Codice di Diritto Canonico

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Celebrazione e ministro dell'ordinazione

Can. 1010

L'ordinazione si celebri durante la Messa solenne, in giorno di domenica o in una festa di precetto, ma per ragioni pastorali si può compiere anche in altri giorni, non esclusi i giorni feriali.

Can. 1011

§1. L'ordinazione si celebri generalmente nella chiesa cattedrale; tuttavia per ragioni pastorali può essere celebrata in un'altra chiesa od oratorio.

§2. All'ordinazione debbono essere invitati i chierici e gli altri fedeli, affinché vi partecipino nel maggior numero possibile.

Can. 1012

Ministro della sacra ordinazione è il Vescovo consacrato.

Can. 1013

A nessun Vescovo è lecito consacrare un altro Vescovo, se prima non consta del mandato pontificio.

Can. 1014

A meno che dalla Sede Apostolica non sia stata concessa dispensa, il Vescovo consacrante principale nella consacrazione episcopale associ a sé almeno due Vescovi consacranti; è però assai conveniente che tutti i Vescovi presenti consacrino l'eletto insieme ad essi.

Can. 1015

§1. Ogni promovendo sia ordinato al presbiterato e al diaconato dal Vescovo proprio o con le sue legittime lettere dimissorie.

§2. Il Vescovo proprio, che per una giusta causa non sia impedito, ordini personalmente i suoi sudditi; non può tuttavia ordinare lecitamente un suddito di rito orientale, senza indulto apostolico.

§3. Chi può dare le lettere dimissorie per ricevere gli ordini, può anche conferire personalmente i medesimi ordini, purché sia insignito del carattere episcopale.

Can. 1016

Vescovo proprio, relativamente all'ordinazione diaconale di coloro che intendono essere ascritti al clero secolare, è il Vescovo della diocesi nella quale il promovendo ha il domicilio, o della diocesi alla quale il promovendo ha deciso di dedicarsi; relativamente all'ordinazione presbiterale dei chierici secolari, è il Vescovo della diocesi nella quale il promovendo è stato incardinato con il diaconato.

Can. 1017

Il Vescovo fuori della propria circoscrizione non può conferire gli ordini, se non con licenza del Vescovo diocesano.

Can. 1018

§1. Possono dare le lettere dimissorie per i secolari:

1° il Vescovo proprio, di cui al can. 1016;

2° l'Amministratore apostolico e, con il consenso del collegio dei consultori, l'Amministratore diocesano; con il consenso del consiglio di cui al can. 495, §2, il Pro-vicario e il Pro-prefetto apostolico.

§2. L'Amministratore diocesano, il Pro-vicario e il Pro-prefetto apostolico non concedano le lettere dimissorie a coloro ai quali l'accesso agli ordini venne negato dal Vescovo diocesano oppure dal Vicario o dal Prefetto apostolico.

Can. 1019

§1. Spetta al Superiore maggiore di un istituto religioso clericale di diritto pontificio o di una società clericale di vita apostolica di diritto pontificio, concedere ai propri sudditi, ascritti secondo le costituzioni in modo perpetuo e definitivo all'istituto o alla società, le lettere dimissorie per il diaconato e per il presbiterato.

§2. L'ordinazione di tutti gli altri alunni di qualsiasi istituto o società è retta dal diritto dei chierici secolari, revocato qualsiasi indulto concesso ai Superiori.

Can. 1020

Le lettere dimissorie non vengano concesse senza aver avuto prima tutti i certificati e i documenti, che per diritto sono richiesti a norma dei can. 1050 e can. 1051.

Can. 1021

Le lettere dimissorie possono essere inviate a qualsiasi Vescovo in comunione con la Sede Apostolica, eccettuato soltanto, tranne che per indulto apostolico, un Vescovo di rito diverso dal rito del promovendo.

Can. 1022

Il Vescovo ordinante, ricevute le legittime lettere dimissorie, non proceda all'ordinazione se non consti chiaramente della sicura attendibilità delle lettere.

Can. 1023

Le lettere dimissorie possono essere revocate o limitate dallo stesso concedente o dal suo successore, ma una volta concesse non si estinguono venuto meno il diritto del concedente.

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