Concilio Laterano V

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Sessione 10a, 4 maggio 1515

1 - Bolla Inter multiplices

Erano già stati emanati numerosi decreti papali a favore del "montes pietatis" ( "monti di pietà" ).

C'erano però ripensamenti contro il modo con cui questi monti dei pegni si mantenevano senza danni.

2 - Usura e i "Monti di pietà"

Alcuni maestri e dottori infatti sostengono che non sono leciti quei Monti di pietà nei quali, passato un certo tempo, si esige dai poveri destinatari del prestito in più del capitale un tanto per ogni libbra prestata; in questo modo infatti essi non vanno esenti dalla colpa di usura e da un preciso peccato di ingiustizia; nostro Signore infatti, secondo la testimonianza dell'evangelista Luca, ( Lc 6,34s ) ci ha chiaramente comandato di non sperare nulla più del capitale, quando facciamo un prestito.

Si dà infatti usura in senso proprio quando dell'uso di una cosa che non produce niente, ci si sforza di ricavare, senza alcuna fatica e pericolo, un guadagno e un frutto.

Ma altri maestri e dottori ... si pronunciano di conseguenza ... a favore di un bene così grande, così necessario alla comunità, purché non si chieda e non si speri nessun compenso per il prestito.

Tuttavia, essi dicono, come indennità per questi Monti di pietà, cioè per far fronte alle opere necessarie per lo stipendio degli impiegati e per tutto ciò che serve al loro mantenimento, questi possono, a condizione di non trarre nessun lucro, ricevere e esigere da coloro che traggono vantaggio dal prestito loro fatto, una somma modesta e ridotta allo stretto necessario in più del capitale, e ciò in virtù di quel principio giuridico per cui chi riceve un vantaggio deve anche portarne il peso ( Regulae iuris, in: Bonifacio VIII, Liber sestus Decretalium, V Appendix, regula 55, Frdb, 1123), soprattutto se vi è l'approvazione dell'autorità apostolica.

E questi maestri dimostrano che questa seconda opinione è stata approvata dai romani pontefici, nostri predecessori, Paolo II, Sisto IV, Innocenzo VIII, Alessandro IV e Giulio II, di felice memoria ...

Quanto a noi, volendo provvedere opportunamente ... a questo problema, apprezzando lo zelo per la giustizia che mostra la prima parte, che vuole evitare la minaccia dell'usura, e apprezzando l'amore per la pietà e la verità che manifesta la seconda parte, che vuole venire in aiuto dei poveri, lodando in ogni caso l'impegno di entrambe, ... con l'approvazione del sacro concilio, dichiariamo e definiamo che i suddetti Monti di pietà costituiti dalle pubbliche autorità e finora approvati e confermati dalla sede apostolica, nei quali si esiga, oltre il deposito un modesto compenso per le sole spese degli impiegati e di quanto è necessario per il loro mantenimento, senza un guadagno per gli stessi Monti, non presentano nessun male specifico, né costituiscono incentivo al peccato.

Essi non possono in alcun modo essere condannati, ma al contrario un tale tipo di prestito è meritorio e deve essere lodato e approvato, né deve essere assolutamente considerato come una usura ...

Tutti ... coloro che in futuro osassero predicare o discutere sia a voce che per iscritto contro il testo di questa decisione, incorreranno nella scomunica di pronunciata sentenza ...

3 - Costituzione Inter sollicitudines

Certo, il progresso delle lettere, con la lettura dei libri, può facilmente ottenersi, e l'arte di stampare i libri, specialmente ai nostri giorni, con l'aiuto di Dio, inventata sviluppata e migliorata, ha già apportato molte utilità agli uomini, dato che con poca spesa si moltiplicano i libri, con i quali agevolmente le menti si esercitano nello studio delle lettere, e gli uomini – specialmente cattolici, dei quali la santa Chiesa Romana desidera che si moltiplichi il numero – possono facilmente impadronirsi di ogni lingua, sicché siano capaci di istruire nella religione anche gli infedeli, e così salutarmente aggregarli, con la dottrina della fede, alla famiglia dei fedeli.

Vero è, però, che da molte voci è giunto alle orecchie nostre e di questa Sede Apostolica che alcuni tipografi, qua e là nel mondo, hanno osato stampare e vendere pubblicamente libri tradotti in latino dal greco, dall'ebraico, dall'arabo e dal caldeo, oppure scritti direttamente in latino o in volgare, che contengono errori, anche nella fede, e dannose asserzioni, anche contro la religione cristiana, e contro il buon nome di persone, anche di eminente dignità; dai quali libri i lettori, non solo non si edificano, ma vengono indotti in massimi errori, tanto nella fede quanto nella morale; sicché – come l'esperienza insegna – si sono verificati molti scandali, e maggiori se ne temono per l'avvenire.

Noi, pertanto, affinché ciò che salutarmente è stato inventato a gloria di Dio e ad incremento della fede e della cultura non degeneri e diventi nocivo alla salute dei fedeli, abbiamo deciso di volgere la nostra attenzione alla stampa dei libri, sicché in avvenire le spine non crescano insieme con i semi buoni, o i veleni si mescolino con le medicine.

Volendo pertanto prendere le misure del caso, con l'approvazione di questo sacro Concilio, affinché la stampa dei libri prosperi tanto più felicemente quanto più in avvenire ne sarà più diligente e prudente la procedura, stabiliamo ed ordiniamo che d'ora innanzi, e per sempre in avvenire, così nella nostra città come in tutte le altre città e diocesi, nessuno ardisca stampare o far stampare libro alcuno, o qualsiasi altra scrittura, prima che sia stata debitamente esaminata sottoscritta ed approvata:

in Roma, dal nostro vicario e maestro del Sacro Palazzo;

nelle altre città diocesi, dal vescovo, o da altro competente in libri e scritture da stampare, designato dallo stesso vescovo,

e dall'inquisitore dell'eresie nella città o nella diocesi nelle quali il libro sarà stampato;

e ciò sotto pena di scomunica, da imporre senza alcuna dilazione, e gratis.

Se qualcuno agirà contro quanto disposto – oltre al sequestro dei libri stampati ed al loro pubblico bruciamento, alla multa di cento ducati in favore della fabbrica di San Pietro in Roma da pagare subito, e la sospensione dell'attività tipografica per la durata di un anno –, sia colpito da sentenza di scomunica; che se persistesse nel delinquere, dal suo vescovo, o rispettivamente dal nostro vicario, venga punito con tutti i mezzi che il diritto permette, sicché dal suo esempio gli altri vengano dissuasi dall'imitarlo.

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