Summa Teologica - I-II

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Articolo 3 - Se la legge nuova sia contenuta nell'antica

Pare che la legge nuova non sia contenuta nell'antica.

Infatti:

1. La legge nuova consiste principalmente nella fede, tanto che S. Paolo la chiama [ Rm 3,27 ] « la legge della fede ».

Ma nella legge nuova vengono insegnati molti dogmi di fede che non sono contenuti nell'antica.

Quindi la legge nuova non è contenuta in essa.

2. Una certa Glossa [ cf. Agost., De serm. Dom. in monte 1,1 ], nel commentare quel passo evangelico [ Mt 5,19 ]: « Chi avrà violato uno solo di questi precetti, anche minimi », afferma che i precetti della legge sono minori, mentre quelli del Vangelo sono maggiori.

Ora, una cosa maggiore non può essere contenuta in una minore.

Quindi la legge nuova non è contenuta nell'antica.

3. Una cosa che è contenuta in un'altra è simultanea a quella che la contiene.

Se quindi la legge nuova fosse contenuta nell'antica, posta l'antica ne seguirebbe la presenza anche della nuova.

E così era inutile dare la legge nuova, essendovi già l'antica.

Quindi la legge nuova non è contenuta nell'antica.

In contrario:

In Ezechiele [ Ez 1,16 ] si legge che « una ruota era dentro l'altra ruota »; e San Gregorio [ In Ez hom. 6 ] spiega: « Il nuovo Testamento era dentro l'antico ».

Dimostrazione:

Una cosa può essere contenuta in un'altra in due modi.

Primo, in maniera attuale: cioè come un corpo in un luogo.

Secondo, in maniera virtuale, come un effetto nella sua causa, o come il completamento in una cosa incompleta: cioè come il genere contiene virtualmente la specie, e come il seme contiene l'albero intero.

E in questa seconda maniera la legge nuova è contenuta nell'antica: infatti si è già visto [ a. 1 ] che la legge nuova sta a quella antica come il perfetto all'imperfetto.

Per cui il Crisostomo [ ? ], nel commentare quel passo evangelico [ Mc 4,28 ]: « La terra produce da se stessa il frutto: prima l'erba, poi la spiga, poi il grano nella spiga », fa questa applicazione: « Prima produce l'erba con la legge naturale; poi le spighe con la legge di Mosè; quindi il grano perfetto con il Vangelo ».

Perciò la legge nuova è contenuta nell'antica come il frutto nella spiga.

Analisi delle obiezioni:

1. Tutti i dogmi che il nuovo Testamento propone a credere in modo chiaro ed esplicito sono insegnati anche dall'antico Testamento, però in maniera implicita e figurale.

Perciò anche da questo lato dei dogmi la legge nuova è contenuta nell'antica.

2. I precetti della legge nuova sono maggiori di quelli contenuti nell'antica per una più esplicita chiarezza, ma quanto alla sostanza sono già tutti contenuti nell'antico Testamento.

Infatti S. Agostino [ Contra Faustum 19, cc. 23,28 ] nota che « quasi tutti gli ammonimenti e i precetti dati dal Signore sotto la forma: "Ma io vi dico", si trovano anche in quegli antichi libri.

Siccome però si intendeva per omicidio solo l'uccisione del corpo umano, il Signore spiegò che ogni moto cattivo che tende a danneggiare un fratello rientra nel genere dell'omicidio ».

Ora, i precetti della legge nuova sono detti maggiori dei precetti della legge antica a motivo di queste chiarificazioni.

Tuttavia nulla impedisce che una cosa più grande sia contenuta virtualmente in una più piccola: come l'albero è contenuto nel seme.

3. Ciò che è implicito ha bisogno di essere spiegato.

Quindi dopo la legge antica era necessaria la promulgazione della legge nuova.

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