Inter praeteritos

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Parte II

Della Costituzione che incomincia: "Cum Nos nuper", datata 17 maggio 1749

17 Nei primi cinque Giubilei non si legge che fossero sospese le altre Indulgenze, né le altre facoltà d'assolvere dai casi riservati, ed il primo che facesse la detta sospensione per l'occasione dell'Anno Santo fu il Pontefice Sisto IV, come si vede nella sua Decretale: "Quemadmodum" sotto il titolo "de poenitentiis et remissionibus" negli "Estravaganti comuni", per invitare i fedeli a venire a Roma, a conseguire la plenaria Indulgenza, che egli nell'Anno Santo loro offriva; al suo esempio aderirono gli altri suoi Successori.

Alcuni inserirono la sospensione delle Indulgenze e facoltà nella stessa Bolla, in cui indicevano il Giubileo dell'Anno Santo.

Così praticò Sisto IV; Alessandro VI fece lo stesso, ma con Costituzione separata.

L'esempio di Sisto IV in tutto e per tutto fu seguito da Clemente VII e da Giulio III, come appare dalle Bolle dei Giubilei.

Gregorio XIII fu quello che rimise in piedi la sospensione con Bolla separata da quella del Giubileo, come aveva fatto Alessandro VI, e così poi si è proseguito in avvenire.

Il Sairo, il Valenza, il Salas, seguiti dal Padre Baldello27 dissero essere superflua la detta sospensione essendo già inserita nel Diritto Canonico quella di Sisto IV, come si è detto.

Noi ben sappiamo doversi rispettare non solo quelle Decretali, che sono inserite nelle collezioni fatte per ordine di Gregorio IX, di Bonifacio VIII e di Clemente V, ma anche le altre, che si dicono "Estravaganti comuni", fra le quali si trova la citata di Sisto IV.

Sebbene la collezione di queste sia stata fatta con autorità privata, tuttavia la fonte da cui sono state tratte è la stessa di tutte le altre, essendo derivate, quelle e queste, dalla stessa Apostolica Autorità, come anche molto bene annota il Venerabile Fratello vivente Vescovo di Feltre nella sua bell'opera,28 recentemente data alle stampe.

Ma, riflettendo Noi potersi per lo meno ragionevolmente dubitare se sia stata revocata la sospensione fatta dal Pontefice Sisto IV delle Indulgenze e Facoltà, da ciò è derivata la necessità della nuova sospensione delle Indulgenze e Facoltà, che si fa quando s'indice l'Anno Santo.

18 La sospensione delle Indulgenze e Facoltà fatta da Sisto IV fu concepita con le seguenti parole: "usque ad nostrum, et eiusdem Sedis beneplacitum suspendimus, illasque durante beneplacito nostro, et Sedis praedictae, suspensas esse volumus, nec interim alicui suffragari"; quanto viene stabilito con la clausola "ad beneplacitum Sedis Apostolicae" dura anche dopo la morte del Papa che ha stabilito, non cessando lo stabilito se non è revocato dal Successore: "si usque ad Apostolicae Sedis beneplacitum gratia concedatur; tunc enim, quia Sedes ipsa non moritur, durabit perpetuo, nisi a successore fuerit revocata": il che non succede allorché si fa l'atto dal Pontefice "usque ad suae voluntatis beneplacitum", perché la concessione cessa con la morte del concedente: "Si gratiose tibia Romano Pontifice concedatur, ut beneficia, quae tempore tuae promotionis obtinebas, posses usque ad suae voluntatis beneplacitum retinere; huiusmodi gratia per eius obitum, per quem ipsius beneplacitum omnino extinguitur, eo ipso expirat". Sono parole del Pontefice Bonifacio VIII, nel cap. "Si gratiose, de rescriptis, in sexto".

19 Il Navarro nei suoi Consigli,29 dice d'aver trattato con accuratezza questa materia; ed è vero, avendone ampiamente discorso nel suo trattato De Jubilaeo, et Indulgentiis Notabil.30

Ivi, dopo aver pondera tal'importanza della clausola "ad nostrum et Sedis Apostolicae beneplacitum", dice esser certa la morte di Sisto IV, ma non sapersi se egli prima di morire revocasse la sospensione, oppure se qualche altro suo Successore facesse ciò; pertanto si mostrò parziale e opinabile che la sospensione di Sisto durasse ancora.

Il Navarro viveva ai tempi di Gregorio XIII.

Avendo osservato che questo Pontefice nella sospensione delle Indulgenze dell'Anno Santo si servì della clausola "ad Nostrum et Sedis Apostolicae beneplacitum", ne parlò cogli ufficiali della Curia Romana, che gli risposero non aver mai il Pontefice Sisto fatta revoca generale della sospensione, né potersi pretendere essere stata indotta la revoca per essere passato l'anno, ma potersi credere che lo stesso Sisto facesse, passato l'Anno Santo, una revoca particolare della sospensione di alcune indulgenze, per aderire alle preci d'alcuni fedeli.

Aggiunsero che anche il Pontefice Gregorio XIII era per regolarsi nella stessa maniera; quanto viene asserito dal Navarro resta anche confermato dal Benzone31 e dal P. Teodoro.32

20 Ma se taluno avesse detto, o dicesse, esser vero, che non cessano di validità le Pontificie determinazioni concepite con le parole "ad nostrum et Sedis Apostolicae beneplacitum" per la morte del Pontefice che le ha scritte, ed esser necessaria la revoca di qualche suo successore, potersi anche credere che Sisto IV, passato l'Anno Santo, non facesse revoca espressa e generale della sospensione, ma ne facesse una particolare confermando alcune Indulgenze sospese; ma nello stesso tempo avesse soggiunto, o soggiungesse darsi alcune revoche, come parlano le scuole, virtuali ed equipollenti alle revoche espresse, ed esser quelle intervenute nel caso di cui si tratta, giacché, nonostante la sospensione fatta dell'Indulgenza nell'Anno Santo, si è sempre saputo dai Sommi Pontefici, che uomini pii e religiosi, passato l'Anno Santo, hanno predicato e pubblicato le Indulgenze sospese, le hanno inserite nei loro libri, e sopra esse hanno scritto diffusamente, senza aver mai la Sede Apostolica fatto un passo contro alcuno degli atti predetti, ancorché non abbia tralasciato di proibire le indulgenze apocrife, ed anche di individuare con vari decreti le revocate, ogni volta che è venuta l'occasione di farlo; avrebbe senza dubbio posto, come suol dirsi, alle strette il Navarro e porrebbe ancora alle strette chiunque si fosse dato o si desse per seguace della di lui opinione.

21 La riflessione non è nostra, ma nel Castro Palao nelle sue "Opere Moral.33

E quando dalla predetta riflessione altro non si possa dedurre, o si deduca, se non che per lo meno la materia è dubbia, ciò è potuto bastare ai nostri Predecessori, ed è bastato a Noi, per fare una nuova sospensione delle Indulgenze e Facoltà nell'occasione del Giubileo dell'Anno Santo, nonostante la sospensione di Sisto IV inserita, come si è detto, nel Diritto Canonico.

Nella nostra Costituzione "Cum Nos nuper", della quale presentemente parliamo, non ci siamo serviti della clausola "ad Nostrum et Sedis Apostolicae beneplacitum", ma di quell'altra "Apostolica auctoritate suspendimus… easque, eodem Anno durante, nulli prodesse aut suffragari debere".

Abbiamo adoperato questa clausola, sia perché Clemente VIII nella sospensione delle Indulgenze e Facoltà nell'Anno Santo, se ne avvalse, ed al suo esempio hanno aderito tutti gli altri suoi Successori, nei tempi nei quali si sono celebrati gli Anni Santi, sia perché con essa si leva di mezzo la difficoltà altra volta promossa, se dopo l'Anno Santo duri o non duri la sospensione delle Indulgenze, come osservano molto a proposito il Lavorio,34 ed il Quarti.35

22 Chi ha qualche pratica, benché mediocre, degli autori morali, sarà senza dubbio informato delle molte questioni, che da essi si promuovono in ordine alle Indulgenze che si sospendono nell'Anno Santo.

Noi, per rimuoverle, nella nostra Costituzione abbiamo fatto una sospensione generale.

Ma prima, come può leggersi in essa, abbiamo sottratto dalla revoca generale alcune Indulgenze, che abbiamo ancora espresse e nominate: il che porta con sé la conseguenza che quelle che non sono nominatamente preservate, debbonsi intendere sospese.

Grande era la controversia, se sotto la sospensione comprendevansi le sole Indulgenze plenarie, oppure se essa si estendeva anche alle non plenarie, e parziali.

Il Navarro,36 il Benzone;37 il Lavorio;38 il Viva,39 scrissero che restavano sospese le sole plenarie.

Altri però erano d'opinione che restassero sospese le plenarie e le non plenarie, ossia le parziali.

Così scrissero il Vanranst,40 il Quarti,41 il Pignatelli.42

Nasceva la difficoltà delle varie formule adoperate nelle sospensioni, leggendosi in alcune le seguenti parole: "Omnes et singulas Indulgentias plenarias"; in altre: "Omnes et singulas Indulgentias".

Riflettendo alcuni che, ancorché nelle formule sospensive non fossero nominate le Indulgenze non plenarie, si doveva ciò nonostante credere che fossero comprese, avendo alcuni Pontefici, durante l'Anno Santo, concesso che alcune parziali Indulgenze fossero rimesse, e si pubblicassero; il che non avrebbero fatto, se non avessero avuto per il futuro l'intenzione di comprenderle sotto la sospensione.

Così scrisse il P. Costantini,43 e padre Teodoro.44

Noi, per eliminare ogni questione, dopo aver espresso le Indulgenze che non revochiamo, soggiungiamo così: "Caeteras omnes, et singulas indulgentias tam plenarias quam non plenarias suspendimus et suspensas esse declaramus".

23 Senza allontanarci dalla materia, diremo che abbiamo eccettuato e sottratto dalla revoca le Indulgenze concesse direttamente per le anime dei defunti.

Restava la controversia in ordine a quelle che i vivi possono conseguire con la facoltà d'applicarle per modo di suffragio ai Defunti.

Il Quarti,45 ed il Pignatelli,46 opinarono che le sopraddette Indulgenze non fossero comprese sotto la revoca.

Furono di contrario parere il Viva,47 il Vanranst,48 ed il Costantini.49

Né può negarsi che questa non sia stata la sentenza più plausibile, ed anche in molti Anni Santi praticata.

Il fu Abate, poi Cardinale, Michelangelo Ricci, Segretario della Congregazione delle Indulgenze, nel tempo dell'Anno Santo celebrato da Clemente X, nelle Congregazioni che si fecero, e nelle quali fu esaminata e non esaudita l'istanza di alcune persone devote, affinché fosse stabilito che la generale sospensione delle Indulgenze non comprendesse quelle concesse ai vivi con facoltà d'applicarle ai Defunti, si dimostrò molto attaccato all'opinione, che sostiene essere le predette Indulgenze sospese nell'Anno Santo, e comprese sotto la revoca, ossia generale sospensione.

Viene addotta anche la seguente ragione; nelle Indulgenze che si concedono ai vivi colla facoltà d'applicarle ai morti "per modum suffragii", si possono considerare due cose; una, che è la principale e che riguarda i vivi; l'altra, che è accessoria, e che riguarda i morti; essendo compresa sotto la revoca la parte principale, non sembra poter restare esente la parte accessoria.

24 Tralasciando le precedenti Notificazioni, pubblicate negli altri Anni Santi, si legge in quella pubblicata dal Cardinale di Carpegna, Vicario di Roma, l'anno 1675, Anno del Giubileo, d'ordine del Pontefice Clemente X: "Non intelligantur suspensae Indulgentiae Altarium privilegiatorum pro Defunctis; verum illae suspensae habeantur, quae possunt sibi consequi Vivi, ut eas possint concedere Animabus Purgatorii per modum suffragii".

Simili furono le Notificazioni pubblicate nell'Anno Santo celebrato nel tempo d'Innocenzo XII.

Anche il Pontefice Benedetto XIII camminò cogli stessi orientamenti nella sua Notificazione pubblicata il 10 gennaio 1725, Anno del Giubileo.

Ma essendo indicibile la devozione di quel pio e devoto Pontefice Benedetto, Nostro Benefattore, verso le anime del Purgatorio, come ben si riconosce anche dai sermoni sopra il Purgatorio da lui dati alle stampe, il 9 febbraio dell'anno stesso pubblicò un'altra Notificazione, che può vedersi nella "Storia degli Anni Santi";50 successivamente, il 28 aprile dell'anno medesimo spedì un Breve, che si ritrova stampato dal Padre Teodoro nel più volte citato suo Trattato,51 in cui dichiarò non esser comprese sotto la revoca da lui fatta nell'Anno Santo le Indulgenze concesse ai vivi colla facoltà d'applicarle ai Defunti, in quella parte, però, solamente, che riguarda il suffragio delle anime dei morti.

E sebbene sia regola che le Indulgenze concesse ai vivi non possano applicarsi "per modum suffragii" ai morti, se ciò non si esprime nella concessione, aggiunse che durante l'Anno Santo, affinché le povere anime del Purgatorio non restassero senza gli opportuni suffragi, i vivi potessero applicare le Indulgenze a loro beneficio, ancorché nella concessione non fosse espressa la facoltà di poterle applicare ai Defunti.

E Noi nella nostra Costituzione ben volentieri abbiamo seguito l'esempio d'un sì grande Pontefice.

25 In questa Nostra Costituzione Cum Nos nuper, non solo, come fino ad ora si è detto, si sospendono, durante l'Anno Santo, le Indulgenze, ma ancora tutte le Facoltà e gli Indulti d'assolvere dai casi riservati anche in "Bulla Coenae", giusta ciò che si legge nel § "Caeteras omnes".

Come ci siamo regolati nella sospensione delle Indulgenze, ci siamo altresì regolati nella sospensione delle Facoltà e degl'Indulti, che non abbiamo inteso comprendere sotto la revoca; dal che consegue che le non eccettuate restano comprese.

Nella generale sospensione delle Facoltà e degl'Indulti si era altre volte dubitato se erano comprese le Facoltà che competono ai Prelati Regolari, per ragione del proprio ufficio, d'assolvere i loro sudditi regolari dai casi riservati, e dispensare sopra alcuni impedimenti, come può vedersi presso il Viva;52 il Costantino,53 ed il Pasqualigo.54

Ma Noi per togliere ogni ambiguità fra le Facoltà eccettuate dalla Sospensione, abbiamo eccettuato quelle "Superiorum Ordinum Regularium, quaecumque ipsis in regulares pariter sibi subiectos a Sede Apostolica praedicta tributa fuerunt".

26 Ma non godendo i Regolari i soli Indulti e Facoltà sopra i loro sudditi regolari, ma altresì alcuni di loro sostenendo d'aver Facoltà ed Indulti, loro concessi dalla Sede Apostolica e non mai revocati d'assolvere dai casi riservati alla stessa le persone secolari, e di poter commutar voti e concedere varie altre cose, che qui non è d'uopo ricordare; resta in piedi una gran controversia, se le medesime restino comprese sotto la sospensione degl'Indulti e Facoltà, che si fa nell'Anno Santo.

In tale controversia alcuni vogliono che restino sospese le Facoltà d'assolvere dai riservati, e commutar voti, ancorché non conferite per cagione, o con occasione delle Indulgenze; ed altri distinguono fra le Facoltà d'assolvere conferite per cagione, o con occasione delle Indulgenze, e le Facoltà conferite per altri motivi; dicendo che le prime nell'Anno Santo restino sospese, e non le seconde; come può vedersi presso il Viva nel luogo citato, il Costantini pure nel luogo citato,55 il Vanranst citato,56 e presso molti altri, che qui è inutile nominare.

27 Chi aderisce alla prima opinione cioè che restino sospese le Facoltà e gl'Indulti concessi per cagione ed occasione delle Indulgenze, o per altri motivi, si fondano sopra l'ampiezza con cui sono concepite le Bolle sospensive, e sopra l'eccettuazione di alcune Facoltà ed Indulti dalla generalità delle sospensioni; come può vedersi presso il Sorbo ed il Rodriguez riferiti dal Pasqualigo.57

A conferma di questo orientamento si può valutare una decisione del Pontefice Giulio III, che, nell'Anno del Giubileo, sospese a quei Confessori, che l'avevano, la Facoltà di assolvere dai casi riservati alla Sede Apostolica, per grazia particolare concessa ai Padri della Compagnia di Gesù, durante l'Anno Santo che allora correva, il poter godere del privilegio di assolvere dai casi riservati al Sommo Pontefice ed alla Sede Apostolica, concesso loro da Paolo III, non certamente per cagione o in occasione delle Indulgenze, ma per altri motivi.

Da ciò deriva che i detti privilegi erano stati compresi dal Pontefice sotto la sospensione che aveva fatta nell'Anno Santo.

Il fatto è riferito dall'Orlandini nella "Storia della Compagnia di Gesù", ed è contestato dal Febei;58 dal Vittorelli;59 dall'Alfani nella "Storia degli Anni Santi,60 e dal Ricci.61

28 Chi poi è partigiano della seconda opinione, riflette che i Romani Pontefici sono stati soliti concedere alcune Facoltà per facilitare l'acquisto delle Indulgenze e per rimuovere gl'impedimenti.

Esse sono le sole che s'intendono sospese nell'Anno Santo, militando per la sospensione di queste il desiderio che nell'Anno Santo si portino i fedeli a Roma per acquistare le Indulgenze; ma non che restino sospese le Facoltà assolutamente concesse non in ordine alle Indulgenze, né per causa d'esse.

Così, dopo molti altri, sostiene il Quarti.62

Il Navarro, commentando la Bolla sospensiva delle Indulgenze fatta da Gregorio XIII nell'anno del Giubileo, ancorché avesse facile l'accesso al Papa, da cui era ben veduto ed apprezzato, riferisce,63 che per non incomodarlo così spesso, trattò col Prelato Datario di quel tempo, uomo molto preparato e che era ben informato della mente Pontificia, e l'interrogò se sotto la sospensione generale restavano comprese le Facoltà e gli indulti concessi per altri motivi, e non per cagione ed in occasione delle Indulgenze; ne riportò la seguente risposta: "Intentionis Sanctissimi Domini Nostri fuisse suspendere solas et omnes Indulgentias plenarias, et sola et omnia earum quaerundarum causa concessa, et indulta; ita quod nulla Indulgentia, quae non esset plenaria, nec ulla Facultas, quae non esset causa Indulgentiae plenariae quaerendae concessa, censeatur suspensa".

Altra simile dichiarazione di Clemente VIII viene riferita dal Cardinale de Lugo.64

29 In questa controversia, se il Breve di sospensione generale di tutte le Indulgenze e Facoltà d'assolvere dai casi riservati alla Santa Sede, comprenda nell'Anno Santo solo le Facoltà concesse nel rispetto delle Indulgenze, oppure si estenda anche a quelle concesse senza alcun riferimento alle Indulgenze, Noi sempre abbiamo creduto e crediamo esser nata, e nascere, la diversità delle opinioni dalla diversità delle parole e delle clausole, con cui sono concessi i Brevi di sospensione; e dal non avere, chi ha scritto, fatto la riflessione che le Sospensioni non sono uniformi, e che sotto una Sospensione possono essere comprese tutte le Facoltà d'assolvere dai casi riservati, e sotto l'altra possono essere comprese soltanto alcune e non le altre.

Nella Decretale "Quemadmodum" di Sisto IV, che fu il primo, come anche sopra si è accennato, che nell'Anno Santo sospese le Indulgenze e le Facoltà d'assolvere dai casi riservati, si leggono le seguenti parole: "Omnes et singulas plenarias, etiam ad instar Jubilaei etc., deputandi Confessores cum potestate absolvendi etiam in casibus Sedi Apostolicae reservatis, Facultates, Concessiones et Indulta, a Nobis, et eadem Sede, vel illius auctoritate concessas … suspendimus".

Questa stessa formula fu adoperata dai successori Alessandro VI, Clemente VII, e Giulio III nelle Costituzioni, nelle quali intimarono il Giubileo universale dell'Anno Santo.

Sono parole troppo generali, e non v'è motivo per poter restringere la sospensione alle Facoltà d'assolvere concesse in ordine alle Indulgenze, dovendo comprendere anche le Facoltà d'assolvere concesse per altri motivi; perciò non deve recar meraviglia a nessuno se il Pontefice Giulio III, che se n'era servito, concesse ai Padri della Compagnia di Gesù il potere, durante l'Anno Santo che celebrava, di assolvere dai casi riservati, valendosi del privilegio loro dato da Paolo III, che l'aveva prima compreso nell'ampiezza della sua sospensione, come poc'anzi si è detto.

30 L'ampiezza della formula durò fino a Gregorio XIII, che nella sospensione, che fece, delle Indulgenze e Facoltà, nell'Anno Santo da lui celebrato, la restrinse nel modo seguente: "De Apostolica potestatis plenitudine suspendimus… omnes et quascumque plenarias, etiam ad instar Jubilaei, et earum causa, Facultates, Concessiones et Indulta quaecumque a Nobis vel dicta Sede, eiusque auctoritate quibuscumque ecclesiis".

Sono degne d'osservazione le parole "et earum causa", derivando da esse la comprensione sotto il Breve sospensivo delle sole Facoltà d'assolvere concesse ad intuito dell'Indulgenza, il che molto bene giustifica la spiegazione data dal suo Datario, ed il parere del Navarro, come pure si è sopra accennato.

31 La restrittiva di Gregorio XIII non fu mantenuta da Clemente VIII, che abbracciò di nuovo l'antica ampiezza: "Omnes et singulas Indulgentias, etiam perpetuas, vel peccatorum remissiones, vel Facultates, vel Indulta absolvendi etiam a casibus Sedi Apostolicae reservatis … suspendimus"; nella stessa maniera si sono regolati i suoi Successori, che hanno abbandonato le parole "vel earum causa", dalle quali nasceva la restrittiva.

Il Cardinale de Lugo nel passo sopra citato pretende doversi ammettere la sola sospensione delle Facoltà concesse in ordine alle Indulgenze e non delle altre accordate per altri motivi, ancorché nel Breve sospensivo di Clemente VIII manchino le parole "vel earum causa", asserendo così aver dichiarato lo stesso Clemente: "Sed idem Pontifex interrogatus dixit eandem fuisse intentionem suam, et ad tollendum dubium, edita fuit interum eadem Bulla additis eisdem verbis", cioè "earum causa", Noi di questa mutazione non abbiamo alcun riscontro, e quando fosse sussistente dimostrerebbe che se nel Breve sospensivo non sono le parole "earum causa", s'intendono comprese sotto tale ampiezza sia le Facoltà d'assolvere, sia altre in ordine alle Indulgenze, o ad altri motivi.

Le parole "earum causa" furono pure tralasciate nei Brevi sospensivi di Urbano VIII e degli altri Successori.

Quantunque il suddetto Cardinal de Lugo, proseguendo nel suo impegno, dica che il Breve di Urbano deve intendersi secondo la spiegazione data all'altro di Clemente VIII, però va osservato che non dice che Urbano abbia così dichiarato, ma d'avere lui, Cardinale, così opinato: "Quare, cum interum de hoc dubitaretur, aeque dixi, non fuisse revocatam Regularium Facultatem".

Infatti, ripassati i registri dell'Anno Santo del Pontefice Urbano, non si è ritrovata alcuna memoria che riguardi la materia di cui si tratta.

Si sono inoltre diligentemente letti i Registri delle Congregazioni tenute nell'anno del Giubileo celebrato dal Clemente X; da essi si è potuto ricavare che gli intervenuti erano del parere che, mancando nel Breve sospensivo le parole "et earum causa", s'intendessero revocate le Facoltà d'assolvere, concesse o non concesse in ordine alle Indulgenze.

Infatti fecero tutti gli sforzi affinché dal Sommo Pontefice si dichiarasse, come fu dichiarato, che anche durante l'Anno Santo potessero i Regolari valersi dei privilegi d'assolvere i propri i Sudditi Regolari nei casi riservati; il che non avrebbero fatto se non avessero supposto che sotto la sospensione del Pontefice Clemente fossero state comprese anche le Facoltà d'assolvere, non concesse ad intuito delle Indulgenze; essendo tali quelle che domandavano che si preservassero a favore dei Regolari.

32 Il Padre Costantini, nel suo Trattato più volte nominato,65 dice molto bene, quando dice dipendere il tutto dall'intenzione del Papa.

Noi nella Nostra Costituzione non abbiamo inserite le parole "et earum causa", come fece Gregorio XIII; Noi non le abbiamo fatte rimettere in altra edizione della nostra Costituzione, come il Cardinal de Lugo dice essersi fatto da Clemente VIII; Noi molto valutiamo il valore delle parole; pertanto dichiariamo che, salve le Facoltà eccettuate espressamente, restino sospese, durante l'Anno Santo, le altre Facoltà d'assolvere dai casi riservati alla Sede Apostolica anche in Bulla Coenae, o in relazione alle Indulgenze, siano state concesse ad intuito o per altri motivi.

Sebbene ciò dovrebbe essere sufficiente per manifestare, per quanto si riferisce al punto di cui si tratta, la Nostra intenzione, abbiamo tuttavia creduto risolutivo ripetere nell'altra Nostra successiva Costituzione, che comincia "Convocatis", essere sospese tutte le Facoltà d'assolvere e dispensare, o concesse per causa ed in occasione delle Indulgenze, o per qualsiasi altro titolo o causa, quando si tratta dell'uso d'esse fuori di Roma, non però in Roma; e quando si tratta dell'uso delle medesime fuori di Roma sopra i Secolari, non però quando si tratta del loro uso o fuori di Roma, o in Roma, sopra i Sudditi Regolari di quei Prelati e Superiori Regolari, che sono in legittimo possesso delle dette Facoltà; come anche si è accennato nel precedente §24.

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27 Tomo 1 Theolog. Moral., lib. 5 "de Lege", disp. 16, n. 8
28 Institution. Juris Canonici, cap. 59, n. 8
29 Lib. 5, De poenitentiis et remissionibus consil., 17
30 28, n. 27 et 28, ac Notabil. 33 n. 7
31 De Anno Jubilaei, lib. 4, cap. 8, dub. 6
32 Tomo 1 de Indulgentiis, cap. 13, art. 5
33 § 4, tract. 24, disput. unic, punct. 12, § 2 n. 12 et 13
34 De Jubilaeo et Indulgentiis, § 1 cap. 10, n. 13
35 Trattato del Giubileo, punto primo della sospensione delle Indulgenze, dub. 7
36 De Jubilaeo et Indulgentiis notabili, 33, n. 26
37 De Jubilaeo, lib. 4, cap. 8, dub. 2
38 De Jubilaeo, § 1, cap. 10, n. 3 et 4
39 De Jubilaeo praesertim Anni Sancti, quaest. 4, art. 1
40 Opuscul. Histor. Theologic. de Indulgentiis, et Jubilaeo, quaest. 5
41 Trattato del Giubileo, cap. 3, punto 1
42 Trattato dell'Anno Santo, cap. 13, dub. 10
43 Trattato del Giubileo dell'Anno Santo, § 3, cap. 7
44 De Indulgentiis, tomo 1, cap. 13, art. 5, quaest. 2
45 Trattato del Giubileo, cap. 3, punto 1, p. 198
46 Trattato dell'Anno Santo, cap. 13, dub. 20
47 De Jubilaeo, quaest. 4, art. 4
48 Opuscul. Histor. Theolog. de Indulgentiis, et Jubilaeo, quaest. 5, n. 9
49 Trattato del Giubileo, § 3, cap. 7, p. 244
50 Pubblicata dall'Alfani, p. 564
51 De Indulgentiis, part. 1, p. 375
52 De Jubilaeo, quaest. 4, art. ult., § 4
53 Del Giubileo dell'Anno Santo, part. 3, cap. 7, p. 250
54 q. 160
55 p. 246 e ss.
56 Opuscul. de Indulgentiis, Q. 5
57 Cit., q. 160
58 Tract. de Anno Jubilaei, § 2, cap. 10, p. 162
59 Storia dei Giubilei Pontifici, § 3, p. 371
60 p. 311 e ss.
61 Trattato dei Giubilei, cap. 38
62 Trattato del Giubileo, c. 3, n. 2, p. 219
63 De Jubilaeo et Indulgentiis, notabili 33, sub n. 2
64 De Poenit., disp. 20, sect. 8, n. 145
65 Dell'Anno Santo, part. 3, cap. 7, p. 245