Apostolici nostri

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Apostolici nostri /4

Roma, 22 dicembre 1828

Epistola

Al diletto Figlio Giusto di Santa Maria de Oro, eletto Vescovo di Thaumacus, nei territori degli infedeli.

Il Papa Leone XII. Diletto Figlio, salute e Apostolica Benedizione.

1 Lo spirito del Nostro incarico apostolico esige che Ci dedichiamo con attenta vigilanza a promuovere soprattutto ciò che risulta a favore di ciascuna chiesa, al governo della Diocesi e ad utilità delle anime dei fedeli cristiani.

2 Perciò, dato che attualmente è vacante la Chiesa episcopale di Cordoba nelle Indie e Noi siamo fermamente convinti che per la salvezza eterna dei fedeli che abitano nella regione indiana chiamata "de Cuyo" è assolutamente necessario che non siano costretti, per raggiungere la sede religiosa, a recarsi errabondi a Cordoba, con un viaggio lungo e faticosissimo, desiderando opportunamente porre rimedio ad un tanto grave fastidio, per Nostra certa scienza e Nostra matura deliberazione, nella pienezza della potestà apostolica, dopo aver interdetto a chiunque altro l'esercizio della giurisdizione ordinaria nella citata provincia, con la presente scegliamo, nominiamo e incarichiamo te - della cui fede, dottrina, prudenza, integrità e capacità abbiamo la massima fiducia nel Signore - quale Vicario apostolico della medesima provincia di Cuyo, nella diocesi di Cordoba, per le materie spirituali, con il beneplacito Nostro e della Sede Apostolica, finché questa Santa Sede non adotterà diverso criterio per il governo della citata Chiesa; ti attribuiamo contemporaneamente la piena autorità e la facoltà di reggere e gestire tutte e singole le materie di ordinaria e delegata giurisdizione che, nella predetta provincia di Cuyo, della diocesi di Cordoba, devono essere amministrate nel nome Nostro e della Santa Sede e, dopo aver ricevuto il dono della consacrazione, anche quelle che attengono all'ordine.

3 Ordiniamo, di conseguenza, ai diletti figli, clero e popolo della provincia di Cuyo della diocesi di Cordoba, in virtù della santa obbedienza, di rivolgersi a te con la dovuta riverenza e con rispetto, e di attenersi ai tuoi salutari moniti ed alle tue disposizioni.

4 Nonostante qualunque costituzione, adottata in concili, sinodali, provinciali e universali, o disposizione apostolica, e nonostante qualunque altra norma sia pure degna di speciale, espressa ed individua menzione.

Dato a Roma, presso San Pietro, il 22 dicembre 1828, anno sesto del Nostro Pontificato.

Leone XII

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