Cum pro munere

Costituzione Pio IV - 24 marzo 1564

1 - A varie persone era stata concessa la licenza di tenere e leggere libri eretici, o sospetti di eresia, perché confutassero le eresie e gli errori contenuti negli stessi.

Ora veniamo a sapere che spesso questi libri finiscono col recare danno proprio a quelli ai quali la licenza era stata concessa perché dovessero essere di aiuto agli altri, sicché, per la debolezza umana, essi non solo non richiamavano altri dalle eresie e dagli errori, ma ne rimanevano invischiati essi stessi.

2 - Nell'intento di ovviare a ciò, e di allontanare ogni pericolo dalle anime, come richiede il nostro ministero pastorale [ … ], con questa costituzione revochiamo tutte e singole le facoltà di tenere e di leggere libri luterani, o di altri eretici o sospetti di eresia, a tutti indistintamente: chierici, religiosi o laici [ … ], fatta eccezione soltanto, e durante il loro ufficio, per gli inquisitori ed i commissari incaricati dalla Sede Apostolica contro l'eresia [ … ].

4 - Riguardo agli stampatori, ai librai e agli altri che avessero o avranno siffatti libri [ … ], li ammoniamo, ed a ciascuno di loro comandiamo ed ordiniamo in virtù di santa ubbidienza, e sotto pena di essere incriminati di eresia [ … ], di portare e consegnare detti libri, entro sessanta giorni da quello della pubblicazione della presente, agli inquisitori contro l'eresia delle città dove gli stessi libri si trovassero.