Romano Pontifici eligendo

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Elezione del Vescovo di Roma

Parte II

Capo I - Gli elettori del Vescovo di Roma

33 Il diritto di eleggere il vescovo di Roma spetta unicamente ai cardinali di santa romana chiesa, esclusi, a norma della legge precedentemente pubblicata, quelli che al momento dell'ingresso in conclave hanno già compiuto l'80 anno di età.

Il massimo numero dei cardinali elettori non deve superare i 120.

È assolutamente escluso ogni intervento di qualsiasi altra dignità ecclesiastica o potestà laica di qualsivoglia grado o ordine.

34 Qualora il vescovo di Roma morisse durante la celebrazione di un concilio generale o di un sinodo dei vescovi, che abbiano luogo sia a Roma sia in qualunque altra località del mondo, l'elezione del nuovo pontefice deve essere fatta unicamente ed esclusivamente dai cardinali elettori sopra indicati e non dallo stesso concilio o sinodo dei vescovi.

Perciò dichiariamo nulli e invalidi i loro atti, che in qualunque modo tentassero temerariamente di modificare il sistema o il corpo elettorale.

Anzi, lo stesso concilio o sinodo dei vescovi, a qualunque punto si trovino, devono ritenersi immediatamente sospesi di diritto appena si abbia notizia certa della morte del pontefice.

Pertanto, devono interrompere, senza frapporre alcun indugio, qualsiasi riunione, congregazione o sessione, e cessare dal compilare o preparare qualsiasi decreto o canone, sotto pena della loro nullità; né il concilio o il sinodo potranno continuare per nessuna ragione, anche se gravissima e degna di speciale menzione, fino a quando il nuovo pontefice canonicamente eletto non avrà ordinato che essi siano ripresi o continuati.

35 Nessun cardinale elettore potrà essere escluso dall'elezione, attiva e passiva, del sommo pontefice, a causa o col pretesto di qualunque scomunica, sospensione, interdetto o di altro impedimento ecclesiastico; queste censure dovranno ritenersi sospese soltanto agli effetti di tale elezione.

36 Un cardinale di santa romana chiesa, che sia stato creato e pubblicato in concistoro, ha per ciò stesso e immediatamente il diritto di eleggere il pontefice, anche se ancora non gli è stato imposto il berretto, né consegnato l'anello proprio dei cardinali, né ha presentato il consueto giuramento di fedeltà.

Non hanno, invece, questo diritto i cardinali canonicamente deposti o che abbiano rinunciato, col consenso del vescovo di Roma, alla dignità cardinalizia.

Inoltre, in periodo di sede vacante, il sacro collegio non può riammettere o riabilitare costoro.

37 Stabiliamo, inoltre, che dopo la morte del pontefice i cardinali elettori presenti debbano attendere per quindici giorni interi gli assenti; lasciamo peraltro al sacro collegio dei cardinali la facoltà di protrarre per alcuni giorni l'ingresso in conclave.

Trascorsi però, al massimo, venti giorni, tutti i cardinali elettori presenti sono tenuti ad entrare in conclave e a procedere all'elezione.

38 Se però dei cardinali elettori arrivassero a cose non ancora risolte, cioè prima che si sia provveduto all'elezione del pastore della chiesa, essi saranno ammessi ai lavori di detta elezione al punto in cui questi si trovano.

39 Tutti i cardinali elettori, convocati dal decano, o da un altro cardinale a suo nome, per l'elezione del nuovo pontefice, sono tenuti, e in virtù di santa obbedienza, ad ottemperare all'annuncio di convocazione e a recarsi al luogo designato per l'elezione, a meno che non ne siano trattenuti da infermità o da altro grave impedimento, che però dovrà essere riconosciuto dal sacro collegio dei cardinali.

40 Se, per caso, qualche cardinale avente diritto al voto non vuole entrare in conclave o, entratovi, ne esce senza una manifesta ragione di malattia, riconosciuta con giuramento dai medici, e comprovata dalla maggior parte degli elettori, gli altri procederanno liberamente all'elezione, senza attenderlo, né riammetterlo nuovamente a quella stessa elezione…

Se, invece, un qualche cardinale elettore è costretto ad uscire dal conclave per sopraggiunta infermità, si può procedere all'elezione anche senza chiedere il suo voto; ma se egli vuole rientrare in conclave dopo la guarigione o anche prima, deve esservi riammesso.

Inoltre, se qualche cardinale elettore esce dal conclave per qualche altra causa grave, riconosciuta dalla maggioranza degli elettori, può ritornarvi durante il suo svolgimento.

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