Summa Teologica - II-II

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Articolo 9 - Se i fanciulli possano obbligarsi con un voto a entrare in religione

Infra, q. 189, a. 5; In 4 Sent., d. 38, q. 1, a. 1, sol. 3; Contra Retr., cc. 11, 12; c. 13, ad 9 sqq.

Pare che i fanciulli non possano obbligarsi con voto a entrare in religione.

Infatti:

1. Dato che per il voto è richiesta la deliberazione dell'animo, fare voti appartiene soltanto a coloro che hanno l'uso di ragione.

Ma questo manca nei fanciulli, come anche nei dementi e nei pazzi furiosi.

Come quindi non possono obbligarsi a un voto i dementi e i pazzi furiosi, così è evidente che nemmeno i fanciulli possono obbligarsi con voto a entrare in religione.

2. Ciò che viene fatto legittimamente da una persona non può essere invalidato da un'altra.

Ma il voto di entrare in religione fatto da un bambino o da una bambina prima della pubertà può essere revocato dai genitori o dal tutore, secondo i Canoni [ Decr. di Graz. 2,20,2,2 ].

Quindi un fanciullo o una fanciulla prima dei quattordici anni non può fare dei voti validi.

3. Secondo la Regola di S. Benedetto [ c. 58 ] e le norme di Innocenzo IV [ Bull. Ord. Praed. ], a coloro che entrano in religione si concede un anno di esperimento, affinché la prova preceda sempre l'obbligo del voto.

Quindi non è lecito che i fanciulli si leghino alla religione prima dell'anno di prova.

In contrario:

Ciò che è fatto abusivamente è invalido, anche se non è revocato da nessuno.

Invece secondo i Canoni [ l. cit. ] il voto fatto da una bambina prima degli anni della pubertà è valido, se entro un anno non viene revocato dai genitori.

Quindi i fanciulli possono lecitamente e validamente obbligarsi a entrare in religione anche prima della pubertà.

Dimostrazione:

Come si è già notato [ a. 7 ], il voto è di due specie, cioè semplice e solenne.

E poiché la solennità del voto consiste in una benedizione e consacrazione spirituale amministrata dalla Chiesa, la solennità dei voti dipende dalle disposizioni di quest'ultima.

Il voto semplice invece riceve la sua efficacia dalla deliberazione dell'animo, con la quale uno intende obbligarsi.

Che poi tale obbligazione non abbia valore può accadere per due motivi.

Primo, per una menomazione dell'uso della ragione, come avviene nei deficienti, i quali non possono obbligarsi a nulla nei loro eccessi di follia.

Secondo, perché chi fa il voto è sottoposto al potere di altri, come sopra [ a. prec. ] si è visto.

Ora, nei fanciulli che non hanno raggiunto gli anni della pubertà si trovano riunite queste due cose: poiché ordinariamente essi non hanno il pieno uso della ragione, e per natura sono soggetti alla cura dei genitori, o dei tutori che ne fanno le veci.

E così i loro voti sono inefficaci per due motivi.

- Capita però talvolta, per disposizione della natura, che non è soggetta alle leggi umane, che vi siano dei fanciulli, per quanto pochi, nei quali l'uso della ragione è anticipato, per cui si dice che sono capaci di inganno.

Né tuttavia per questo sono esenti dalla cura dei genitori, la quale sta alla legge umana, che si adatta ai casi più frequenti.

Perciò si deve concludere che se il fanciullo, o la bambina, prima della pubertà, è privo dell'uso di ragione, in nessun modo può obbligarsi con voto a qualcosa.

Se invece ha raggiunto l'uso della ragione, per quanto dipende da lui può obbligarsi, ma il suo voto può essere invalidato dai genitori, ai quali egli rimane soggetto.

Per quanto però sia capace di inganno, tuttavia prima della pubertà non può obbligarsi con i voti solenni alla vita religiosa, a motivo delle leggi della Chiesa [ Decr. di Graz., l. cit. ], che stanno ai casi più frequenti.

- Invece dopo gli anni della pubertà i ragazzi possono legarsi alla vita religiosa, sia con i voti semplici che con i voti solenni, indipendentemente dalla volontà dei genitori.

Analisi delle obiezioni:

1. L'argomento addotto vale per i fanciulli che non hanno ancora raggiunto l'uso di ragione: i loro voti infatti sono invalidi, come si è visto [ nel corpo ].

2. I voti di coloro che sono sotto il potere di altri sono legati a una condizione implicita, cioè valgono a patto che non siano invalidati dai superiori; e questa condizione li rende leciti, come si è visto [ a. prec., ad 1,4 ], e anche validi, se la condizione regge.

3. L'argomento vale per i voti solenni, che vengono fatti con la professione.

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