrire aiuto alle singole diocesi in materia catechetica.

Can. 776

Il parroco, in forza del suo ufficio, è tenuto a curare la formazione catechetica degli adulti, dei giovani e dei fanciulli; a tal fine adoperi la collaborazione dei chierici addetti alla parrocchia, dei membri degli istituti di vita consacrata come pure delle società di vita apostolica, tenuto conto dell'indole di ciascun istituto, e altresì dei fedeli laici, soprattutto dei catechisti; tutti questi, se non sono legittimamente impediti, non ricusino di prestare volentieri la loro opera.

Nella catechesi familiare, promuova e sostenga il compito dei genitori, di cui al can. 774, §2.

Can. 777

In modo peculiare il parroco, tenute presenti le norme stabilite dal Vescovo diocesano, curi:

1° che si impartisca una catechesi adatta in vista della celebrazione dei sacramenti;

2° che i fanciulli, mediante l'istruzione catechetica impartita per un congruo tempo, siano debitamente preparati alla prima ricezione dei sacramenti della penitenza e della santissima Eucaristia, come pure al sacramento della confermazione;

3° che i medesimi, ricevuta la prima comunione, abbiano una più abbondante e più profonda formazione catechetica;

4° che l'istruzione catechetica sia trasmessa anche a quelli che sono impediti nella mente o nel corpo, per quanto lo permette la loro condizione;

5° che la fede dei giovani e degli adulti, con svariate forme e iniziative, sia difesa, illuminata e fatta progredire.

Can. 778

I Superiori religiosi e delle società di vita apostolica curino che nelle proprie chiese, scuole o altre opere in qualunque modo loro affidate, venga impartita diligentemente l'istruzione catechetica.

Can. 779

L'istruzione catechetica sia trasmessa con l'uso di tutti gli aiuti, sussidi didattici e strumenti di comunicazione sociale, che sembrano più efficaci perché i fedeli, in modo adatto alla loro indole, alle loro capacità ed età come pure alle condizioni di vita, siano capaci di apprendere più pienamente la dottrina cattolica e di tradurla in pratica in modo più conveniente.

Can. 780

Gli Ordinari dei luoghi curino che i catechisti siano debitamente preparati a svolgere bene il loro incarico, che cioè venga loro offerta una formazione continua, e che conoscano in modo appropriato la dottrina della Chiesa e imparino teoreticamente e praticamente i principi delle discipline pedagogiche.

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