Summa Teologica - I-II

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Articolo 2 - Se la legge umana vada sempre mutata, quando si prospetta un miglioramento

In 2 Pol., lect. 12

Pare che la legge umana vada sempre mutata, quando si prospetta un miglioramento.

Infatti:

1. Le leggi umane sono scoperte dalla ragione umana, come anche le altre arti.

Ma nelle altre arti, se si trova qualcosa di meglio, si abbandonano le acquisizioni precedenti.

Quindi si deve fare lo stesso per le leggi umane.

2. Dall'insegnamento del passato possiamo provvedere all'avvenire.

Ora, se le leggi umane non fossero state mutate con la scoperta di istituzioni migliori, ne seguirebbero molti inconvenienti: poiché nelle antiche leggi troviamo molte cose rudimentali.

Perciò ogni volta che si scopre qualcosa di meglio bisogna mutare le leggi.

3. Le leggi umane sono stabilite per regolare degli atti particolari.

Ma delle cose particolari non si può raggiungere una perfetta conoscenza che mediante l'esperienza, la quale, come dice Aristotele [ Ethic. 2,1 ], « ha bisogno di tempo ».

Quindi è chiaro che la successione del tempo può presentare dei miglioramenti da codificare.

In contrario:

Sta scritto nel Decreto [ di Graz. 1,12,5 ]: « È ridicolo, ed è una vergogna davvero abominevole, che noi sopportiamo la violazione delle tradizioni ricevute anticamente dai nostri padri ».

Dimostrazione:

Si è detto [ a. prec. ] che in tanto è giusto mutare una legge in quanto col suo mutamento si contribuisce al bene comune.

Ora, la mutazione stessa della legge implica di per sé una menomazione del bene comune.

Poiché la consuetudine giova molto all'osservanza delle leggi: per cui le cose che si compiono contro la consuetudine comune, anche se sono in se stesse più leggere, sembrano più gravose.

Perciò quando si muta una legge si ha una diminuzione della sua forza coattiva, in quanto le viene tolto il sostegno della consuetudine.

Quindi la legge umana non va mai cambiata se da qualche altra parte non c'è un compenso per il bene comune che sia uguale alla sua menomazione.

E questo ci può essere o per il fatto che si ha un'utilità massima ed evidentissima nel nuovo statuto, o perché una stretta necessità lo esige, o per il fatto che la legge in vigore contiene una manifesta iniquità, o perché la sua osservanza è molto dannosa.

Perciò nel Digesto [ 1,4,2 ] si legge che « nella istituzione di nuove norme ci deve essere un'evidente utilità per recedere dal diritto che per lungo tempo fu considerato giusto ».

Analisi delle obiezioni:

1. Nelle cose che riguardano l'arte tutta l'efficacia deriva dalla ragione: perciò quando si trova una ragione migliore si deve mutare quanto si era sostenuto in precedenza.

Invece « le leggi ottengono il massimo vigore dalla consuetudine », come scrive il Filosofo [ Polit. 2,5 ].

Quindi non vanno mutate facilmente.

2. L'argomento dimostra che le leggi vanno mutate: ciò però non va fatto per un miglioramento qualsiasi, ma per un grande vantaggio o necessità, secondo le spiegazioni date [ nel corpo ].

3. Lo stesso si dica per la terza obiezioni.

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