Codice di Diritto Canonico

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Il giuramento

Can. 1199

§1. Il giuramento, ossia l'invocazione del nome di Dio a testimonianza della verità, non può essere prestato se non secondo verità, prudenza e giustizia.

§2. Il giuramento richiesto o ammesso dai canoni, non può essere prestato validamente tramite procuratore.

Can. 1200

§1. Chi giura liberamente di fare qualcosa, è tenuto da peculiare obbligo di religione a compiere quanto ha sancito col giuramento.

§2. Il giuramento estorto con dolo, violenza o timore grave, è nullo per il diritto stesso.

Can. 1201

§1. Il giuramento promissorio partecipa della natura e delle condizioni dell'atto a cui è unito.

§2. Se il giuramento è unito a un atto direttamente rivolto a danno degli altri oppure a pregiudizio del bene pubblico o della salvezza eterna, tale atto non consegue dal giuramento alcuna conferma.

Can. 1202

L'obbligo causato da un giuramento promissorio, cessa:

1° se viene condonato da colui a vantaggio del quale fu emesso il giuramento;

2° se la materia giurata muta sostanzialmente oppure, per le mutate circostanze, diviene o cattiva o del tutto indifferente o impedisce un bene maggiore;

3° se viene meno la causa finale o la condizione sotto cui il giuramento fu eventualmente prestato;

4° con la dispensa o la commutazione a norma del can. 1203.

Can. 1203

Coloro che possono sospendere, dispensare, commutare il voto, hanno la medesima potestà, con le stesse modalità circa il giuramento promissorio; se però la dispensa da un giuramento torna a pregiudizio di terzi che si rifiutino di condonare l'obbligo, da tale giuramento può dispensare solo la Sede Apostolica.

Can. 1204

Il giuramento va interpretato in senso stretto secondo il diritto e l'intenzione di chi giura oppure, se questi agisce con dolo, secondo l'intenzione di colui al quale viene prestato il giuramento.

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