Communis vita

19 marzo 2019

Vengono mutate alcune norme del Codice di Diritto Canonico

La vita in comunità è un elemento essenziale della vita religiosa e "i religiosi devono abitare nella propria casa religiosa osservando la vita comune e non possono assentarsene senza licenza del proprio Superiore" ( can. 665 §1 CIC ).

L'esperienza degli ultimi anni ha, però, dimostrato, che si verificano situazioni legate ad assenze illegittime dalla casa religiosa, durante le quali i religiosi si sottraggono alla potestà del legittimo Superiore e a volte non possono essere rintracciati.

Il Codice di Diritto Canonico impone al Superiore di ricercare il religioso illegittimamente assente per aiutarlo a ritornare e a perseverare nella propria vocazione ( cfr can. 665 §2 CIC ).

Non poche volte, però, accade che il Superiore non sia in grado di rintracciare il religioso assente.

A norma del Codice di Diritto Canonico, trascorsi almeno sei mesi di assenza illegittima ( cfr can. 696 CIC ), è possibile iniziare il processo di dimissione dall'istituto, seguendo la procedura stabilita ( cfr can. 697 CIC ).

Tuttavia, quando si ignora il luogo dove il religioso risiede, diventa difficile dare certezza giuridica alla situazione di fatto.

Pertanto, fermo restando quanto stabilito dal diritto sulla dimissione dopo sei mesi di assenza illegittima, al fine di aiutare gli istituti a osservare la necessaria disciplina e poter procedere alla dimissione del religioso illegittimamente assente, soprattutto nei casi di irreperibilità, ho deciso di aggiungere al can. 694 § 1 CIC tra i motivi di dimissione ipso facto dall'istituto anche l'assenza illegittima prolungata dalla casa religiosa, protratta per almeno dodici mesi continui, con la medesima procedura descritta nel can. 694 § 2 CIC.

La dichiarazione del fatto da parte del Superiore maggiore, per produrre effetti giuridici, deve essere confermata dalla Santa Sede; per gli istituti di diritto diocesano la conferma spetta al Vescovo della sede principale.

L'introduzione di questo nuovo numero al § 1 del can. 694 richiede, inoltre, una modifica al can. 729 relativo agli istituti secolari, per i quali non si prevede l'applicazione della dimissione facoltativa per assenza illegittima.

Tutto ciò considerato, dispongo ora quanto segue:

Art. 1.

Il can. 694 CIC è integralmente sostituito dal testo seguente:

§1. Si deve ritenere dimesso dall'istituto, per il fatto stesso, il religioso che:

1) abbia in modo notorio abbandonato la fede cattolica;

2) abbia contratto matrimonio o lo abbia attentato, anche solo civilmente;

3) si sia assentato dalla casa religiosa illegittimamente, ai sensi del can. 665 § 2, per dodici mesi ininterrotti, tenuta presente l'irreperibilità del religioso stesso.

§2. In tali casi il Superiore maggiore con il proprio consiglio deve senza indugio, raccolte le prove, emettere la dichiarazione del fatto perché la dimissione consti giuridicamente.

§3. Nel caso previsto dal § 1 n. 3, tale dichiarazione per constare giuridicamente deve essere confermata dalla Santa Sede; per gli istituti di diritto diocesano la conferma spetta al Vescovo della sede principale.

Art. 2.

Il can. 729 CIC è integralmente sostituito dal testo seguente:

La dimissione di un membro dall'istituto avviene a norma dei can. 694 § 1,1 e 2 e can. 695.

Le costituzioni definiscano anche altre cause di dimissione, purché siano proporzionatamente gravi, esterne, imputabili e comprovate giuridicamente, e si osservi inoltre la procedura stabilita nei cann. 697-700.

Al membro dimesso si applica il disposto del can. 701.

Quanto deliberato con questa Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio, ordino che abbia fermo e stabile vigore, nonostante qualsiasi cosa contraria anche se degna di speciale menzione, e che sia promulgato tramite pubblicazione su L'Osservatore Romano, entrando in vigore il 10 aprile 2019, e quindi pubblicato nel commentario ufficiale degli Acta Apostolicae Sedis.

Dato a Roma, presso San Pietro, il giorno 19 marzo dell'anno 2019, Solennità di San Giuseppe, settimo di pontificato.

Francesco