Summa Teologica - II-II

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Articolo 4 - Se la pena del sacrilegio debba essere pecuniaria

Pare che la pena del sacrilegio non debba essere pecuniaria.

Infatti:

1. Non si è soliti imporre una pena pecuniaria per un delitto capitale.

Ma il sacrilegio è un delitto capitale: infatti le leggi civili lo puniscono con la pena di morte.

Quindi il sacrilegio non va punito con una pena pecuniaria.

2. Un medesimo peccato non va punito due volte, poiché sta scritto [ Na 1,9 ]: « Non sopravverrà due volte la sciagura ».

Ora, la pena propria del sacrilegio è la scomunica: scomunica maggiore per le violenze contro una persona sacra, e per l'incendio o lo scasso di una chiesa; scomunica minore per gli altri sacrilegi.

Perciò il sacrilegio non va punito con una multa.

3. L'Apostolo così scriveva [ 1 Ts 2,5 ]: « Non abbiamo avuto pensieri di cupidigia ».

Ma esigendo una pena pecuniaria per la violazione di cose sacre si può dare occasione a ciò.

Quindi tale pena non è conveniente per il sacrilegio.

In contrario:

Nei Canoni [ Decr. di Graz. 2,17,4,20 ] si legge: « Se uno con insolenza o con orgoglio strappa a forza uno schiavo fuggitivo dai portici della chiesa, pagherà novecento soldi ».

E poche righe più in basso: « Chiunque sarà riscontrato reo di sacrilegio pagherà trecento libbre di argento purissimo ».

Dimostrazione:

Nell'infliggere la pena si devono tenere presenti due cose.

Primo, la proporzione, affinché la pena sia giusta: si richiede cioè che « con quelle stesse cose per cui uno pecca, con esse sia poi castigato », come si legge [ Sap 11,16 ].

E sotto questo aspetto la pena conveniente al sacrilego, il quale fa ingiuria alle cose sacre, è la scomunica, mediante la quale uno viene privato di esse.

- Secondo, si deve tenere presente l'utilità: infatti le pene sono date come medicine, affinché gli uomini spaventati da esse desistano dalla colpa.

Ora, il sacrilego che non rispetta le cose sacre non pare che possa essere distolto efficacemente dalla colpa con la privazione delle cose sacre, che egli disprezza.

Quindi dalle leggi civili viene applicata la pena di morte, e dalla Chiesa, che non infligge mai la morte corporale, viene applicata una pena pecuniaria: affinché gli uomini si astengano dai sacrilegi almeno a motivo delle pene temporali.

Analisi delle obiezioni:

1. La Chiesa non infligge la pena di morte, ma la sostituisce con la scomunica.

2. È necessario infliggere due castighi quando uno non basta per distogliere dal peccato.

E così fu necessario aggiungere alla scomunica una pena temporale, per reprimere coloro che disprezzano le realtà spirituali.

3. Se il danaro venisse estorto senza una causa ragionevole, ciò potrebbe essere occasione di cupidigia, ma se è richiesto per correggere dei colpevoli, allora la cosa ha un'utilità evidente.

Per cui non rientra nelle occasioni di cupidigia.

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