Apostolos Suos

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Norme complementari sulle conferenze dei Vescovi

Art. 1 - Perché le dichiarazioni dottrinali della Conferenza dei Vescovi in riferimento al n. 22 della presente Lettera costituiscano un magistero autentico e possano essere pubblicate a nome della Conferenza stessa, è necessario che siano approvate all'unanimità dai membri Vescovi oppure che, approvate nella riunione plenaria almeno dai due terzi dei Presuli che appartengono alla Conferenza con voto deliberativo, ottengano la revisione ( recognitio ) della Sede Apostolica.

Art. 2 - Nessun organismo della Conferenza Episcopale, tranne la riunione plenaria, ha il potere di porre atti di magistero autentico.

Né la Conferenza Episcopale può concedere tale potere alle Commissioni o ad altri organismi costituiti al suo interno.

Art. 3 - Per altri tipi di intervento diversi da quelli di cui all'articolo 2, la Commissione dottrinale della Conferenza dei Vescovi deve essere autorizzata esplicitamente dal Consiglio Permanente della Conferenza.

Art. 4 - Le Conferenze Episcopali devono rivedere i loro statuti perché siano coerenti con i chiarimenti e le norme del presente documento oltreché con il Codice di Diritto Canonico, ed inviarli successivamente alla Sede Apostolica per la revisione ( recognitio ), a norma del can. 451 del C.I.C.

Affinché l'azione delle Conferenze Episcopali sia sempre più ricca di frutti di bene, imparto cordialmente la mia Benedizione.

Dato a Roma, presso San Pietro, il giorno 21 di maggio, solennità dell'Ascensione del Signore, dell'anno 1998, ventesimo di Pontificato.

Giovanni Paolo II

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