Sapientia christiana

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Norme transitorie

Art. 88 La presente Costituzione andrà in vigore il primo giorno dell'anno accademico 1980-1981, o dell'anno accademico 1981, secondo il Calendario scolastico delle varie regioni.

Art. 89 Le singole Università o Facoltà devono presentare i propri Statuti, riveduti secondo questa Costituzione, alla Sacra Congregazione per l'Educazione Cattolica anteriormente al 1° gennaio 1981; in caso contrario, resta sospeso «ipso facto» il loro diritto di conferire i gradi accademici.

Art. 90 Nelle singole Facoltà gli studi devono essere ordinati in modo che gli studenti possano conseguire i gradi accademici secondo le norme di questa Costituzione, non appena la Costituzione stessa andrà in vigore, salvi i diritti da essi precedentemente acquisiti.

Art. 91 Gli Statuti dovranno essere approvati «ad experimentum» così che, entro tre anni dall'approvazione, possano essere perfezionati al fine di ottenere l'approvazione definitiva.

Art. 92 Le Facoltà, che hanno un legame giuridico con l'Autorità civile, potranno avvalersi di un più lungo periodo di tempo per rivedere gli Statuti, con l'approvazione della Sacra Congregazione per l'Educazione Cattolica.

Art. 93 Sarà compito della Sacra Congregazione per l'Educazione Cattolica, quando col passare del tempo le circostanze lo richiederanno, proporre i cambiamenti da introdurre in questa Costituzione, affinché la Costituzione medesima sia di continuo adattata alle nuove esigenze delle Facoltà Ecclesiastiche.

Art. 94 Sono abrogate le leggi o le consuetudini, al presente in vigore, contrarie a questa Costituzione, siano esse universali o particolari, anche se degne di specialissima e individuale menzione.

Parimenti, sono del tutto abrogati i privilegi concessi sino ad oggi dalla Santa Sede a persone sia fisiche che morali, e che siano in contrasto con le prescrizioni di questa stessa Costituzione.

Voglio infine, che questa Costituzione sia sempre stabile, valida ed efficace, ottenga pienamente ed integralmente i suoi effetti, e sia coscienziosamente osservata da tutti coloro a cui essa si riferisce, nonostante qualsiasi disposizione in contrario.

Se qualcuno poi, scientemente o a sua insaputa, agirà in maniera diversa da quanto è stato deciso, ordino che ciò sia considerato del tutto privo di qualsiasi valore.

Dato a Roma, presso S. Pietro, il 15 aprile 1979, Solennità della Risurrezione di N. S. Gesù Cristo, anno primo del Pontificato.

Giovanni Paolo II

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