Privilegio paolino

Istruzione del S. Uffizio al Vicario apostolico del Siam, del 4 luglio 1855

… È del tutto proibito che una cristiana sposi un pagano; se poi, dopo che si è ottenuta dalla Santa Sede la dispensa per la disparità di culto, talvolta accade che un simile matrimonio si compia, e noto che questo, per quanto riguarda il vincolo, sarà indissolubile, e che solo talvolta per quanto riguarda il letto può essere sciolto.

… La moglie cristiana dunque, mentre è in vita l'infedele, anche se concubino, non potrà mai intraprendere nuove nozze.

Se invece si tratta di una moglie pagana di un pagano concubino, che si converte, allora dopo aver fatto la richiesta ( come sopra ), se questi rifiuta di convertirsi o di vivere insieme senza ingiuria del Creatore, e quindi di porre fine al concubinato ( che non può certamente esserci senza ingiuria del Creatore ), si potrà far uso del privilegio concesso in favore della fede.

In generale, se la conversione del coniuge ha preceduto il matrimonio con un infedele, posto in essere in base a una precedente dispensa apostolica, in nessun modo si può usufruire di quel privilegio concesso in favore della fede; se invece il matrimonio ha preceduto la conversione, allora la parte che si è convertita potrà usare di quel privilegio, come è stato detto.

Bisogna anche considerare, per quanto riguarda gli impedimenti dirimenti, che l'ignoranza invincibile o la buona fede non sono sufficienti per contrarre un matrimonio valido.

Anche se talvolta ( cosa che tuttavia raramente si deve credere nella prassi ) quell'ignoranza e buona fede valgono per scusare dal peccato, tuttavia non possono mai rendere valido un matrimonio che è stato posto in essere con un impedimento dirimente.


Nota Risposta a domande poste dal Vicario apostolico del Siam; questo documento va letto assieme ai numerosi altri sullo stesso argomento.