Summa Teologica - II-II

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Articolo 3 - Se lo spergiuro sia sempre un peccato mortale

In 3 Sent., d. 39, q. 1, a. 5, sol. 1

Pare che lo spergiuro non sia sempre un peccato mortale.

Infatti:

1. Nei Canoni [ Decretales 2,24,15 ] si legge: « Nella questione proposta, cioè se siano assolti dal vincolo del giuramento coloro che giurarono sotto costrizione al fine di conservare la vita o i beni, pensiamo che ci si debba attenere alla prassi dei Romani Pontefici nostri predecessori, i quali dispensarono costoro dal legame del giuramento.

Affinché tuttavia si proceda con più cautela, e si tolga ogni occasione di spergiurare, non va detto agli interessati di non osservare il giuramento, ma che se non lo osservano non vanno puniti come per una colpa mortale ».

Perciò non tutti gli spergiuri sono peccati mortali.

2. Come dice il Crisostomo [ Op. imp. in Mt hom. 44 ], « è più grave giurare per Dio che per il Vangelo ».

Eppure non sempre pecca mortalmente chi nel giurare per Dio giura il falso: p. es. se fa tale giuramento per scherzo, oppure per sbadataggine.

Quindi anche se uno viola il giuramento fatto solennemente sul Vangelo non sempre pecca mortalmente.

3. A norma della legge [ Decr. di Graz. 2,6,1,17 ] ci sono alcuni che per lo spergiuro incorrono nella pubblica infamia.

Ora, è chiaro che non si incorre in questa infamia per qualsiasi spergiuro, come è detto espressamente nel caso della violazione del giuramento assertorio.

Perciò non sempre lo spergiuro è un peccato mortale.

In contrario:

Tutti i peccati che sono in opposizione con i precetti di Dio sono mortali.

Ma lo spergiuro si contrappone al precetto divino [ Lv 19,12 ]: « Non giurerai il falso nel mio nome ».

Quindi è un peccato mortale.

Dimostrazione:

Secondo il Filosofo [ Anal. post. 1,2 ], « ciò che è causa di una qualità in qualcos'altro, deve possederla in sé in maniera eminente ».

Ora, noi vediamo che delle azioni che di per sé sono peccati veniali, o che addirittura sono buone nel loro genere, se vengono fatte in oltraggio a Dio diventano peccati mortali.

Molto più, dunque, sarà peccato mortale una qualsiasi cosa che per sua natura implichi un oltraggio a Dio.

Ma lo spergiuro implica per se stesso un oltraggio a Dio: esso infatti è un atto peccaminoso proprio perché è una mancanza di rispetto verso Dio, come si è spiegato [ a. prec. ].

È quindi evidente che lo spergiuro è nel suo genere un peccato mortale.

Analisi delle obiezioni:

1. Come si è già detto sopra [ q. 89, a. 7, ad 3 ], la costrizione non toglie obbligatorietà al giuramento promissorio rispetto alle cose che uno può lecitamente mantenere.

Se quindi uno non adempie ciò che aveva promesso sotto costrizione, commette pur sempre uno spergiuro e pecca mortalmente.

Tuttavia egli può essere dispensato dall'obbligo contratto col giuramento dall'autorità del Sommo Pontefice: specialmente se fu costretto con una minaccia tale « da scuotere un uomo formato ».

L'affermazione poi che costoro non vanno puniti come per una colpa mortale non va intesa nel senso che non pecchino mortalmente, ma nel senso che va loro inflitta una pena minore.

2. Chi fa uno spergiuro per scherzo non evita la mancanza di rispetto verso Dio, anzi in un certo senso la accresce.

Quindi non può essere scusato dal peccato mortale.

- Chi poi giura il falso per sbadataggine, se avverte di giurare, e di giurare il falso, non può essere parimenti scusato dal peccato mortale, come neppure dal disprezzo di Dio; se però non lo avverte, allora non pare che abbia l'intenzione di giurare: quindi non è colpevole di spergiuro.

Tuttavia è più grave il peccato se uno giura solennemente sul Vangelo che se giura per Dio nel parlare comune: sia per lo scandalo, sia per la maggiore deliberazione.

Ammesso però che queste circostanze siano uguali, lo spergiuro di chi giura per Dio sarebbe più grave di quello di chi giura per il Vangelo.

3. Non si incorre nell'infamia legale per tutti i peccati mortali.

Quindi non segue che uno non pecchi mortalmente per il fatto che giurando il falso in un giuramento assertorio non è dichiarato infame per legge se non dopo una sentenza definitiva data contro di lui in un processo.

Viene poi considerato infame per legge chi viola il giuramento promissorio fatto solennemente per il fatto che dopo aver giurato rimane in suo potere di dare verità al suo giuramento: il che non avviene nel giuramento assertorio.

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