Sollicitudo omnium ecclesiarum L'uffici dei rappresentanti del Pontefice Romano La sollecitudine di tutte le Chiese, alla quale siamo stati chiamati per arcano volere di Dio e della quale dovremo un giorno render conto, esige che, inviati quali rappresentanti di Cristo a tutte le genti, Ci rendiamo presenti in modo adeguato in tutte le regioni della terra e Ci procuriamo una conoscenza accurata e completa delle condizioni delle singole chiese. Il Vescovo di Roma, infatti, in virtù del suo ufficio, ha su tutta la Chiesa una potestà piena, suprema e universale, che può sempre esercitare liberamente ( Cf Lumen Gentium, n. 22 ), essendo essa ordinaria e immediata ( Cf Pastor aeternus ); egli inoltre, come successore di Pietro è il perpetuo e visibile principio e fondamento dell'unità sia dei Vescovi, sia della moltitudine dei fedeli ( Cf Lumen Gentium, n. 23 ); e pertanto ha come funzione precipua nella Chiesa il tenere unito e indiviso il Collegio episcopale ( Cf Lumen Gentium, n. 18 ). Con l'affidare al suo Vicario la potestà delle chiavi e con il costituirlo pietra e fondamento della sua Chiesa ( CfMt 16,18 ), il pastore eterno gli attribuì pure il mandato di confermare i propri fratelli ( Cf Lc 22,32 ): ciò si avvera non solo col guidarli e tenerli uniti nel suo nome, ma anche col sostenerli e confortarli, certamente con la sua parola, ma in qualche modo anche con la sua presenza. Né possiamo passare sotto silenzio l'impegno che Ci deriva dal richiamo del buon Pastore verso quei suoi seguaci che non sono di questo ovile: il Nostro pensiero e la cura pastorale è rivolta pure a loro, perché si compia il desiderio del Signore, che si costituisca un solo gregge, un solo Pastore ( Gv 10,16 ). Invero, Gesù Cristo, mediante la fede le predicazione del Vangelo, dell'amministrazione dei sacramenti e del governo amorevole da parte degli Apostoli e dei loro successori, cioè i Vescovi con a Capo il Successore di Pietro, sotto l'azione dello Spirito Santo, vuole che il suo popolo cresca e perfezioni la sua comunione nell'unità ( Cf Unitatis redintegratio, n. 2 ). Inoltre, la carità di Cristo Ci sprona, e il mandato ricevuto da Dio Ci impegna a diffondere la fede e la salvezza del Cristo ( Cf Ad gentes, n. 5 ): abbiamo infatti il dovere di annunziare a tutti incessantemente Cristo, che è via, verità e vita ( Cf Nostra aetate, n. 2 ). L'esercizio di questa nostra multiforme missione impone un intenso scambio di relazioni tra Noi e i Nostri Fratelli nell'Episcopato e le Chiese locali loro affidate: relazioni che non si possono intrattenere soltanto per mezzo della corrispondenza epistolare, ma che si esplicano mediante la visita dei Vescovi alla Sede Apostolica e mediante l'invio da parte Nostra di quegli ecclesiastici che ci rappresentano per l'adempimento di uno speciale incarico o per una stabile permanenza presso i Vescovi delle varie Nazioni. È ben vero che il moderno progresso Ci ha offerto provvidenzialmente di portarCi di persona anche in lontani continenti, a visitare i Nostri figli e Fratelli, dando una nuova espressione al Nostro operato apostolico. Ma questa felice esperienza, che i molteplici e gravi impegni nella Sede Apostolica non Ci consentono di ripetere con la desiderata frequenza, Ci ha confermato ancor più l'importanza dei mezzi di cui si sono serviti i Nostri Predecessori e di cui abbiamo fatto sopra menzione. Anche il Concilio Vaticano II ha riconosciuto il valore di questa prassi e, nel suo duplice aspetto, l'ha confermata, quando ha richiesto, da una parte, una maggiore presenza nella Curia Romana di persone - siano essi Vescovi, o Sacerdoti, o Laici - provenienti dalle varie Nazioni, e dall'altra, ci ha domandato di meglio precisare l'ufficio e le funzioni dei Nostri Rappresentanti ( Christus Dominus, n. 9 ). Volendo pertanto corrispondere alle istanze della Chiesa, abbiamo costituito il Sinodo dei Vescovi, i quali, rispondendo a un Nostro invito, vengono a offrirCi l'ausilio dei loro saggi consigli e di quelli dei loro Fratelli, dei quali sono rappresentanti, e vengono altresì a informarci sullo stato e le condizioni delle singole Chiese ( Cf Motu proprio Apostolica sollicitudo ); similmente abbiamo voluto corrispondere alle aspettative del Concilio, quando abbiamo emanato una Costituzione per rendere stabilmente membri dei consigli dei Dicasteri e Uffici della Nostra Curia Romana, Vescovi di varie parti del mondo ( Cf Motu proprio Pro comperto sane ). Così, ora riteniamo di portare a compimento, in questa parte, le giuste aspettative dei Nostri Fratelli nell'Episcopato, emanando un Documento che riguarda i Nostri Rappresentanti presso le Chiese locali e presso gli Stati, in ogni parte dell'orbe. È, infatti, evidente che al movimento verso il centro e il cuore della Chiesa deve corrispondere un altro moto, che dal centro si diffonda alla periferia e porti in certo modo a tutte e singole le Chiese locali, a tutti e singoli i Pastori e i fedeli la presenza e la testimonianza di quel tesoro di verità e di grazia, di cui Cristo Signore e Redentore Ci ha resi partecipi, depositari e dispensatori. Mediante i Nostri Rappresentanti, che risiedono presso le varie Nazioni, noi ci rendiamo partecipi della vita stessa dei Nostri figli e quasi inserendoci in essa veniamo a conoscere, in modo più spedito e sicuro, le loro necessità e insieme le aspirazioni. L'attività del Rappresentante Pontificio reca innanzitutto un prezioso servizio ai Vescovi, ai Sacerdoti, ai Religiosi e a tutti i cattolici del luogo, i quali trovano in lui sostegno e tutela, in quanto egli rappresenta un'Autorità superiore, che è a vantaggio di tutti. La sua missione non si sovrappone all'esercizio dei poteri dei Vescovi, né lo sostituisce o intralcia, ma lo rispetta e, anzi, lo favorisce e sostiene col fraterno e discreto consiglio. La Santa Sede, infatti, ha sempre considerato norma valida di governo nella Chiesa, quella che il Nostro Predecessore, san Gregorio Magno, enunciò con le seguenti parole: Se non è rispettata la giurisdizione di ciascun Vescovo, viene creata confusione proprio da Noi, che dobbiamo custodire l'ordine nella Chiesa ( S. Gregorio Magno, Registrum Epistolarum, II, 285 ). Non si esaurisce, tuttavia, in questo pur grandissimo servizio presso le singole Chiese la missione dei Nostri Rappresentanti. Per un nativo diritto inerente alla Nostra stessa missione spirituale, favorito da un secolare sviluppo di avvenimenti storici, Noi inviamo pure i Nostri Legati alle supreme Autorità degli Stati nei quali è radicata o presente in qualche modo la Chiesa Cattolica. È ben vero che le finalità della Chiesa e dello Stato sono di ordine diverso e che ambedue sono società perfette, dotate, quindi, di mezzi propri, e sono indipendenti nella rispettiva sfera d'azione, ma è anche vero che l'una e l'altro agiscono a beneficio di un soggetto comune, l'uomo, da Dio chiamato alla salvezza eterna e posto sulla terra per permettergli, con l'aiuto della grazia, di conseguirla con una vita di lavoro, che porti a lui benessere, nella pacifica convivenza con i suoi simili. Da ciò deriva che talune attività della Chiesa e dello Stato sono in certo senso complementari, e che il bene dell'individuo e della comunità dei popoli postula un aperto dialogo e una sincera intesa tra la Chiesa da una parte e gli Stati dall'altra, per stabilire, fomentare e rafforzare rapporti di reciproca comprensione, di mutuo coordinamento e collaborazione, e per prevenire o sanare eventuali dissidi, allo scopo di giungere alla realizzazione delle grandi speranze umane, della pace tra le Nazioni, della tranquillità interna e del progresso di ciascun Paese ( Gaudium et spes, nn. 1-3 ). Questo dialogo, dunque, mentre mira a garantire alla Chiesa il libero esercizio della sua attività, perché sia in grado di corrispondere alla missione da Dio affidatale, rende certa l'Autorità civile degli scopi sempre pacifici e proficui intesi dalla Chiesa, e offre l'ausilio prezioso delle sue energie spirituali e della sua organizzazione, per il raggiungimento del bene comune della società. Il fiducioso colloquio che così si instaura, quando interviene un rapporto ufficiale tra le due società, sancito dal complesso di usi e consuetudini, raccolto e codificato nel diritto internazionale, dà modo di stabilire una fruttuosa intesa e di organizzare un'opera veramente salutare per tutti. Il vivo desiderio di tutti gli uomini di buona volontà, che vi sia una pacifica convivenza fra le Nazioni e si dia incremento al progresso dei popoli, è oggi espresso anche per mezzo delle Organizzazioni Internazionali, le quali, ponendo a disposizione di tutti la propria scienza ed esperienza e il proprio prestigio, non risparmiano sforzi per tale servizio in favore della pace e del progresso. I rapporti tra la Santa Sede e gli Organismi Internazionali sono molteplici e di varia natura giuridica; presso alcun di essi Noi abbiamo istituito delle Missioni permanenti, per testimoniare l'interesse della Chiesa per i problemi generali del vivere civile e per offrire l'ausilio della sua collaborazione. Per mettere, dunque, in giusta luce, nel contesto degli organi di governo della Chiesa, le funzioni dei Nostri Rappresentanti, e per dare al loro ufficio un ordinamento più adeguato alle esigenze dei tempi nuovi, tenendo conto anche del ministero pastorale dei Vescovi ( Christus Dominus, n. 9 ), abbiamo deliberato di emanare le seguenti norme sull'ufficio e le competenze dei Rappresentanti Pontifici, abrogando in pari tempo, disposizioni in vigore che siano ad esse contrarie. I 1. Col nome di Rappresentanti Pontifici si indicano qui gli ecclesiastici, ordinariamente insigniti della dignità Episcopale, che ricevono dal Romano Pontefice l'incarico di rappresentarlo in modo stabile nelle varie Nazioni o Regioni del mondo. 2. Essi esercitano la legazione pontificia o soltanto presso le Chiese locali, o congiuntamente presso le Chiese locali e gli Stati e i rispettivi Governi. Quando la loro legazione è soltanto presso le Chiese locali, prendono il nome di Delegati Apostolici; quando a tale legazione, di natura religiosa ed ecclesiale, si congiunge anche quella diplomatica, presso gli Stati e i Governi, ricevono il titolo di Nunzio, Pro-Nunzio e Internunzio, a seconda che abbiano il grado di « Ambasciatori », con annesso il diritto di decananza nel corpo diplomatico, o senza tale diritto, o abbiano il grado di « Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario ». 3. Il Rappresentante Pontificio propriamente detto, a motivo di speciali circostanze di luogo e di tempo, può essere designato con altri nomi, quale, ad esempio « Delegato Apostolico e Inviato della Santa Sede presso un Governo ». Si dà inoltre il caso di una Rappresentanza Pontificia affidata in modo stabile, ma suppletorio, ad un « Reggitore », o ad un « Incaricato d'Affari con lettere ». II 1. Rappresentano la Santa Sede anche quegli ecclesiastici e laici che, come capi o membri, fanno parte di una Missione Pontificia presso Organizzazioni Internazionali, o intervengono a Conferenze e Congressi. Questi hanno il titolo di Delegati o di Osservatori, a seconda che la Santa Sede sia membro o no dell'Organizzazione Internazionale, e a seconda che essa partecipi a una Conferenza con o senza diritto di voto. 2. Parimenti, rappresentano la Santa Sede i membri della Rappresentanza Pontificia che, in mancanza o in assenza temporanea del capomissione, lo sostituiscono sia di fronte alle Chiese locali, sia di fronte al Governo, col titolo di « Incaricato d'Affari ad interim ». 3. Le norme contenute in questo documento non riguardano i Delegati e Osservatori della Santa Sede, né « gli Incaricati d'Affari ad interim » a meno che non se ne faccia espressa menzione. III 1. Al Sommo Pontefice compete il diritto nativo e indipendente di nominare, inviare, trasferire e richiamare liberamente i suoi Rappresentanti, in conformità con le norme del diritto internazionale per quanto concerne l'invio e il richiamo degli Agenti Diplomatici. 2. La missione del Rappresentante Pontificio non cessa con la vacanza della Sede Apostolica; termina con il compiersi del suo mandato, con la revoca a lui intimata, con la rinuncia accettata dal Romano Pontefice. 3. Salva disposizione pontificia in contrario, si applica anche al Rappresentante Pontificio la norma del Regolamento Generale della Curia Romana, che fissa al 75° anno di età la cessazione dell'ufficio. IV 1. Scopo primario e specifico della missione del Rappresentante Pontificio é di rendere sempre più stretti e operanti i vincoli che legano la Sede Apostolica e le Chiese locali. 2. Egli inoltre interpreta la sollecitudine del Romano Pontefice per il bene del Paese in cui esercita la sua missione; in particolare deve interessarsi con zelo dei problemi della pace, del progresso e della collaborazione dei popoli, in vista del bene spirituale, morale e materiale dell'intera famiglia umana. 3. Al Rappresentante Pontificio incombe pure il dovere di tutelare in concorde azione con i Vescovi, presso le Autorità civili del territorio in cui esercita il suo ufficio, la missione della Chiesa e della Santa Sede. Tale compito appartiene anche a quei Rappresentanti pontifici che sono privi di carattere diplomatico: questi, pertanto, avranno cura di intrattenere amichevoli rapporti con le medesime autorità. 4. Nella sua qualità di inviato del Supremo Pastore delle anime, il Rappresentante Pontificio promuoverà, in armonia con le istruzioni che riceve dai competenti Uffici della Santa Sede e d'accordo con i Vescovi del luogo, soprattutto con i Patriarchi in territorio orientale, opportuni contatti tra la Chiesa Cattolica e le altre comunità cristiane, e favorirà cordiali rapporti con le Religioni non cristiane. 5. La multiforme missione del Rappresentante Pontificio è svolta sotto la guida e secondo le istruzioni del Cardinale Segretario di Stato e Prefetto del Consiglio per gli Affari pubblici della Chiesa, verso la quale egli è direttamente responsabile nell'esecuzione del mandato affidatogli dal Romano Pontefice. V 1. Il Rappresentante Pontificio ha come sua funzione ordinaria di tener regolarmente e obiettivamente informata la Santa Sede circa le condizioni delle comunità ecclesiali presso le quali è stato inviato, e circa quanto può avere riflesso sulla vita della Chiesa e sul bene delle anime. 2. Egli, da una parte, fa conoscere alla Santa Sede il pensiero dei Vescovi, del Clero, dei Religiosi e dei fedeli del territorio dove svolge il suo mandato, e ne inoltra a Roma le proposte e istanze; dall'altra si rende interprete con chi di dovere degli atti, documenti, informazioni e istruzioni che promanano dalla Santa Sede. 3. Perciò, ogni Ufficio e Dicastero della Curia non ometterà di comunicargli le decisioni prese e, ordinariamente, si varrà dei suoi buoni uffici per farle pervenire a destinazione; inoltre, chiederà anche il suo parere su gli atti e i provvedimenti da adottarsi nel territorio in cui egli svolge la sua mansione. VI 1. In merito alla nomina dei Vescovi e di altri Ordinari ad essi equiparati, il Rappresentante Pontificio ha l'incarico d'istruire il processo canonico informativo sui candidati, e di inoltrare i nomi ai competenti Dicasteri Romani, insieme con una accurata relazione, nella quale esprimerà davanti al Signore il proprio parere e voto preferenziale. 2. Nell'esercizio di questa funzione egli: a) si varrà liberamente e riservatamente del parere di Ecclesiastici e anche di Laici prudenti che sembrino i più idonei a fornire sincere e utili informazioni, imponendo il segreto alle persone consultate, per l'ovvio e doveroso riguardo sia ai soggetti attivi e passivi della consultazione, sia alla natura di essa; b) procederà in base alle norme stabilite dalla Santa Sede circa la proposta di nominativi per il ministero episcopale nella Chiesa, tenendo presente, in particolare, la competenza delle Conferenze Episcopali; c) rispetterà i legittimi privilegi accordati o acquisiti, e ogni procedura speciale riconosciuta dalla Santa Sede. 3. Rimangono, in ogni caso, inalterati, sia il diritto vigente circa l'elezione dei Vescovi nelle Chiese Orientali, sia la prassi della designazione di candidati per circoscrizioni ecclesiastiche affidate a comunità religiose e dipendenti dalla Sacra Congregazione per la Evangelizzazione. VII Ferma restando la facoltà delle Conferenze Episcopali di formulare voti e proposte circa l'erezione, il dismembramento e la soppressione di circoscrizioni ecclesiastiche diocesane o provinciali, e salva la disciplina delle Chiese Orientali, è compito del Rappresentante Pontificio promuovere - anche di propria iniziativa, quando ve ne sia bisogno - lo studio di tali questioni e inoltrare le proposte della Conferenza Episcopale, corredate dal proprio voto, al competente Dicastero della Santa Sede. VIII 1. In rapporto ai Vescovi, ai quali è affidata per divino mandato la cura delle anime nelle singole diocesi, il Rappresentante Pontificio ha il dovere di aiutare, consigliare e prestare la sua opera pronta e generosa, con spirito di fraterna collaborazione, sempre rispettando l'esercizio di giurisdizione propria dei Pastori. 2. Per quanto riguarda le Conferenze Episcopali, il Rappresentante Pontificio tenga sempre presente la estrema importanza del loro compito, e la necessità pertanto di intrattenere con esse strette relazioni e di offrire loro ogni possibile aiuto. Pur non essendo membro della Conferenza, egli sarà presente alla seduta iniziale di ogni assemblea generale, salva ulteriore partecipazione ad altri atti della Conferenza, su invito dei Vescovi stessi o per esplicito mandato della Santa Sede. Egli sarà inoltre informato, in tempo utile, dell'ordine del giorno dell'assemblea, e riceverà copia dei verbali, per prenderne conoscenza e trasmetterli alla Santa Sede. IX 1. Data la natura giuridica delle Comunità Religiose di diritto pontificio e la convenienza di rafforzare la loro unione interna e la loro associazione in campo nazionale e internazionale, il rappresentante del Romano Pontefice è chiamato a dare consiglio e assistenza ai Superiori Maggiori residenti nel territorio della sua missione, allo scopo di promuovere e consolidare le Conferenze dei Religiosi e delle Religiose, e di coordinare la loro attività di apostolato educativa, assistenziale e sociale, in accordo con le norme direttive della Santa Sede e con le locali Conferenze Episcopali. 2. Egli, pertanto, sarà presente alla seduta iniziale delle Conferenze dei Religiosi e delle Religiose, e prenderà parte a quegli atti che, d'intesa coi Superiori Maggiori, richiedessero la sua presenza. Sarà inoltre informato, in tempo utile, dell'ordine del giorno della riunione, e riceverà copia dei verbali, per prendere conoscenza e trasmetterli al competente Dicastero della Curia Romana. 3. Il voto del Rappresentante Pontificio, insieme a quello dei Vescovi interessati, è necessario, quando una Congregazione religiosa avente la sua Casa Generalizia nel territorio di competenza del rappresentante medesimo, si propone di ottenere l'approvazione della Santa Sede e il titolo di « diritto pontificio ». 4. Il Rappresentante Pontificio esercita le stesse funzioni di cui ai paragrafi 1, 2, 3, nei riguardi degli Istituti Secolari, applicando ad essi ciò che è loro applicabile. X 1. I rapporti tra Chiesa e Stato sono, normalmente, coltivati dal Rappresentante Pontificio, al quale è affidato l'incarico, proprio e peculiare, di agire in nome della Santa Sede: a) per promuoverne e favorirne i rapporti con il Governo della Nazione presso cui egli è accreditato; b) per trattare questioni concernenti le relazioni tra Chiesa e Stato; c) per occuparsi in particolare della stipulazione di « modus vivendi », di accordi e di concordati, nonché di convenzioni che si riferiscono a questioni della sfera del diritto pubblico. 2. Nello svolgere tali trattative, conviene che il Legato Pontificio, nel modo e nella misura che le circostanze permetteranno, chieda il parere e il consiglio dell'Episcopato e lo tenga informato dello sviluppo dei negoziati. XI 1. Il Rappresentante Pontificio ha l'incarico di seguire con cura programmi disposti dalle Organizzazioni Internazionali, quando presso di esse non vi sia un Delegato o un Osservatore permanente della Santa Sede. È inoltre sua funzione di: a) informare regolarmente la Santa Sede sulla attività di tali organizzazioni; b) agevolare, d'accordo con l'Episcopato locale, l'intesa per una proficua collaborazione tra gli Istituti assistenziali ed educativi della Chiesa e gli analoghi Istituti intergovernativi e non-governativi; c) sostenere e favorire l'attività delle Organizzazioni Internazionali Cattoliche. 2. I Delegati e gli Osservatori della Santa Sede presso Organismi Internazionali svolgono la loro missione d'intesa con il Rappresentante Pontificio nella Nazione in cui si trovano. XII 1. La sede della Rappresentanza pontificia è esente dalla giurisdizione dell'Ordinario del luogo. 2. Il Rappresentante Pontificio, nell'Oratorio della propria sede può concedere ai sacerdoti la facoltà di ascoltare le confessioni, può esercitare le facoltà sue proprie, e compiere atti di culto e cerimonie sacre, sempre però in armonia con le disposizioni vigenti nel territorio, ed informata, quando conviene, l'autorità ecclesiastica interessata. 3. Egli può, dandone, per quanto possibile, preavviso agli Ordinari del luogo, benedire il popolo e compiere le sacre funzioni, anche pontificali, in tutte le chiese del territorio della propria legazione. 4. Nell'ambito del territorio in cui svolge la sua missione, il Rappresentante Pontificio ha diritto di precedenza sugli Arcivescovi e Vescovi, non però sui Membri del Sacro Collegio, né sui Patriarchi delle Chiese Orientali, nel loro territorio, e anche fuori di esso ogni qualvolta questi celebrano nel proprio rito. 5. I diritti e i privilegi inerenti alla sede e alla persona del Rappresentante Pontificio sono concessi affinché, facendone egli uso discreto e prudente, meglio si manifesti il carattere della sua legazione e gli sia reso più facile il servizio che deve prestare. Tutto quanto è stato da noi stabilito con il presente Motu proprio, ordiniamo che abbia pieno e stabile valore, nonostante qualsiasi disposizione contraria, pur meritevole di speciale menzione. Dato a Roma, presso S. Pietro, il 24 giugno dell'anno 1969, settimo del Nostro Pontificato. Paolo PP. VI