Summa Teologica - I-II

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I - Fortuna del trattato

2 - É inutile cercare nel De lege nova una vera originalità: S. Tommaso non fa che ricalcare le orme di S. Paolo, di S. Agostino e degli altri Padri di cui ebbe conoscenza.

Quello che colpisce è la concisione e l'esattezza delle formule in cui sintetizza il pensiero tradizionale, cavandone arditamente tutte le conseguenze più interessanti, superando le false interpretazioni degli antinomiani di tutti i tempi.

Nessuna delle sue tesi si distingue dalla dottrina comunemente accettata nel medioevo.

Ciò spiega perché i grandi commentatori della Somma, troppo sensibili alle controversie scolastiche, si siano dispensati dal loro ufficio, accontentandosi di qualche brevissima nota. S. Antonino Pierozzi [ m. 1459 ] trascrisse quasi integralmente il testo di S. Tommaso nella propria Summa Theologica, P. I, tit. 15.

Anche Domenico Soto [ m. 1560 ] nel De Justitia et Jure non fece molto di più.

Poche, sebbene interessanti, le osservazioni di Francesco De Vitoria [ m.1546 ].

Di maggiore ampiezza sono invece i trattati De Lege Nova del gesuita Francesco Suarez [ m. 1617 ] e del domenicano Giov. Vincenzo Patuzzi [ m. 1763 ], che in senso lato si possono considerare illustrazioni dell'analogo trattato tomistico.

I teologi e i moralisti più recenti non si sono molto interessati del nostro argomento nei loro manuali.

Rare sono le loro monografie; mentre è più facile incontrare studi accurati in proposito da parte dei cultori delle scienze bibliche.

3 - Il disinteresse dei moralisti per la legge nuova è concomitante al favore incontrato in questi ultimi secoli dalla casistica e da certo probabilismo, che ci hanno regalato una morale minimista, preoccupata di salvare una libertà che non è quella cristiana.

In proposito condividiamo quanto ha scritto il P. Antonio Di Monda O. F. M. nell'unica moderna monografia teologica sul nostro argomento ( cfr. La Legge Nuova della libertà secondo S. Tommaso, Napoli, 1954, pp. 290 ss. ): « Senza dubbio, il fatto che la legge Nuova è una legge di libertà, potrebbe apparentemente legittimare o fornire un argomento di più a dei sistemi, il massimo sforzo dei quali è tutto nel tentativo di alleggerire l'onere della legge, nei confronti della libertà ….

Preoccupazione costante dei « casuisti » e di certo probabilismo, « è di rendere l'osservanza della legge più facile che sia possibile, dissimulandone le obbligazioni.

Da ciò il ricorso a tutte le sottigliezze, a tutte le opinioni altrui, le determinazioni meticolose della legge e della sua obbligatorietà, le divisioni e suddivisioni il ricorso, in una parola, a tutti i possibili sotterfugi …. ».

« Tale scopo, teso evidentemente a una liberazione materiale ed effettiva dalla legge, comporta, inevitabilmente, un accentuato pericolo di licenza che non può sfuggire a nessuno.

E ciò non può essere certo in accordo con i principi della legge Nuova.

Una ricerca storica sullo stesso famoso principio: "La legge positiva non obbliga con grave incomodo", ci direbbe fino a qual punto la soavità e libertà della legge Nuova siano state tradite » ( ibid., pp. 293 s. ).

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