Codice di Diritto Canonico

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Gli impedimenti dirimenti in specie

Can. 1083

§1. L'uomo prima dei sedici anni compiuti, la donna prima dei quattordici pure compiuti, non possono celebrare un valido matrimonio.

§2. È diritto della Conferenza Episcopale fissare una età maggiore per la lecita celebrazione del matrimonio.

Can. 1084

§1. L'impotenza copulativa antecedente e perpetua, sia da parte dell'uomo sia da parte della donna, assoluta o relativa, per sua stessa natura rende nullo il matrimonio.

§2. Se l'impedimento di impotenza è dubbio, sia per dubbio di diritto sia per dubbio di fatto, il matrimonio non deve essere impedito né, stante il dubbio, dichiarato nullo.

§3. La sterilità né proibisce né dirime il matrimonio, fermo restando il disposto del can. 1098.

Can. 1085

§1. Attenta invalidamente al matrimonio chi è legato dal vincolo di un matrimonio precedente, anche se non consumato.

§2. Quantunque il matrimonio precedente sia, per qualunque causa, nullo o sciolto, non per questo è lecito contrarne un altro prima che si sia constatata legittimamente e con certezza la nullità o lo scioglimento del precedente.

Can. 1086

§1. È invalido il matrimonio tra due persone, di cui una sia battezzata nella Chiesa cattolica o in essa accolta ( Modificato da Omnium in mentem ), e l'altra non battezzata.

§2. Non si dispensi da questo impedimento se non dopo che siano state adempiute le condizioni di cui ai can. 1125 e can. 1126.

§3. Se al tempo della celebrazione del matrimonio una parte era ritenuta comunemente battezzata o era dubbio il suo battesimo, si deve presumere a norma del can. 1060 la validità del matrimonio finché non sia provato con certezza che una parte era battezzata e l'altra invece non battezzata.

Can. 1087

Attentano invalidamente al matrimonio coloro che sono costituiti nei sacri ordini.

Can. 1088

Attentano invalidamente il matrimonio coloro che sono vincolati dal voto pubblico perpetuo di castità emesso in un istituto religioso.

Can. 1089

Non è possibile costituire un valido matrimonio tra l'uomo e la donna rapita o almeno trattenuta allo scopo di contrarre matrimonio con essa, se non dopo che la donna, separata dal rapitore e posta in un luogo sicuro e libero, scelga spontaneamente il matrimonio.

Can. 1090

§1. Chi, allo scopo di celebrare il matrimonio con una determinata persona, uccide il coniuge di questa o il proprio, attenta invalidamente a tale matrimonio.

§2. Attentano pure invalidamente al matrimonio tra loro quelli che cooperano fisicamente o moralmente all'uccisione di un coniuge.

Can. 1091

§1. Nella linea retta della consanguineità è nullo il matrimonio tra tutti gli ascendenti e i discendenti, sia legittimi sia naturali.

§2. Nella linea collaterale il matrimonio è nullo fino al quarto grado incluso.

§3. L'impedimento di consanguineità non si moltiplica.

§4. Non si permetta mai il matrimonio, se sussiste qualche dubbio che le parti siano consanguinee in qualunque grado della linea retta o nel secondo grado della linea collaterale.

Can. 1092

L'affinità nella linea retta rende nullo il matrimonio in qualunque grado.

Can. 1093

L'impedimento di pubblica onestà sorge dal matrimonio invalido in cui vi sia stata vita comune o da concubinato pubblico e notorio; e rende nulle le nozze nel primo grado della linea retta tra l'uomo e le consanguinee della donna, e viceversa.

Can. 1094

Non possono contrarre validamente il matrimonio tra loro nella linea retta o nel secondo grado della linea collaterale, quelli che sono uniti da parentela legale sorta dall'adozione.

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