Nelle istituzioni

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Disposizioni generali

Statuto fondamentale pel governo temporale degli stati di Santa Chiesa

I. Il S. Collegio dei Cardinali, elettori del Sommo Pontefice, è Senato inseparabile dal medesimo.

II. Sono istituiti due Consigli deliberanti per la formazione delle leggi, cioè l'alto Consiglio ed il Consiglio dei Deputati.

III. Sebbene ogni giustizia emani dal Sovrano, e sia in suo nome amministrata, l'ordine giudiziario è nondimeno indipendente nell'applicazione delle leggi ai casi speciali, salvo sempre nello stesso Sovrano il diritto di far grazia.

I giudici dei tribunali collegiali sono inamovibili quando vi avranno esercitate le loro funzioni per tre anni dalla promulgazione del presente statuto.

Possono però essere traslocati ad altro tribunale eguale o superiore.

IV. Non saranno istituiti tribunali o commissioni straordinarie.

Ognuno in materia tanto civile quanto criminale sarà giudicato dal tribunale espressamente determinato dalla legge: innanzi alla quale tutti sono eguali.

V. La Guardia Civica si ha come istituzione dello Stato: e rimarrà costituita sulle basi della legge del 5 luglio 1847, e del regolamento del 30 dello stesso mese.

VI. Niun impedimento alla libertà personale può essere posto se non nei casi e colle forme prescritte dalle leggi.

E perciò niuno può essere arrestato se non in forza d'un atto emanato dall'autorità competente.

È eccettuato il caso di delitto flagrante, o quasi flagrante, nel quale l'arrestato dentro 24 ore è consegnato all'autorità competente.

Le misure di polizia e preventive sono pure regolate da una legge.

VII. Il debito pubblico è garantito, come pure le altre obbligazioni assunte dallo Stato.

VIII. Tutte le proprietà, sia dei privati, sia dei corpi morali, sia delle altre pie o pubbliche istituzioni contribuiscono indistintamente ed egualmente agli aggravii dello Stato, chiunque ne sia il possessore.

Quando il Sommo Pontefice dà la sanzione alle leggi sopra i tributi, l'accompagna con una speciale Apostolica deroga alla immunità ecclesiastica.

IX. Il diritto di proprietà in egual modo in tutti è inviolabile.

X. La proprietà letteraria è riconosciuta.

Sono eccettuate soltanto le espropriazioni per causa di pubblica utilità riconosciuta, e previo l'equivalente compenso a norma delle leggi.

XI. L'attuale preventiva censura governativa o politica per la stampa è abolita, e saranno a questa sostituite misure repressive da determinarsi con apposita legge.

Nulla è innovato quanto alla censura ecclesiastica stabilita dalle canoniche disposizioni, fino a che il Sommo Pontefice nella sua Apostolica autorità non provvegga con altri regolamenti.

Il permesso della censura ecclesiastica in niun caso toglie o diminuisce la responsabilità politica e civile di coloro, i quali a forma delle leggi sono garanti delle pubblicazioni per mezzo della stampa.

XII. I pubblici spettacoli sono regolati con misure preventive stabilite dalle leggi.

Le composizioni teatrali prima di essere rappresentate sono perciò soggette alla censura.

XIII. L'amministrazione comunale e provinciale sarà presso dei rispettivi cittadini: con apposite leggi, verrà regolata in modo da assicurare alle comuni e province le più convenienti libertà compatibili con la conservazione dei loro patrimoni e coll'interesse dei contribuenti.

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