Codice di Diritto Canonico

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Delitti contro le autorità ecclesiastiche e l'esercizio degli incarichi

Can. 1370

§1. Chi usa violenza fisica contro il Romano Pontefice, incorre nella scomunica latae sententiae riservata alla Sede Apostolica, alla quale, se si tratta di un chierico, si può aggiungere a seconda della gravità del delitto, un'altra pena, non esclusa la dimissione dallo stato clericale.

§2. Chi fa ciò contro un Vescovo incorre nell'interdetto latae sententiae, e, se chierico, anche nella sospensione latae sententiae.

§3. Chi usa violenza fisica contro un chierico o religioso o contro un altro fedele per disprezzo della fede, della Chiesa, della potestà ecclesiastica o del ministero, sia punito con una giusta pena.

Can. 1371

§1. Chi non obbedisce alla Sede Apostolica, all'Ordinario o al Superiore che legittimamente gli comanda o gli proibisce, e dopo l'ammonizione persiste nella sua disobbedienza, sia punito, a seconda della gravità del caso, con una censura o con la privazione dell'ufficio o con altre pene di cui nel can. 1336, §§ 2-4.

§2. Chi viola gli obblighi impostigli da una pena, sia punito con le pene di cui al can. 1336, §§ 2-4.

§3. Se alcuno, asserendo o promettendo qualcosa avanti all'autorità ecclesiastica, commette spergiuro, sia punito con una giusta pena.

§4. Chi viola l'obbligo di conservare il segreto pontificio sia punito con le pene di cui al can. 1336, §§ 2-4.

§5. Chi non avrà osservato il dovere di eseguire una sentenza esecutiva o un decreto penale esecutivo, sia punito con una giusta pena, non esclusa una censura.

§6. Chi omette la comunicazione della notizia di un delitto, alla quale sia obbligato per legge canonica, sia punito a norma del can. 1336, §§ 2-4, con l'aggiunta di altre pene a seconda della gravità del delitto.

Can. 1372

Siano puniti a norma del can. 1336, §§ 2-4:

1° coloro che impediscono la libertà del ministero o l'esercizio della potestà ecclesiastica oppure l'uso legittimo delle cose sacre o di altri beni ecclesiastici, oppure terrorizzano chi ha esercitato una potestà o un ministero ecclesiastico;

2° coloro che impediscono la libertà dell'elezione o terrorizzano l'elettore o l'eletto.

Can. 1373

Chi pubblicamente suscita rivalità e odi contro la Sede Apostolica o l'Ordinario per un atto di ufficio o di funzione ecclesiastica, oppure eccita alla disobbedienza nei loro confronti, sia punito con l'interdetto o altre giuste pene.

Can. 1374

Chi dà il nome ad una associazione, che cospira contro la Chiesa, sia punito con una giusta pena; chi poi tale associazione promuove o dirige sia punito con l'interdetto.

Can. 1375

§1. Chiunque usurpa un ufficio ecclesiastico sia punito con giusta pena.

§2. È equiparato all'usurpazione il conservare illegittimamente l'incarico, in seguito a privazione o cessazione.

Can. 1376

§1. Sia punito con le pene di cui al can. 1336, §§ 2-4, fermo restando l'obbligo di riparare il danno:

1° chi sottrae beni ecclesiastici o impedisce che ne siano percepiti i frutti;

2° chi senza la prescritta consultazione, consenso o licenza, oppure senza un altro requisito imposto dal diritto per la validità o per la liceità, aliena beni ecclesiastici o esegue su di essi un atto di amministrazione.

§2. Sia punito con giusta pena, non esclusa la privazione dall'ufficio, fermo restando l'obbligo di riparare il danno:

1° chi per grave colpa propria commette il delitto di cui al § 1, n. 2;

2° chi è riconosciuto in altra maniera gravemente negligente nell'amministrazione dei beni ecclesiastici.

Can. 1377

§1. Chi dona o promette qualunque cosa per ottenere un'azione o un'omissione illegale da chi esercita un ufficio o un incarico nella Chiesa, sia punito con una giusta pena a norma del can. 1336, §§ 2-4; così chi accetta i doni e le promesse sia punito proporzionalmente alla gravità del delitto, non escluso con la privazione dell'ufficio, fermo restando l'obbligo di riparare il danno.

§2. Chi nell'esercizio di un ufficio o di un incarico richiede un'offerta al di là di quanto stabilito o somme aggiuntive, o qualcosa per il suo profitto, sia punito con un'ammenda pecuniaria adeguata o con altre pene, non esclusa la privazione dall'ufficio, fermo restando l'obbligo di riparare il danno.

Can. 1378

§1. Chi, oltre ai casi già previsti dal diritto, abusa della potestà ecclesiastica, dell'ufficio o dell'incarico sia punito a seconda della gravità dell'atto o dell'omissione, non escluso con la privazione dell'ufficio o dell'incarico, fermo restando l'obbligo di riparare il danno.

§2. Chi, per negligenza colpevole, pone od omette illegittimamente con danno altrui o scandalo un atto di potestà ecclesiastica, di ufficio o di incarico, sia punito con giusta pena, a norma del can. 1336, §§ 2-4, fermo restando l'obbligo di riparare il danno.

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