Decet quam maxime

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1 È assolutamente opportuno che i ministri della Chiesa ed i dispensatori dei misteri di Dio si mantengano completamente estranei anche al più piccolo sospetto d'avarizia e altrettanto ne tengano lontano il loro ministero, al quale sono stati chiamati da Dio; in tal modo potranno gloriarsi a buon diritto e con merito di aver tenuto le loro mani monde da ogni vantaggio.

Questo per primo raccomandò Gesù Cristo ai suoi discepoli quando li avviò a predicare il Vangelo con queste parole: "Gratis avete ricevuto e gratis donate" ( Mt 18,8 ).

In più occasioni ( 1 Tm 3,8; Tt 1,7 ) Paolo l'ha specificamente raccomandato come carattere distintivo di coloro che dovevano essere chiamati al ministero dell'altare.

Questo, infine, inculcò Pietro in coloro che furono preposti alla cura delle anime, dicendo: "Pascolate il gregge di Dio che vi è stato affidato, non per l'aspettativa di un turpe lucro, ma volontariamente" ( 1 Pt 5,2 ).

A questo divino mandato si debbono uniformare per primi, con diligenza e con cura, i pastori delle chiese, che debbono essere d'esempio ai fedeli nella predicazione, nella conversazione, nella carità, nella fede: impegno invero minimo se si mostreranno irreprensibili in prima persona.

Compete loro inoltre di darsi da fare attivamente affinché nessuno dei ministri ai quali comandano, in nessun modo si permetta di condurre a termine azioni contrarie a tale dettame, tenendo sempre presente l'insigne frase di Ambrogio: "Non basta che tu non cerchi il vantaggio economico; anche le mani dei tuoi familiari devono essere tenute a freno.

Dai dunque istruzioni alla tua famiglia, ammoniscila, custodiscila; e se un servitorello ti avrà ingannato, una volta scoperto dovrà essere ripudiato a titolo d'esempio".1

Partendo da queste ottime, saggissime leggi, sia i santissimi Concili sia i Romani Pontefici Nostri predecessori hanno ritenuto di dover rendere sempre più stretto il passaggio, affinché malvagi abusi in materia non s'introducano mai nella Chiesa di Dio, o - se per caso vi si fossero già introdotti - vengano radicalmente tolti di mezzo.

C'è tuttavia da lamentare che presso alcune diocesi queste decisioni delle Costituzioni apostoliche e dei sacri Canoni ( così opportune e così ricche di dignità religiosa ) rimasero prive del loro effetto e risultarono senza forza e senza valore, impossibilitate a svellere dalle radici ogni comportamento ad esse contrario.

Dunque venimmo a conoscere che ciò accadeva perché coloro cui competeva occuparsene con il massimo impegno mettevano avanti varie scuse, invocando antiche, inveterate consuetudini oppure la necessità di versare qualche ricompensa ai ministri della curia ecclesiastica, oppure persino la mancanza del denaro necessario per condurre una vita decente, onesta e dignitosa.

Rendendosi conto di tutto ciò, il Nostro predecessore Innocenzo XI, di venerabile memoria, per apportare un rimedio costruttivo e rendere vane e fuori di luogo tutte le scusanti di qualunque natura, nel 1678 comandò che venisse redatto un tariffario nel quale fossero raccolti tutti i tributi indicati qua e là nei sacri Canoni e opportunamente sanciti dal Concilio Tridentino, secondo l'interpretazione data dalle sacre Congregazioni del predetto Concilio, nonché secondo i pareri espressi dai Vescovi.

Ordinò inoltre che tutti gli interessi ecclesiastici fossero chiaramente individuati ed elencati analiticamente; in nome di essi non doveva assolutamente essere consentito ad alcuno, né nel foro ecclesiastico né nelle curie vescovili, percepire emolumenti, eccezion fatta per quel che va versato al banco del cancelliere e quel che va pagato per la necessaria mercede.

Contemporaneamente fu assicurato che in questa materia la regola fosse uguale in tutte le curie ecclesiastiche ed identica, com'è giusto, fosse la disciplina, annullata ogni diversa consuetudine.

Lo stesso sommo Pontefice Innocenzo XI il primo ottobre dello stesso anno approvò con la Sua autorità questo tariffario, lo controfirmò e ne dispose la promulgazione e l'osservanza.

Tuttavia neppure questo bastò a rinsaldare ovunque la disciplina ecclesiastica, ormai abbandonata, e a metter freno alle cattive usanze che già da tempo avevano preso piede in varie diocesi.

Subito venne avanzata l'obiezione perché la citata tariffa non dovesse venire osservata anche dalle curie ecclesiastiche esistenti fuori d'Italia.

Per altro non si poteva fingere di ignorare che tutti i decreti in essa contenuti derivavano dai sacri canoni ed in particolare dal Concilio Tridentino; di conseguenza era assolutamente necessario che tutte le diocesi li rispettassero con la massima religiosità.

2 Questi dunque furono i motivi, Venerabili Fratelli, per cui – non senza grave dolore ed afflizione dell'animo Nostro - Ci rendemmo conto che nelle vostre curie avevano trovato spazio molti abusi contro l'esercizio della potestà spirituale; abusi che sconvolgono profondamente la disciplina ecclesiastica, la snervano e recano sommo disdoro alla grandissima dignità della quale risplendete ed all'autorità che vi è stata trasmessa per realizzare la perfezione dei santi e i compiti del ministero per l'edificazione del Corpo di Cristo.

Noi abbiamo ben presenti la vostra religiosità, la vostra santa pratica, la premura nei confronti delle Vostre chiese; sappiamo anche che gli abusi in materia di pagamenti individuati nel tribunale ecclesiastico delle vostre diocesi, introdotti in tempi passati da qualche ministro di secondaria importanza, per l'esempio di questi si sono poi propagati gradatamente di diocesi in diocesi, forse all'insaputa degli stessi Vescovi, ed in qualche caso si sono sviluppati persino in funzione di una più marcata dignità della Chiesa.

O perché al problema veniva attribuita pochissima rilevanza, o perché i successori nel ministero seguirono incautamente la strada tracciata dai predecessori, si arrivò al punto che questi stessi abusi, ormai rafforzati dalla continua pratica, sembrarono meritevoli di essere convalidati da costituzioni sinodali su proposta degli stessi ministri.

In nessun modo, assolutamente, queste colpe possono essere addebitate a voi, che anzi siete soprattutto degni di lode, in quanto abbiamo visto che voi siete colpiti dal più grande dolore per queste iniquità e più che mai desiderosi di estirparle.

Tuttavia, rendendoci conto che perseguendo questo scopo vi sareste attirati contro l'odio più forte, e che ostacoli enormi sarebbero stati frapposti alla realizzazione dell'obiettivo, se la stessa autorità apostolica non si fosse affiancata, per questo motivo interveniamo; in particolare a proposito della diversità delle tariffe e dei diversi comportamenti vigenti nelle diverse diocesi, affinché non solo siano tutti riportati ad un'equa e giusta misura, ma perché assumano tutti una lodevole uniformità procedurale.

Perciò confidiamo in Voi, nel nome del Signore, affinché osserviate con la massima cura i decreti che vi mandiamo con la Nostra autorità apostolica, su richiesta del Nostro carissimo figlio in Cristo Carlo Emanuele, illustre Re di Sardegna, di cui rilucono continuamente il singolare rispetto per Noi e per questa santa Sede apostolica, l'affetto e l'impegno religioso: provvedete che da tutti e da coloro cui compete essi siano osservati con grandissima diligenza.

3 In primo luogo per quanto riguarda le ordinazioni sacre, non vi possono assolutamente sfuggire le numerosissime ed altrettanto sante leggi della Chiesa, con le quali in qualunque tempo è stato vietato che i vescovi e gli altri collaboratori nel conferimento delle sacre ordinazioni, o comunque rappresentanti ufficiali trattenessero alcunché dai donativi degli ordini.

Questo è stato chiaramente sancito nel sinodo ecumenico di Calcedonia nel 451;2 in quello di Roma sotto san Gregorio Magno nel 600 o nel 604;3 nel secondo sinodo ecumenico Niceno dell'anno 787;4 in quello di Salegunstadt dell'anno 1022;5 nel quarto Lateranense, sotto Innocenzo III, nel 1215; in quelli di Tours, di Bracara, di Barcellona e di altri luoghi riferiti da Cristiano Lupo6 e da Gonzalez,7 e più recentemente dal Concilio di Trento,8 dal quale sono stati perfezionati gli antichi canoni, che permettevano che si potesse ricevere un'offerta spontanea, ed è stata ricondotta all'antica ed originaria purezza la disciplina ecclesiastica sulle sacre ordinazioni.

Il decreto del Concilio così recita: "Poiché ogni sospetto d'avarizia dev'essere lontano dall'ordine ecclesiastico, i vescovi, gli altri collaboratori nell'impartire gli ordini o i loro ministri non debbono per alcun motivo accettare alcunché - anche se spontaneamente offerto - in occasione dell'attribuzione di qualunque ordine: né per la tonsura clericale, né per lettere dimissorie o testimoniali, né per il sigillo, né in qualunque altra circostanza.

I notai, per altro, soltanto in quei luoghi nei quali non vige la lodevole abitudine di non accettare compensi, a fronte di ciascuna lettera dimissoria o testimoniale, possono accettare soltanto la decima parte di un aureo, a patto che non sia fissata per loro alcuna ricompensa per il lavoro svolto.

Al vescovo non può essere trasferito - direttamente o indirettamente - alcun emolumento proveniente dalle rendite che competono ai notai per il conferimento degli ordini; infatti egli sa di essere tenuto a prestar loro la propria opera assolutamente gratis.

Le tariffe contrarie a questa norma, gli statuti e le consuetudini locali, per quanto d'immemorabile origine ( che a buona ragione possono essere ritenuti piuttosto abusi e fonti di corruzione e colpa simoniaca ) debbono essere assolutamente abolite e vietate; coloro che si comporteranno diversamente, sia dando sia ricevendo, oltre che nel castigo divino incorreranno immediatamente nelle pene fissate per legge".

4 In linea con questi argomenti, vi ordiniamo e notifichiamo, Venerabili Fratelli, di non accettare alcuna offerta - nemmeno se spontaneamente donata - per il conferimento di qualunque ordine, nemmeno per la tonsura ecclesiastica; né per la lettera dimissoria o testimoniale o per il sigillo, o per qualunque altra ragione o causa o pretesto, eccezion fatta soltanto per l'offerta della candela di cera che suole esser fatta sulla base del pontificale romano; e tuttavia in modo tale che la qualità ed il peso della candela siano assolutamente lasciati all'arbitrio ed alla libera volontà di coloro che debbono ricevere gli ordini.

Alla vostra disposizione dovranno uniformarsi anche i vicari generali o foranei, i cancellieri e gli altri ministri, i familiari e i servi, ai quali venne già specificamente vietato dal Sacro Concilio Tridentino di accettare o esigere qualunque remunerazione, offerta o regalo in occasione delle sacre ordinazioni.

5 Se però in codeste diocesi non è fissato per il cancelliere o per i notai della curia ecclesiastica alcuno stipendio o salario per le mansioni svolte, ad essi soltanto consentiamo che - per ogni lettera testimoniale di un ordine conferito, compresa la tonsura ecclesiastica, o per la lettera dimissoria relativa alla stessa tonsura, o per gli ordini da ricevere da un vescovo estraneo - possano esigere al massimo la decima parte di un aureo, ovvero dieci oboli di moneta romana, e se lo trattengano, purché non siano Regolari legati da uno strettissimo voto di povertà, ai quali non è assolutamente consentito maneggiare denaro.

Ordiniamo che sia osservata la stessa entità di remunerazione anche se la predetta lettera testimoniale o dimissoria riguarda una pluralità di ordini, e fa riferimento ad ordini già attribuiti o in via di attribuzione da parte di un altro vescovo; di conseguenza in nessun modo sarà consentito aumentare la predetta remunerazione di dieci oboli o moltiplicarla in funzione dei singoli ordini contenuti nella lettera testimoniale o dimissoria.

Con queste norme non intendiamo certo indurre i cancellieri o i notai ad indicare in uno stesso documento testimoniale ordini diversi, conferiti in momenti distinti e con distinti dispositivi; in verità in passato abbiamo ordinato che ciò avvenisse; limitatamente a quegli ordini - cioè i minori - conferiti con una sola ordinazione.

Quanto alla lettera dimissoria relativa a più ordini da conferirsi da un altro vescovo, vietiamo che vengano moltiplicate le scritture e che si richieda qualunque sovrapprezzo o donativo per la rogazione dell'atto di conferimento degli ordini o per l'accesso al luogo dell'ordinazione o per qualsiasi altro motivo.

6 Nel conferimento del suddiaconato, quando il cancelliere o il notaio siano costretti ad un maggior lavoro per comprovare la verità e l'idoneità del patrimonio e del beneficio al cui titolo l'ordinando aspira, occorre premettere necessariamente altre procedure per gli atti di conferimento del predetto ordine.

In questo caso consentiamo loro di poter percepire una mercede proporzionata alla loro fatica, da stabilirsi dal vescovo a suo coscienzioso giudizio.

Tuttavia, tenuto conto della redazione dell'atto, del sigillo e di tutto il resto, non si può superare la somma di un aureo, ovvero di sedici giulii e mezzo.

Vogliamo inoltre che gli ordinandi e i loro parenti siano liberi di ricorrere a qualunque notaio abilitato alla sottoscrizione ed alla rogazione dell'atto, senza che possano essere costretti verso qualcuno; così pure per i testimoni necessari a presenziare nelle predette curie alla costituzione ed alla stipulazione del patrimonio ed al perfezionamento degli altri atti consueti.

Il notaio della curia, cui venga affidata una pratica di questo tipo, non potrà a nessun titolo esigere alcuna altra somma oltre la mercede definita dal Vescovo - come sopra specificato - o la somma di un aureo o di sedici giulii e mezzo, sia per la stesura dell'atto, sia per qualunque altra incombenza; né potrà ricevere altro denaro per la pubblicazione del decreto o per la lettera pubblicatoria o per qualunque altra ragione, sotto qualunque pretesto, come si legge chiaramente nel citato decreto del Concilio di Trento e come venne dichiarato apertamente nella sacra Congregazione del Concilio a Vicenza il 7 febbraio 1602, nella sacra Congregazione dei Vescovi a Gerona il 25 ottobre 1588, come si legge nel Fagnani.9

7 Tuttavia, consentiamo che dai notai o dal cancelliere possa essere richiesto un compenso, sempre nell'ambito della legge, purché sia sempre dichiarato, qualora non sia stato fissato per il loro lavoro alcun salario o stipendio; comunque, assolutamente, nulla dei loro emolumenti può pervenire, direttamente o indirettamente, a voi o a chiunque altro, ufficiale o ministro, che conferisce gli ordini, così come venne sancito dal Concilio Tridentino.

Queste due disposizioni, che con questa nostra lettera stiamo fissando, vogliamo che siano sempre rispettate in ogni occasione.

8 Riteniamo che difficilmente possa sfuggire all'accusa di lucro turpe e al sospetto d'avarizia l'iniqua consuetudine, che abbiamo saputo aver preso piede in alcune di codeste curie, di esigere denaro per l'autorizzazione ( che deve provenire da voi o dai vicari generali ) affinché coloro che sono stati recentemente ordinati sacerdoti celebrino la prima Messa, ovvero per altra simile autorizzazione, come quella di ammettere agli uffici divini i sacerdoti stranieri, per quanto muniti di lettera commendatizia dei rispettivi Ordinarii.

Disponiamo pertanto che sia assolutamente eliminata codesta consuetudine, per quanto mantenuta fin qui e conservata a titolo di stipendio o di mercede da garantire a chi è incaricato di verificare l'idoneità dei sacerdoti nelle cerimonie e nei sacri riti; essa infatti è contraria ai sacri canoni ed è stata più volte riprovata.

9 Quel che abbiamo detto precedentemente a proposito delle sacre ordinazioni dev'essere applicato con pari diritto nel conferimento, o assegnazione, dei benefici ecclesiastici; ciò vi apparirà chiaro ed evidente se terrete davanti ai vostri occhi i canoni della Chiesa, fissati proprio per svellere dalle radici gli abusi instauratisi in diversi tempi in questa materia.10

E sebbene il santo Concilio Tridentino non abbia stabilito niente di preciso a questo proposito, tuttavia la sacra congregazione del Concilio, con l'approvazione del sommo Pontefice Gregorio XIII, dichiarò che il decreto cap. 1, sess. 21 De ref., avesse un ruolo anche nel conferimento dei benefici, in particolare degli amministratori, e che non si dovesse ricevere alcunché in cambio del sigillo, nonostante qualunque antica consuetudine.11

Questa stessa sacra Congregazione, nella lettera inviata al vescovo di Melfi, con il parere favorevole del sommo Pontefice, giudicò, dichiarò e dispose che i conferitori di benefici - qualunque sia la loro dignità - non possano accettare od esigere alcunché per il conferimento o per qualunque altra pratica inerente i benefici, sotto qualunque forma o aspetto, direttamente o indirettamente, anche se il donativo sia presentato come frutto dell'annata o di qualunque altro frazionamento, nemmeno se dato spontaneamente come offerta.

A queste norme debbono assolutamente attenersi anche i notai dei conferitori e tutti gli altri impiegati, per i quali tuttavia è previsto in altra parte un salario garantito; altrimenti, sia chi dona sia chi riceve sarà ritenuto colpevole ipso facto ed incorrerà nelle pene previste dai sacri canoni per i simoniaci; i notai, inoltre, e gli altri impiegati saranno sospesi dai loro incarichi.12

Clemente XIV

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1 S. Ambrogio, In Lucam, lib. IV, n. 52
2 Canone 2
3 Canone 5, ovvero epist. 44, lib. 4, indiz. 13
4 Canone 5
5 Can. 3
6 Dissert. 2, proemio De simonia cap. 9, tomo 4
7 Capitolo Antequam 1, De simonia, n. 9
8 Sess. 21, cap. 1, De reformatione
9 De simonia, cap. sulle Ordinazioni, n. 32 ss.
10 Cap. Si quis, q. 3; cap. Non satis; 8 cap. Cum in ecclesiae; 9 cap. Jacobus; 44 cap. De simonia; Cristiano Lupo, dissert. De simonia, cap. 10
11 Garz., De benef. part. 8, cap. 1, n. 76 e seg.; Fagnani nel cap. In ordinando de simonia, n. 31; Gallemart, nel cap. 1, sess. 21, De reform
12 Garz., loc. cit