Musicam sacram

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VII. La preparazione delle melodie per i testi in lingua volgare

54. Nel tradurre in volgare le parti che dovranno essere musicate, e specialmente i salmi, gli esperti abbiano cura che nel testo volgare siano opportunamente congiunte e la fedeltà al testo latino e l'adattabilità al canto: in questo lavoro, tengano conto della natura e delle leggi di ciascuna lingua e dell'indole e delle caratteristiche di ogni popolo.

Tutto questo complesso di dati, insieme alle leggi della musica sacra, abbiano ben presente anche i musicisti nel preparare le nuove melodie.

L'autorità territoriale competente provveda perciò che nella commissione incaricata di preparare le traduzioni in lingua volgare ci siano esperti per le suddette discipline e per la lingua latina e volgare: tutti costoro lavorino in piena collaborazione fin dall'inizio.

55. Spetta all'autorità territoriale competente stabilire se un testo in lingua volgare, tramandato dal passato, e legato a una melodia, possa essere usato anche quando non concordi completamente con la versione dei testi liturgici legittimamente approvata.

56. Tra le melodie da prepararsi per i testi in volgare, hanno particolare importanza quelle proprie del sacerdote celebrante e dei ministri, sia che le debbano cantare da soli o insieme all'assemblea o in dialogo con essa.

Nel comporle, i musicisti vedano se le melodie tradizionali della liturgia latina, usate a questo scopo, possano suggerire delle melodie anche per i testi in lingua volgare.

57. Le nuove melodie per il sacerdote e i ministri devono essere approvate dalla Autorità territoriale competente.40

58. Le Conferenze Episcopali interessate facciano in modo che ci sia un'unica traduzione per ogni lingua parlata in più regioni.

E pure conveniente che ci siano, per quanto è possibile, una o più melodie comuni per le parti che spettano al sacerdote celebrante e ai ministri e per le risposte e le acclamazioni del popolo; e ciò per favorire la partecipazione comune dei fedeli di una stessa lingua.

59. I compositori si accingano alla nuova opera con l'impegno di continuare quella tradizione musicale che ha donato alla Chiesa un vero patrimonio per il culto divino.

Studino le opere del passato, i loro generi e le loro caratteristiche, ma considerino attentamente anche le nuove leggi e le nuove esigenze della sacra Liturgia, così che « le nuove forme risultino come uno sviluppo organico di quelle già esistenti »,41 e le nuove opere formino una nuova parte del patrimonio musicale della Chiesa, non indegne di stare a fianco del patrimonio del passato.

60. Le nuove melodie per i testi in lingua volgare hanno certamente bisogno di un periodo di esperienza per poter raggiungere sufficiente maturità e perfezione.

Tuttavia si deve evitare che, anche soltanto con il pretesto di compiere degli esperimenti, si facciano nelle chiese tentativi che disdicano alla santità del luogo, alla dignità dell'azione liturgica e alla pietà dei fedeli.

61. L'adattamento della musica sacra nelle regioni che hanno una propria tradizione musicale, specialmente nelle Missioni,42 esige una particolare preparazione da parte dei periti: si tratta infatti di saper fondere opportunamente il senso del sacro con lo spirito, le tradizioni e le espressioni caratteristiche di quei popoli.

Coloro che si dedicano a quest'opera devono avere una sufficiente cognizione sia della liturgia e della tradizione musicale della Chiesa, che della lingua, del canto popolare e delle espressioni caratteristiche dei popoli in favore dei quali prestano la loro opera.

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40 Cfr. Int. Oec. 42
41 SC 23
42 Cfr. SC 119