Codice di Diritto Canonico

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Il ministro della Confermazione

Can. 882

Ministro ordinario della confermazione è il Vescovo; conferisce validamente questo sacramento anche il presbitero provvisto di questa facoltà in forza del diritto universale o per speciale concessione della competente autorità.

Can. 883

Per il diritto stesso hanno facoltà di amministrare la confermazione:

1° entro i confini della propria circoscrizione, coloro che sono equiparati dal diritto al Vescovo diocesano;

2° relativamente alla persona di cui si tratta, il presbitero, che, in forza dell'ufficio o del mandato del Vescovo diocesano, battezza uno fuori dell'infanzia o ammette uno già battezzato nella piena comunione della Chiesa cattolica;

3° in riferimento a coloro che si trovano in pericolo di morte, il parroco, anzi ogni presbitero.

Can. 884

§1. Il Vescovo diocesano amministri personalmente la confermazione o provveda che sia amministrata da un altro Vescovo; qualora lo richiedesse una necessità, può concedere la facoltà di amministrarlo a uno o più sacerdoti determinati.

§2. Per una causa grave il Vescovo e similmente il presbitero che possiede la facoltà di confermare in forza del diritto o per speciale concessione della competente autorità, possono, in singoli casi, associarsi dei presbiteri, perché anch'essi amministrino il sacramento.

Can. 885

§1. Il Vescovo diocesano è tenuto all'obbligo di curare che il sacramento della confermazione sia conferito ai sudditi che lo richiedono nel dovuto modo e ragionevolmente.

§2. Il presbitero che gode di questa facoltà deve usarla per coloro in favore dei quali la facoltà venne concessa.

Can. 886

§1. Il Vescovo nella sua diocesi amministra legittimamente il sacramento della confermazione anche ai fedeli non sudditi, a meno che non si opponga una espressa proibizione del loro Ordinario proprio.

§2. Per amministrare lecitamente la confermazione in un'altra diocesi, il Vescovo, a meno che non si tratti dei suoi sudditi, deve avere la licenza almeno ragionevolmente presunta del Vescovo diocesano.

Can. 887

Il presbitero che gode della facoltà di amministrare la confermazione, conferisce lecitamente questo sacramento anche agli estranei, entro il territorio per lui designato, a meno che non si opponga il divieto del loro Ordinario proprio; fuori del proprio territorio non lo conferisce validamente a nessuno, salvo il disposto del can. 883, n. 3.

Can. 888

Entro il territorio nel quale validamente conferiscono la confermazione, i ministri la possono amministrare anche nei luoghi esenti.

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