Supplemento alla III parte

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Articolo 3 - Se uno scomunicato o sospeso possa ancora scomunicare

Pare che uno scomunicato o sospeso possa ancora scomunicare.

Infatti:

1. Lo scomunicato, o il sospeso, non perde né l'ordine né la giurisdizione: poiché quando viene assolto né viene riordinato, né gli viene di nuovo affidata la cura delle anime.

Ma per poter scomunicare basta la potestà di ordine o di giurisdizione.

Quindi colui che è scomunicato o sospeso può scomunicare.

2. Consacrare il corpo di Cristo è più che scomunicare.

Ma gli scomunicati possono validamente consacrare [ In 4 Sent., d. 13, q. 1, a. 1, sol. 3; III, q. 82, a. 7 ].

Quindi possono anche scomunicare.

In contrario:

Chi è legato fisicamente non può legare un altro.

Ma il vincolo spirituale è più forte di quello fisico.

Essendo quindi la scomunica un vincolo spirituale, nessuno scomunicato può infliggere tale pena.

Dimostrazione:

L'uso della giurisdizione dice relazione ad altri.

Perciò lo scomunicato, essendo separato dalla comunione dei fedeli, perde tale uso.

Poiché dunque la scomunica è un atto di giurisdizione, chi è scomunicato non può scomunicare.

E la stessa ragione vale per chi è sospeso.

Se infatti la sospensione riguarda solo l'ordine, allora benché egli non possa esercitare il potere di ordine, può tuttavia esercitare quello di giurisdizione.

E viceversa se la sospensione riguarda solo la giurisdizione.

Se invece la sospensione riguarda ambedue i poteri, allora il sospeso non può esercitare né l'uno né l'altro.

Analisi delle obiezioni:

1. Il sospeso, o lo scomunicato, non perde la giurisdizione, ma soltanto il suo uso.

2. La facoltà di consacrare deriva dal carattere, il quale è indelebile.

E così l'uomo, se ha il carattere dell'ordine, può sempre validamente consacrare, benché non sempre lecitamente.

Diverso è invece il caso della scomunica, la quale presuppone una giurisdizione, che può essere tolta o limitata.

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