Concilio di Vienne

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Per l'insegnamento delle lingue orientali

Tra i doveri che ci incombono, ci preoccupiamo continuamente di come condurre gli erranti nella via della verità e guadagnarli a Dio, con l'aiuto della sua grazia.

Questo cerchiamo con vivo desiderio, i pensieri della nostra mente e uno zelo premuroso.

È indubbio che per ottenere quanto desideriamo nulla sia più adatto che l'esposizione e la fedele predicazione delle sacre scritture.

Ma non ignoriamo che queste verità si predicano invano se si espongono ad orecchie che non conoscono la lingua di chi parla.

Imitando, quindi, l'esempio di colui, del quale, anche se indegni, facciamo le veci sulla terra, e che volle che gli apostoli, evangelizzando tutto il mondo, conoscessero ogni sorta di lingue, ( At 2,4; 1 Cor 12,30 ) desideriamo ardentemente che la santa chiesa abbondi di cattolici che conoscano le lingue, specie quelle che usano gli infedeli, cosi da sapere e potere istruire gli infedeli nelle sacre verità per aggregarli, attraverso la conoscenza della fede cristiana e l'amministrazione del battesimo, alla comunità dei cristiani.

Perché, dunque, possa realizzarsi una conoscenza approfondita di queste lingue con una efficace istruzione, con l'approvazione di questo sacro concilio abbiamo disposto che dovunque venga a trovarsi la curia romana, ed inoltre negli studi di Parigi, di Oxford, di Bologna e di Salamanca, vengano istituite delle scuole per le lingue sotto indicate.

In ognuno di questi luoghi vi siano dei cattolici che conoscano a sufficienza la lingua ebraica, araba e caldea, due per ciascuna lingua, che dirigano le scuole in queste università, che traducano dei libri, fedelmente, da queste lingue in latino, che le insegnino con amore agli altri, e ne trasfondano in essi con un insegnamento premuroso la conoscenza.

Cosi gli allievi, sufficientemente istruiti e dotti in queste lingue, possano portare il frutto sperato, con l'aiuto di Dio, propagando la fede presso i popoli infedeli.

Per gli stipendi e le spese di questi lettori presso la curia romana provveda la sede apostolica; per lo studio di Parigi, il re di Francia; per quello di Oxford, il re di Inghilterra, Scozia, Irlanda e Galles; per quello di Bologna, i prelati, i monasteri, i capitoli, i conventi, le collegiate - esenti e non esenti - e i rettori di chiese dell'Italia; per quello di Salamanca, quelli di Spagna.

Ciò, imponendo ai singoli ( enti ) l'onere del contributo in proporzione delle possibilità, senza che possano, in nessun modo, essere fatti valere privilegi ed esenzioni in contrario, pur non intendendo recar loro pregiudizio riguardo ad altre cose.

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