Renovationis causam

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Proemio

Istruzione della Sacra Congr. per i Religiosi e gli Istituti secolari
sull'aggiornamento della formazione alla vita religiosa

Il Concilio Ecumenico Vaticano II, nell'intraprendere l'opera di rinnovamento, allo scopo di arricchire la Chiesa di più copiose energie spirituali e di renderla più efficacemente disposta a recare l'annuncio della salvezza agli uomini del nostro tempo, ha dedicato cure non lievi anche a coloro che perseguono il dono divino della vocazione religiosa, e posto in più chiara luce la natura, l'organizzazione e l'importanza del loro stato di vita.1

Intorno alla loro condizione entro il corpo della Chiesa così si è espresso: « Lo stato … che è costituito dalla professione dei consigli evangelici, pur non facendo parte della struttura giuridica della Chiesa, appartiene tuttavia inseparabilmente alla sua vita e alla sua santità ».2

Inoltre, « essendo compito della Gerarchia ecclesiastica di pascere il popolo di Dio e di condurlo a pascoli ubertosi » ( cfr. Ez 34,14 ), ad essa spetta di regolare con saggezza mediante le sue leggi la pratica dei consigli evangelici, dai quali è « in modo singolare favorita la perfezione della carità verso Dio e verso il prossimo.

Essa, seguendo docilmente gli impulsi dello Spirito Santo, accoglie altresì le regole proposte da esimi uomini e donne, e perfezionandole, le approva in forma autentica; e con la sua autorità vigile e protettrice viene anche in aiuto degli Istituti, ovunque essi siano stati eretti per l'edificazione del Corpo di Cristo, per far sì che abbiano a crescere ed a fiorire secondo lo spirito dei fondatori ».3

Rimane peraltro vero che l'operoso vigore, particolarmente il rinnovamento della vita spirituale, evangelica ed apostolica, che deve animare lo sforzo delle diverse Famiglie religiose per tendere instancabilmente ad una carità sempre più profonda, dipendono principalmente da coloro che, in nome della Chiesa e con la grazia celeste, hanno ricevuto la missione di governare tali Famiglie, così come dalla generosa collaborazione di tutti i loro mèmbri.

Appartiene infatti alla natura della vita religiosa, come d'altronde alla natura stessa della Chiesa, l'esigenza di una struttura senza cui nessuna società, neppure quella soprannaturale, può conseguire il proprio fine e disporre dei mezzi più idonei per raggiungerlo.

La Chiesa pertanto, in seguito anche all'ammaestramento di secoli di esperienza, è stata indotta a formulare a poco a poco un corpo di norme canoniche, che nel passato non poco hanno contribuito alla stabilità ed al progresso della vita religiosa.

Nessuno peraltro ignora che l'aggiornamento dei vari Istituti, qual è richiesto dalle presenti circostanze, non può effettuarsi senza una revisione delle norme canoniche relative alla struttura ed ai mezzi della vita religiosa.

Siccome « l'aggiornamento degli Istituti dipende soprattutto dalla formazione dei loro mèmbri »4 molti di essi, sia maschili che femminili, desiderosi di collaborare al rinnovamento auspicato dal Concilio, si sono studiati, mediante accurate indagini e sovente in occasione della preparazione dello speciale Capitolo generale prescritto dal Motu Proprio « Ecclesiae sanctae »,5 di stabilire le condizioni più efficaci per l'aggiornamento della graduale formazione dei loro mèmbri alla vita religiosa.

È così avvenuto che varie domande sono state presentate alla Sacra Congregazione per i Religiosi e gli Istituti secolari, in particolare per il tramite dell'Unione dei Superiori generali.

Queste domande in verità miravano ad ottenere che le norme canoniche, da cui è al presente regolata la formazione dei religiosi, fossero semplificate al punto di permettere ai diversi Istituti, in conformità con le istruzioni del Decreto « Perfectae caritatis »,6 di meglio adeguare l'insieme del ciclo della formazione alla mentalità delle nuove generazioni, alle condizioni presenti, come anche alle odierne esigenze dell'apostolato, pur fedelmente conservando la fisionomia e il fine specifico di ciascun Istituto.

È evidente che non si possono formulare in modo determinato e preciso nuove leggi, se non alla luce dell'esperienza, e per di più di una esperienza condotta su una scala sufficientemente vasta e durante un periodo di tempo abbastanza lungo, che metta in grado di dare un giudizio oggettivo.

Ciò è tanto più vero, in quanto la complessità delle circostanze, la loro varietà connessa con la diversità dei luoghi e con la crescente rapidità dei cambiamenti, non permettono a quanti hanno il compito di formare oggi i giovani ad un'autentica vita religiosa, di stabilire « a priori » quali siano i metodi più adatti.

Di conseguenza la Sacra Congregazione per i Religiosi e gli Istituti secolari, avendo ponderatamente esaminato le varie proposte che le sono pervenute circa i diversi periodi di formazione alla vita religiosa, ha ritenuto opportuno semplificare talune disposizioni canoniche, allo scopo di permettere i necessari esperimenti.

Se in qualche punto tuttavia si attenuano le norme giuridiche, ciò che maggiormente conta, è che non ne subiscano scapito i valori fondamentali, che la vigente legislazione giustamente ha inteso di assicurare.

Anzi, « occorre con ogni impegno tener presente che il più idoneo aggiornamento alle esigenze del nostro tempo non avrà effetto, se non sarà animato da un rinnovamento spirituale ».7

Pertanto la revisione dei mezzi e delle norme della vita religiosa, per essere autentica, suppone che siano a un tempo di nuovo definiti i valori essenziali di essa, che queste norme hanno precisamente lo scopo di salvaguardare.

Per tale ragione e nell'intento di far meglio comprendere il significato delle nuove disposizioni emanate con la presente Istruzione, la Sacra Congregazione ha ritenuto utile farle precedere da alcune osservazioni.

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1 Cfr. Lumen gentium, n. 43ss;
Perfectae carìtatis.
2 Lumen gentium, n. 44.
3 Ivi, n. 45.
4 Perfectae caritatis, n. 18.
5 Cfr. M. P. Ecclesiae sanctae, II, n. 3.
6 Perfectae caritatis, n. 3ss.
7 Ivi, n. 2 e.