Concili/1123/1123.txt Laterano I ( 1123 ) Simonia, celibato, investitura 710-712: Canoni, 27 marzo 1123 Can. 1 Seguendo gli esempi dei santi padri e rinnovando un dovere del nostro ufficio, proibiamo assolutamente, in virtù dell'autorità della sede apostolica, che qualcuno nella chiesa di Dio venga ordinato o promosso per denaro. Se qualcuno avrà comperato in quel modo nella chiesa un'ordinazione o una promozione, sia senz'altro privato della dignità. Can. 3 ( al. 7 ) Proibiamo nel modo più assoluto ai sacerdoti, diaconi, suddiaconi di vivere con le concubine o con le mogli e di coabitare con donne diverse da quelle con cui il concilio di Nicea [ can. 3 ] ha permesso di vivere soltanto per ragioni di necessità, cioè: la madre, la sorella, la zia paterna o materna, o altre simili, sulle quali onestamente non possa sorgere alcun sospetto. Can. 4 ( al. 8 ) Inoltre, in conformità a quanto disposto dal beatissimo papa Stefano, stabiliamo che i laici, per quanto pii possano essere, non abbiano alcuna facoltà di disporre delle cose ecclesiastiche; ma che, secondo i Canoni degli Apostoli [ can. 38, al. 39 ] la cura di tutti gli affari ecclesiastici sia nelle mani del vescovo e che egli l'amministri come se Dio lo vedesse ( Al. can. 9 ). Quindi se qualcuno dei principi o degli altri laici avrà rivendicato il diritto di disporre dei beni o dei possessi ecclesiastici o di conferirli, sia considerato sacrilego.