Supplemento alla III parte

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Articolo 1 - Se qualunque sacerdote possa scomunicare

Pare che qualunque sacerdote possa scomunicare.

Infatti:

1. La scomunica è un atto di giurisdizione.

Ma ogni sacerdote ha tale potere.

Quindi ogni sacerdote può scomunicare.

2. È più importante sciogliere e legare in confessione che in giudizio.

Ma ogni sacerdote in confessione può sciogliere e legare i suoi sudditi.

Quindi li può anche scomunicare.

In contrario:

Le cose pericolose vanno riservate ai superiori.

Ma la scomunica è molto pericolosa, se non è usata con moderazione.

Perciò non può essere affidata a qualunque sacerdote.

Dimostrazione:

Nel foro interno la questione viene trattata tra l'uomo e Dio; nel foro esterno invece tra uomo e uomo.

Quindi l'assoluzione o il debito che obbliga un uomo soltanto verso Dio appartiene al foro sacramentale, ma ciò che lo obbliga verso gli altri uomini appartiene al foro giudiziale esterno.

Dato poi che l'uomo, con la scomunica, resta separato dalla comunione dei fedeli, ne viene che la scomunica appartiene al foro esterno.

E così possono scomunicare soltanto coloro che hanno giurisdizione nel foro giudiziale: cioè, secondo l'opinione più comune, i vescovi e i prelati maggiori di propria autorità; i parroci invece o per delega o, in determinati casi, come nel furto e nella rapina e simili, per concessione della legge stessa.

Alcuni però hanno affermato che anche i parroci possono scomunicare.

Ma la prima opinione è più convincente.

Analisi delle obiezioni:

1. La scomunica è un atto della potestà di giurisdizione non direttamente, ma piuttosto in ordine al foro esterno.

Siccome però la sentenza di scomunica, benché emanata in foro esterno, dice in qualche modo relazione all'entrata nel Regno [ di Dio ], essendo la Chiesa militante preparazione a quella trionfante, ne viene che anche la facoltà di scomunicare può essere chiamata potestà di giurisdizione.

Per questo alcuni distinguono tra « potere [ giurisdizionale ] di ordine », che hanno tutti i sacerdoti, e « potere di giurisdizione in foro esterno », che compete solo ai superiori.

Tuttavia entrambi furono conferiti da Dio a S. Pietro [ Mt 16,19 ], dal quale poi derivarono in coloro che ne sono investiti.

2. I parroci hanno giurisdizione sui propri sudditi nel foro interno, non nel foro esterno giudiziale: poiché non possono citare di fronte a sé i propri fedeli per cause contenziose.

Quindi non possono scomunicare, ma possono assolvere nella confessione.

E benché la confessione sia più nobile, tuttavia nel foro esterno giudiziale è richiesta una maggiore solennità, in quanto si tratta di dare soddisfazione non solo a Dio, ma anche agli uomini.

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