Codice di Diritto Canonico

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I santuari

Can. 1230

Col nome di santuario si intendono la chiesa o altro luogo sacro ove i fedeli, per un peculiare motivo di pietà, si recano numerosi in pellegrinaggio con l'approvazione dell'Ordinario del luogo.

Can. 1231

Un santuario, perché possa dirsi nazionale deve avere l'approvazione della Conferenza Episcopale; perché possa dirsi internazionale, della Santa Sede.

Can. 1232

§1. Competente per l'approvazione degli statuti di un santuario diocesano, è l'Ordinario del luogo; per quelli di un santuario nazionale, è la Conferenza Episcopale; per gli statuti di un santuario internazionale, soltanto la Santa Sede.

§2. Negli statuti siano determinati in particolare: il fine, l'autorità del rettore, la proprietà e l'amministrazione dei beni.

Can. 1233

Ai santuari si potranno concedere taluni privilegi, ogniqualvolta sembra che lo suggeriscano le circostanze dei luoghi, la frequenza dei pellegrini e soprattutto il bene dei fedeli.

Can. 1234

§1. Nei santuari si offrano ai fedeli con maggior abbondanza i mezzi della salvezza, annunziando con diligenza la parola di Dio, incrementando opportunamente la vita liturgica soprattutto con la celebrazione dell'Eucaristia e della penitenza, come pure coltivando le sane forme della pietà popolare.

§2. Le testimonianze votive dell'arte e della pietà popolari siano conservate in modo visibile e custodite con sicurezza nei santuari o in luoghi adiacenti.

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