Augustum sanctissimumque

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Parte 1

Regolamento della Biblioteca Vaticana

Ordinamento organico

1 La Biblioteca Vaticana, creata ampliata ed arricchita dalla munificenza dei Papi per uso della Santa Sede entro il recinto del Palazzo Vaticano, è una sacra proprietà della medesima.

2 Il Sommo Pontefice ne commette l'alta direzione, col titolo e qualità di protettore, al Cardinale Bibliotecario di S.R. Chiesa.

3 La Prefettura dei sacri Palazzi Apostolici provvede alla dotazione e alle spese pel suo materiale assetto e per la sua conservazione.

4 Per l'immediata direzione, per l'andamento e servizio della medesima sono stabilite e retribuite tre classi di offici.

1ª Sotto-bibliotecari - Prefetti - Segretario; i quali sotto la presidenza del Cardinale Bibliotecario ed in unione ad altri membri speciali formano il Congresso direttivo;

2ª Scrittori filologi - ed Assistenti;

3ª Inservienti.

5 La nomina a tutti i sopra enunciati offici dipende dal Sommo Pontefice, il quale per quelli di 1.a e 2.a classe la comunica per l'organo della Segreteria di Stato, e per quelli di 3.a classe per mezzo della Prefettura Palatina.

Del Cardinale bibliotecario

6 È attribuita al Cardinale Bibliotecario l'alta superiorità e sorveglianza sui vari rami di questo pontificio istituto e su tutto il personale che vi appartiene.

Sua cura principale è che da tutti sieno esattamente osservati i decreti e le ordinazioni emanate dai Romani Pontefici sulla biblioteca e che sieno acconciamente disposti e accuratamente custoditi i ricchi tesori e monumenti che vi si racchiudono.

A quest'effetto ha un gabinetto particolare nel recinto dell'edificio, ove può accedere e trattenersi a suo beneplacito.

7 Esercita le prime parti di onore e corrisponde con gli alti dignitari nelle cose riguardanti l'istituto; s'informa circa le regolari ammissioni degli estranei allo studio; partecipa ai subalterni le nomine e gli ordini pontifici, dà il possesso ai nuovi Officiali, si accerta che ciascuno adempia al proprio officio e richiama a dovere i negligenti.

8 Prende parte, quando lo crede, alle adunanze periodiche del Congresso direttivo e vi presiede, e nei casi di urgenza straordinariamente lo fa convocare; esamina e fa esaminare dal medesimo le domande e i progetti su cui per ordine del Sommo Pontefice è richiesto il parere del Congresso; esamina parimenti l'annuo bilancio della biblioteca, le proposte di spese straordinarie per riparazioni ed acquisti, i progetti dei lavori d'illustrazione e di complemento alle collezioni, ed appone il visto ai relativi atti con quelle avvertenze che reputa del caso.

9 Tratta in udienza col Sommo Pontefice le cose riguardanti la biblioteca, informa il medesimo sull'andamento e servizio degl'impiegati, riferisce i miglioramenti proposti e giudicati dal Congresso direttivo confacevoli al buon indirizzo e incremento dell'istituto.

10 In caso di assenza viene egli rappresentato nelle sue funzioni dai due Sotto-bibliotecari, ciascuno per la parte che rispettivamente gli è assegnata.

Dei Sotto-bibliotecari

11 Le attinenze dei due Sotto-bibliotecari, finché non piaccia al Pontefice di riunirle in un solo soggetto, sono così partite.

Ad uno è commessa la direzione dell'economia e della disciplina; all'altro quella dei lavori che concernono la parte scientifica e monumentale.

A tale uopo accedono alla biblioteca nei giorni di apertura, per l'opportuna vigilanza e per compiere le loro parti.

12 Il Sotto-bibliotecario, a cui spetta l'economia, s'occupa della amministrazione dei fondi destinati a dote della biblioteca.

A tale effetto fa compilare il ruolo di tutti gl'impiegati e la tabella preventiva delle spese, e li sottopone ogni anno alla Prefettura Palatina col consuntivo.

Prende cura dei lavori materiali occorrenti per la biblioteca, come pure degli acquisti deliberati ad incremento del patrimonio scientifico o a decorazione dell'edificio.

13 In quanto alla disciplina egli ha lo speciale incarico di vigilare acciò che ogni impiegato faccia accuratamente il suo officio; di richiamare al dovere i morosi e gl'indisciplinati, e di adottare verso i medesimi, con intesa del Cardinale Bibliotecario, gli opportuni provvedimenti.

14 È commesso al Sotto-bibliotecario cui riguarda la direzione dei lavori che concernono la parte scientifica e monumentale di curare la compilazione regolare e completa degl'inventarî, e cataloghi, e la sistemazione dell'archivio; di dar mano e presiedere ai lavori di concetto; rispondere alle consultazioni; fare annotare i doni e nuovi acquisti, e ringraziare i donatori.

Dei prefetti

15 Dei due Prefetti o Custodi, il primo risiede nel luogo, ritiene le chiavi degl'ingressi, è responsabile delle consegne e compie le prime parti verso tutti quelli che hanno accesso alla biblioteca.

Il secondo lo coadiuva ed assente lo supplisce, specialmente nella sopraintendenza allo studio.

16 Ambedue sono tenuti alla quotidiana e continuata presenza nelle ore di studio, ed in caso di legittimo impedimento hanno cura che la loro assenza non sia simultanea e che l'officio non rimanga senza assistenza.

17 Vengono immessi al possesso della loro carica dal Cardinale Bibliotecario e dai Sotto-bibliotecari con atto regolare di consegna, previa verifica di quanto si contiene nella biblioteca.

Tale atto deve stendersi in doppio originale, l'uno dei quali si conserva dalla Prefettura Palatina e l'altro rimane nell'archivio della biblioteca.

18 Hanno pure le chiavi di tutti gli armadi ove si custodiscono le rare edizioni, i manoscritti, i codici e le collezioni artistiche e archeologiche.

Eglino sono garanti che queste chiavi restino sempre sotto la loro custodia e niuno ne possa fare uso senza di loro.

Parimenti hanno in consegna tutti i corrispondenti indici ed inventari: di quelli manoscritti e non ancora pubblicati non daranno comunicazione se non a persone debitamente autorizzate.

19 Essi presiedono alla sala di studio; danno esecuzione ai rescritti di ammissione degli estranei rendendone informato il Cardinale Bibliotecario; ordinano l'estrazione e il trasporto dei volumi richiesti mediante assistenza di uno degl'impiegati; mantengono l'ordine, il silenzio, e l'osservanza del Regolamento.

20 Invigilano acciò nelle ore di studio gli Scrittori ed Assistenti compiano le parti loro assegnate, e gli studiosi non abusino del ricevuto permesso, e non rechino alcuna alterazione o nocumento ai codici e ai volumi sopra cui s'aggirano i loro studi.

21 Sopravvegliano alla mondezza e al buon assetto di tutte le aule, alla conservazione e integrità materiale di tutte le collezioni e suppellettili, curando che gl'inservienti facciano puntualmente i loro uffici di pulizia e di rassettamento, e che qualunque guasto e deperimento sia prontamente riparato.

22 Ai Sotto-bibliotecari ed ai Prefetti per l'esercizio del loro impiego viene data speciale facoltà di leggere libri e codici proibiti.

Saranno poi muniti di speciali istruzioni circa il poterlo permettere agl'inferiori impiegati ed agli estranei ammessi allo studio.

Del segretario

23 Il Segretario sta agli ordini dei Superiori, attende a quanto spetta alla corrispondenza ed amministrazione.

Stende i processi verbali del Congresso leggendoli nelle successive sessioni; partecipa a chi si appartiene le deliberazioni del medesimo.

Compila il diario ove si notano le vicende dell'Istituto, tanto nel materiale, che nel personale, non che il registro dei doni e degli acquisti.

Conserva in officio i documenti finché non siano collocati in archivio, del quale prende cura dietro consegna fattagli dai Sotto-bibliotecari col relativo inventario.

Degli scrittori

24 Il corpo degli Scrittori filologi è di tre classi; ordinar, emeriti, onorari.

Gli ordinari sono destinati ai lavori bibliografici e ad opere illustrative e letterarie a servigio della biblioteca secondo le varie lingue dei codici che ivi esistono, cioè greca, latina, ebraica, siriaca, araba, slava; e secondo la qualità dei pregevoli monumenti che in fatto di storia e belle arti ivi si conservano.

Gli emeriti sono quelli Scrittori ordinar che dopo lodevole corso del loro officio sono dichiarati tali dal Sommo Pontefice.

Questi vengono esonerati dal servizio ordinario, ma prendono parte ai lavori ed alle consultazioni quando siano addimandati del loro concorso per volere del Santo Padre, o per deliberazione del Congresso.

Gli onorari sono coloro che per insigni meriti sono decorati dal Sommo Pontefice di tale titolo senza obblighi particolari.

25 Gli Scrittori ordinar sono tenuti alla presenza quotidiana per ore quattro nei giorni assegnati dal calendario.

Il loro servizio sia ad esclusivo profitto della biblioteca, segnatamente per la compilazione degl'indici e cataloghi; per la trascrizione o versione dei codici; per le occorrenti storiche e paleografiche illustrazioni; come anche per preparare i materiali delle deliberate edizioni e curarne la pubblicazione, secondo che verrà loro determinato dal Congresso direttivo.

Del congresso

26 Il Congresso direttivo sotto l'alta presidenza del Cardinale protettore discute e risolve gli affari più rilevanti dell'istituto; ha cura della conservazione dei monumenti; sopraintende alla compilazione dei lavori letterarii e alla loro pubblicazione, consentita che sia dal Sommo Pontefice.

Quando per ordine del medesimo viene consultato sopra domande e requisiti di concorrenti, o sopra proposte di opere, di acquisti e provvedimenti per la biblioteca, emette i suoi pareri ragionati e li rassegna al Superiore per cui mezzo furono richiesti.

27 Fanno parte del Congresso i Sotto-bibliotecari, i Prefetti e due altri membri nominati dal Sommo Pontefice fra gli Scrittori ordinar ed emeriti, ed il Segretario.

Dovendosi trattare cose relative ai Musei cristiano e numismatico, vi sarà invitato il rispettivo Prefetto.

28 Il Congresso ordinariamente si aduna una volta al mese, il primo Lunedì non impedito, senza bisogno di speciale convocazione.

Il Segretario ne compila gli atti e li registra.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza di suffragi, previa matura e libera discussione: è riservata al Cardinale Bibliotecario la prerogativa del magis in caso di parità.

Devono essere comunicate alla Prefettura dei SS. Palazzi le deliberazioni che riguardano provvedimenti straordinari, spese ed altro di pertinenza della medesima, la quale ne fa relazione al Sommo Pontefice per le sovrane risoluzioni.

29 Gli Officiali superiori si adunano e si concertano fra di loro ogni qualvolta occorre, pel disbrigo degli affari correnti che riguardano i loro speciali offici ed il generale andamento dell'Istituto.

Degli assistenti

30 Gli Assistenti sono in genere tenuti a prestare l'opera loro in qualsiasi lavoro e incombenza riguardante l'istituto.

Il Congresso direttivo deputa ciascuno di essi, secondo la rispettiva capacità, a materie speciali sotto la dipendenza dell'Officiale all'uopo designato.

Le loro incombenze si riferiscono principalmente;

1° all'assetto delle collezioni e compimento dei cataloghi;

2° all'ordinamento ed alla custodia degli stampati;

3° alla segreteria per i servizi di scritturazione e di amministrazione;

4° ai lavori paleografici;

5° all'estrazione, consegna, registrazione e al ritiro dei codici e libri occorrenti per lo studio;

6° all'accompagnamento di persone ragguardevoli che visitano la biblioteca.

31 Gli Assistenti oltr'essere provati per integrità di principi religiosi e politici e per civiltà e onoratezza, devono essere forniti d'una relativa cultura letteraria e paleografica, ed altresì conoscere alcuna fra le lingue straniere che sono maggiormente in uso.

Degl'inservienti

32 Per il servizio materiale dell'Istituto e degli annessi Musei, e per la custodia di tutto il vasto edificio, il numero degl'inservienti viene accresciuto e stabilito in cinque Bidelli ed un Portiere.

Uno fra questi eletto dal Congresso col titolo di Decano è responsabile della esattezza di tutti i servizi, compreso quello di guardia.

33 Nel tempo di servizio essi indossano un vestiario uniforme fornito dalla Prefettura Palatina.

Devono stare agli ordini dei Superiori e sotto l'immediata dipendenza dei Prefetti e Segretario, ed eseguire le proprie incombenze con tutta fedeltà, diligenza e cortesia, distinguendosi pel loro tratto rispettoso e civile, tanto verso i Superiori, che verso le persone che accedono alla biblioteca.

34 È loro vietato di contrarre impegni sotto qualunque forma e per qualunque titolo con le persone, che si recano per lo studio o per le visite alla biblioteca, e di pretenderne gratificazioni.

Le regalìe spontanee che venissero loro offerte andranno in comune, e saranno partite in eguali porzioni con la doppia in favore del Decano.

35 Sono riguardati come inservienti straordinari i legatori di libri, che provvisoriamente prestano l'opera loro nella biblioteca.

Essi stanno sotto l'immediata dipendenza del Sotto-bibliotecario per la economia e dei Prefetti.

Per le legature di codici antichi stampati, si useranno le seguenti cautele: che tali lavori vengano eseguiti in luogo appartato entro il recinto della biblioteca; che niuna legatura si muti se può essere restaurata; che la vecchia legatura sia conservata quando vi si riconosca interesse o pregio qualunque; che ai legatori si consegnino pochi volumi per volta prendendone nota in apposito registro; che le carte di risguardo recanti qualche scritto o qualsiasi artistico segno e vestigio sieno conservate nei loro luoghi; che la deliberazione delle legature sia prima approvata dal Congresso direttivo.

36 Per tutti i lavori occorrenti nella biblioteca s'impiegano d'ordinario i soli artisti dipendenti dalla Prefettura Palatina.

Il Sotto-bibliotecario dell'economia ad essa si rivolge nei casi di bisogno.

37 L'orario di apertura, presenza e studio, da osservarsi in avvenire, viene ampliato e stabilito secondo il nuovo Calendario annesso al presente regolamento.

38 Nelle vacanze estive dal 1° Luglio al 30 Settembre, quantunque s'intermettano i lavori ordinari, non deve mancare un servizio ristretto di assistenza all'istituto per le contingenze e per i lavori straordinari.

Un turno di due Assistenti e di un Bidello a cura del Congresso sarà stabilito, acciò faccia il detto servizio regolarmente sotto la direzione dei Prefetti.

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