Supplemento alla III parte

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Articolo 3 - Se trattare con gli scomunicati nei casi vietati sia sempre un peccato mortale

Pare che trattare con gli scomunicati nei casi vietati sia sempre un peccato mortale.

Infatti:

1. Una decretale [ Decretales 1,40,5 ] afferma che nessuno può trattare con uno scomunicato neppure per paura della morte, poiché ciascuno deve subire la morte piuttosto che peccare mortalmente.

Ma questa ragione non avrebbe senso se trattare con lo scomunicato non fosse un peccato mortale.

Quindi, ecc.

2. Agire contro un precetto della Chiesa è peccato mortale.

Ora, la Chiesa proibisce ogni relazione con gli scomunicati.

Perciò trattare con essi è peccato mortale.

3. Per un peccato veniale nessuno viene allontanato dall'Eucaristia.

Ora, chi tratta con uno scomunicato nei casi vietati viene privato dell'Eucaristia: poiché incorre nella scomunica minore.

Quindi chi tratta con lo scomunicato nei casi vietati pecca mortalmente.

4. Nessuno incorre nella scomunica maggiore senza un peccato mortale.

Ora, secondo il diritto [ Decr. di Graz. 2,11,3, cann. 3,4,5 ], a chi tratta con uno scomunicato può essere inflitta tale pena.

Quindi avere relazioni con gli scomunicati è un peccato mortale.

In contrario:

1. Nessuno può assolvere dal peccato mortale una persona se non ha giurisdizione su di essa.

Ora, qualunque sacerdote può assolvere dall'illecito rapporto con gli scomunicati.

Perciò questo non è un peccato mortale.

2. « Secondo la gravità del peccato sarà la misura della pena » [ Dt 25,2 ].

Ora, per i rapporti con gli scomunicati normalmente viene inflitto un castigo proporzionato al peccato veniale, non a quello mortale.

Quindi non vi è peccato mortale.

Dimostrazione:

Alcuni affermano che chiunque ha contatto con gli scomunicati, o parlando con loro o in uno degli altri modi vietati e sopra ricordati [ a. prec. ], pecca mortalmente, fuori dei casi eccettuati dalla legge.

- Ma poiché sembra troppo grave considerare peccato mortale una semplice parola rivolta a uno scomunicato - in questa maniera infatti coloro che infliggono la scomunica tenderebbero a molti un laccio di condanna che si ritorcerebbe contro di essi -, ad altri sembra più probabile che tale persona non pecchi mortalmente se non quando prende parte al delitto, oppure tratta con uno scomunicato nelle cose sacre, o per disprezzo della Chiesa.

Analisi delle obiezioni:

1. Quella decretale parla di partecipazione nelle cose sacre.

Oppure si può rispondere che la stessa ragione vale sia per il peccato mortale che per quello veniale, nel senso che né l'uno né l'altro possono essere mai commessi lecitamente.

Per cui come l'uomo deve subire la morte piuttosto che peccare mortalmente, così anche piuttosto che peccare venialmente, secondo quel grado di obbligo con cui si devono evitare i peccati veniali.

2. Il precetto della Chiesa riguarda direttamente le cose spirituali, e indirettamente gli atti legittimi.

Perciò chi ha relazioni con gli scomunicati nelle cose sacre agisce contro il precetto e pecca mortalmente; chi invece ha relazioni in altri campi opera al di fuori del precetto, per cui commette un peccato veniale.

3. Una persona talvolta viene privata dell'Eucaristia anche senza sua colpa, come è evidente nel caso delle persone sospese o interdette: poiché tali castighi qualche volta vengono inflitti a una persona per colpa di un'altra.

4. Benché trattare con gli scomunicati sia di per sé un peccato veniale, tuttavia quando vi è pertinacia tale fatto diventa un peccato mortale.

E così per tale motivo uno può essere scomunicato secondo le leggi.

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