Alloglotto/i

Dizionario

1) Di lingua diversa da quella prevalente nel resto di una nazione


L'alloglossia ( dal greco ἀλλο, altro, e γλῶττα, lingua ) è la situazione di una comunità ( detta alloglotta ) che utilizza una lingua diversa rispetto all'elemento demografico maggioritario di un'entità statale o amministrativa.

L'alloglossia è un concetto relativo che dipende dal punto di riferimento: ad esempio, i tedeschi dell'Alto Adige sono in una posizione di alloglossia se rapportati alla popolazione italiana nel suo insieme, ma se ci si limita ad osservare la provincia autonoma di Bolzano, dove i germanofoni costituiscono la maggioranza assoluta, allora è la comunità italofona, a rigore, ad essere alloglotta.

Storia

Il termine "alloglotto" ha conosciuto una particolare strumentalizzazione durante il ventennio fascista, quando fu largamente utilizzato per riferirsi agli abitanti dei territori acquisiti in seguito alla prima guerra mondiale ( e in particolare dell'Alto Adige della Valcanale Friulana e della Venezia Giulia ).

La generica etichetta di "alloglotti", appellativo usato per evitare di nominare esplicitamente le popolazioni tedesche, ladine, slovene e croate di recente annessione al Regno d'Italia e idealmente destinate a italianizzarsi, servì a negare sul piano concettuale le sussistenti differenze etniche e a dare l'impressione di una maggiore uniformità nazionale.

Sul piano normativo, nel medesimo periodo storico l'alloglossia fu spesso oggetto di provvedimenti legislativi repressivi.

La Legislazione italiana

a tutela delle minoranze linguistiche riconosce dodici comunità linguistiche storiche parlanti idiomi ascritti a varie famiglie linguistiche presenti entro i confini della Repubblica italiana e diversi dall'italiano, lingua ufficiale dello stato.

Questi dodici gruppi linguistici ( albanesi, catalani, croati, francesi, francoprovenzali, friulani, germanici, greci, ladini, occitani, sardi, sloveni ) sono rappresentati da circa 2.400.000/3.000.000 parlanti distribuiti in 1.171 comuni di 14 regioni, tutelati da apposite leggi nazionali ( come la legge quadro 482/99 ) e regionali.

Non sono giuridicamente riconosciute

le « alloglossie interne », comunità parlanti idiomi di ceppo italo-romanzo trasferitesi dalle proprie sedi originali in altri territori ( come gli idiomi gallo-italici dell'Italia insulare e meridionale ),

le « minoranze diffuse », le comunità parlanti varietà non territorializzate ( come i rom e i sinti ) quindi prive dell'elemento "territorialità", e

le « nuove minoranze », le lingue alloglotte parlate in comunità di recente immigrazione conservanti « lingua, cultura, religione e identità di origine »

perché mancanti dell'elemento di "storicità".

È tuttavia anche da ricordare che le lingue dei migranti non sono comprese tra le lingue tutelate dal trattato internazionale ( europeo ) "Carta europea delle lingue regionali e minoritarie"


Concilio Ecumenico Vaticano II

Loro assistenza nella diocesi CD 23

Leggi

Costituzione della Repubblica Italiana Art. 6
La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.