Summa Teologica - I-II

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Articolo 2 - Se ogni legge umana positiva derivi dalla legge naturale

C. G., III, c. 123; In 3 Sent., d. 37, q. 1, a. 3; In 4 Sent., d. 15, q. 3, a. 1, sol. 4; a. 2, sol. 1; In 5 Ethic., lect. 12

Pare che non tutte le leggi umane positive derivino dalla legge naturale.

Infatti:

1. Il Filosofo [ Ethic. 5,7 ] scrive che « legittima, o legalmente giusta, è quella cosa che inizialmente può essere in una maniera o nell'altra ».

Ora, in ciò che deriva dalla legge naturale non si trova questa indifferenza.

Quindi le norme stabilite dalle leggi umane non derivano tutte dalla legge naturale.

2. Il diritto positivo si contrappone per divisione al diritto naturale, come risulta dai testi di S. Isidoro [ Etym. 5,4 ] e del Filosofo [ ib. ].

Ora, quanto deriva dai princìpi universali della legge naturale appartiene alla legge di natura, come si è detto sopra [ q. 94, a. 4 ].

Quindi le disposizioni della legge umana non derivano dalla legge naturale.

3. La legge naturale è unica presso tutti: infatti il Filosofo [ ib. ] afferma che « il diritto naturale è quello che ha dovunque lo stesso vigore ».

Se quindi le leggi umane derivassero dalla legge naturale, ne seguirebbe che esse stesse dovrebbero essere identiche presso tutti i popoli.

Il che è falso in maniera evidente.

4. Di quanto deriva dalla legge naturale si può sempre dare una ragione.

Invece stando al Digesto [ 1,3,20 ] « non si può trovare una ragione di tutte le cose che i maggiorenti stabilirono per legge ».

Perciò non tutte le leggi umane derivano dalla legge naturale.

In contrario:

Cicerone [ De invent. 2,53 ] ha scritto: « Il timore e la santità delle leggi hanno sancito quanto era stato emanato dalla natura e sperimentato dalla consuetudine ».

Dimostrazione:

Come insegna S. Agostino [ De lib. arb. 1,5.11 ], « non è da considerarsi legge una norma non giusta ».

Perciò una norma ha vigore di legge nella misura in cui è giusta.

Ora, tra le cose umane un fatto viene detto giusto quando è retto secondo la regola della ragione.

Ma la prima regola della ragione è la legge naturale, come si è visto [ q. 91, a. 2, ad 2 ].

Quindi una legge umana positiva in tanto ha natura di legge in quanto deriva dalla legge naturale.

E se in qualcosa è contraria alla legge naturale, non è più legge, ma corruzione della legge.

Però va notato che una norma può derivare dalla legge di natura in due modi: primo, come conclusione dai princìpi; secondo, come determinazione di ciò che è indeterminato. Il primo modo assomiglia alla deduzione delle conclusioni dimostrative in campo scientifico.

Il secondo invece assomiglia alla determinazione delle strutture generiche con le strutture specifiche in campo tecnico: cioè al modo in cui un muratore applica la struttura generica della casa alla struttura determinata di questa o di quell'altra casa.

Perciò alcune norme derivano dai princìpi universali della legge naturale come conclusioni: come il precetto di non uccidere può derivare dal principio che non si deve far del male ad alcuno.

Invece altre norme ne derivano a modo di determinazione.

La legge di natura, p. es., stabilisce che chi pecca venga punito, ma precisare con quale pena è una certa determinazione della legge naturale.

Ora, nella legge umana positiva si ritrova l'una e l'altra cosa.

Però le norme del primo tipo si trovano in questa legge non soltanto come norme positive, ma come aventi anche un certo vigore in forza della legge naturale.

Le norme del secondo tipo invece hanno vigore soltanto in forza della legge umana.

Analisi delle obiezioni:

1. Il Filosofo in quel testo parla delle norme stabilite come determinazioni o specificazioni dei precetti della legge naturale.

2. L'argomento vale per i soli precetti che derivano dalla legge naturale come conclusioni.

3. I princìpi generali della legge naturale non possono essere applicati sempre nello stesso modo, per la molteplice varietà delle cose umane.

E da qui nasce la diversità della legge positiva presso i diversi popoli.

4. Quelle parole del Digesto vanno riferite alle deliberazioni prese dai maggiorenti sulle determinazioni particolari della legge naturale, alle quali il giudizio degli esperti e dei prudenti si riferisce come a dei princìpi, in quanto cioè essi vedono subito che cosa sia meglio decidere nei casi particolari.

Per cui il Filosofo [ Ethic. 6,11 ] insegna che in questi casi « bisogna attendere agli enunziati indimostrabili e alle opinioni degli esperti, degli anziani e dei prudenti non meno che alle dimostrazioni ».

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